Dichiarazione PdV (Produzione e Destinazione di un Prodotto) RAEE
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Dichiarazione PdV (Produzione e Destinazione di un Prodotto) RAEE / Entro il 31.05.2025
ID 23959 | 11.05.2025
Punti vendita, installatori e centri di assistenza tecnica di AEE hanno l’obbligo previsto dalla Legge 166/2024 di dichiarare al Centro di Coordinamento RAEE i quantitativi di rifiuti elettronici ritirati ai consumatori nel corso del 2024. Sarà possibile effettuare la dichiarazione sul portale del CdC RAEE entro il 31 maggio 2025.
La finalità della comunicazione è quella di consentire al CdC RAEE lo scambio di informazioni con gli altri Stati della Comunità Europea.
Sono illustrate di seguito le modalità operative per effettuare la rendicontazione.
Per i punti vendita, installatori e CAT che hanno gestito i RAEE nei propri Luoghi di Raggruppamento serviti direttamente dal CdC RAEE: compilare l’autocertificazione allegata e inviarla via mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. , con oggetto Dichiarazione PdV 2024.
Per i punti vendita, installatori e CAT che hanno gestito i RAEE senza ricevere il servizio di ritiro diretto da parte del CdC RAEE: seguire le istruzioni per effettuare la dichiarazione sul portale del CdC RAEE.
Per i punti vendita, installatori e CAT che non hanno gestito i RAEE nell’anno 2024: compilare l’autocertificazione e inviarla via mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. , con oggetto Dichiarazione PdV 2024.
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Art. 14-bis Disposizioni urgenti per favorire il recupero di materie prime critiche dai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche–Procedure d’infrazione n. 2024/2142 e 2024/2097
c.4
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Nel caso in cui il trasporto avvenga a carico del distributore, i dati di cui al periodo precedente sono comunicati al Centro di coordinamento per le finalità di cui all’articolo 34, comma 2 del Decreto Legislativo 14 marzo 2014 n. 49.
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Art. 34 Informazioni al Centro di coordinamento
1. Ai fini dello svolgimento delle competenze di cui all'articolo 33, il Centro di coordinamento acquisisce annualmente le seguenti informazioni:
a) i dati inerenti i RAEE gestiti dagli impianti di trattamento;
b) i dati inerenti i RAEE ricevuti dai distributori.
2. Tali informazioni possono essere utilizzati anche al fine della trasmissione delle informazioni agli altri Stati membri dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2012/19/UE.
Vedi: Nota di chiarimento CdC RAEE Legge 166/2024 per gli operatori del commercio
Abrogati:
- Decreto 31 maggio 2016 n. 121 (Decreto 1 contro 0)
- Decreto 8 marzo 2010 n. 65 (modalita' semplificate di gestione RAEE da parte dei distributori e degli installatori AEE)
Fonte: CdC RAEE
Collegati
Legge 14 novembre 2024 n. 166
17° Rapporto RAEE Annuale 2024
Vademecum Rifiuti Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE)
D.lgs 14 marzo 2014 n. 49 - Decreto RAEE | Consolidato