Informazione tecnica HSE / 25 ° anno
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ID 24396 | 07.08.2025 / In allegato Schema DDL
È stato approvato il 30 luglio in Consiglio dei Ministri un disegno di legge quadro, a firma del Ministro della Salute Orazio Schillaci e del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, per assicurare in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale la salute e la sicurezza nelle piscine.
Nel complesso la nuova normativa introduce una classificazione delle strutture, individua i requisiti di sicurezza, impiantistici, igienico-sanitari e gestionali, prevede maggiori controlli interni ed esterni e sanzioni più severe.
Tra gli elementi di novità dello schema di legge va sottolineato, in particolare, l’obbligo per le piscine domestiche di utilizzare appositi dispositivi di sicurezza per evitare ingressi involontari in acqua.
- Le disposizioni definiscono i requisiti di sicurezza per gli impianti futuri, non prevedono obblighi di adeguamento a carico di quelli esistenti e non si vincolano gli enti pubblici alla realizzazione e alla gestione di nuove opere impiantistiche. Per quanto riguarda gli impianti esistenti, fatta eccezione per le piscine domestiche di proprietà privata, si prevedono solo obblighi nei sistemi di salvataggio dei bagnanti.
- la definizione di requisiti sotto il profilo fisico, chimico-fisico, chimico e microbiologico dell’acqua utilizzabile per l’approvvigionamento delle piscine; l’obbligo per il gestore di monitorare la qualità dell’acqua e le condizioni di sicurezza e igiene della piscina tramite un piano di autocontrollo e la verifica a carico delle autorità sanitarie sulla qualità dell’acqua e sulle condizioni igienico-sanitarie delle piscine tramite prelievi e ispezioni, seguendo le programmazioni regionali basate sul rischio;
- la disciplina delle misure di primo soccorso, e le dotazioni impiantistiche relative al trattamento dell’acqua e dell’aria nelle piscine;
- gli obblighi di valutazione del rischio, l’individuazione di soggetti responsabili per la tutela dell’igiene, della sicurezza e della funzionalità delle piscine;
l’attribuzione alle Regioni e alle province autonome dell’individuazione del numero massimo di frequentatori e di bagnanti nonché gli obiettivi di qualità delle acque e di sicurezza delle piscine;
- la competenza dell’ASL per la vigilanza, il controllo e l’applicazione delle sanzioni sulle piscine e l’individuazione di sanzioni amministrative applicabili in caso di violazione degli obblighi previsti nella presente legge.
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