Slide background
Certifico: Informazione tecnica HSE / 25° anno

/ Documenti disponibili: 43.702
/ Totale documenti scaricati: 30.820.511

Vedi Abbonamenti, Prodotti tecnici e Software 2025

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
 
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile




/ Documenti disponibili: 43.702 *

/ Totale documenti scaricati: 30.820.511 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.702 *

/ Totale documenti scaricati: 30.820.511 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.702 *

/ Totale documenti scaricati: 30.820.511 *


Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.702 *

/ Totale documenti scaricati: 30.820.511 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.702 *

/ Totale documenti scaricati: 30.820.511 *


Vedi Abbonamenti Promo 2022

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.


Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2022
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021








Europe, Rome

Decreto Legislativo 15 febbraio 2016 n. 39

ID 2392 | | Visite: 19213 | Regolamento CLPPermalink: https://www.certifico.com/id/2392

Decreto Legislativo 15 febbraio 2016 n. 39

ID 2392 | 16.06.2022 / In allegato

Decreto Legislativo 15 febbraio 2016 n. 39 Attuazione della direttiva 2014/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che modifica le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, allo scopo di allinearle al regolamento (CE) n. 1272/2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Entrata in vigore del provvedimento: 29/03/2016

(GU n.61 del 14-03-2016)
_________

Il Decreto apporta modifiche al Testo Unico Sicurezza che riguardano il Titolo IX "Sostanze Pericolose", in particolare:

- Nuove definizioni miscele pericolose, agenti cancerogeni e mutageni, ecc;
- Schede di Sicurezza;
- Cartelli e stoccaggio.

Il Decreto recepisce le Direttiva sociali che si adeguano al regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP), relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Il Decreto apporta modifiche significative a tre decreti:

- Il Testo Unico Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/2008)
- Il Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità);
- La Legge 17 ottobre 1967, n. 977 disposizioni in materia di tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti.

Entra in vigore il 29 marzo 2016.
_______

Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 

Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) agli articoli 20, 36, 37, 50, 222 e agli allegati XV, XXIV, XXVI le parole: «preparati pericolosi» sono sostituite dalle seguenti: «miscele pericolose», all’articolo 28 le parole: «preparati chimici» sono sostituite dalle seguenti: «miscele chimiche», agli articoli 223, 236, comma 4, lettera f) , e all’allegato XLII la parola: «preparati» è sostituita dalla seguente: «miscele» e all’articolo 236, comma 4, lettere a) e b), le parole: «preparati cancerogeni o mutageni» sono sostituite dalle seguenti: «miscele cancerogene o mutagene»;

b) agli articoli 228 e 235 la parola: «preparato» è sostituita dalla seguente: «miscela» e all’allegato XXVI le parole: «preparato pericoloso» sono sostituite dalle seguenti: «miscela pericolosa»;

c) all’articolo 222, comma 1, lettera b), sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il numero 1) è sostituito dal seguente: “1) agenti chimici che soddisfano i criteri di classificazione come pericolosi in una delle classi di pericolo fisico o di pericolo per la salute di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, indipendentemente dal fatto che tali agenti chimici siano classificati nell’ambito di tale regolamento;”;

2) il numero 2) è soppresso;

3) il numero 3) è sostituito dal seguente: “3) agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi ai sensi del presente articolo, lettera b), numero 1), comportano un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprietà chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti chimici cui è stato assegnato un valore limite di esposizione professionale di cui all’Allegato XXXVIII;”;

d) all’articolo 223, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

“b) le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal fornitore tramite la relativa scheda di sicurezza predisposta ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio;”;

2) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Fermo restando quanto previsto dai regolamenti (CE) n. 1907/2006 e n. 1272/2008, il fornitore di agenti chimici pericolosi è tenuto a fornire al datore di lavoro acquirente tutte le ulteriori informazioni necessarie per la completa valutazione del rischio.”;

e) all’articolo 227 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente: “d) accesso ad ogni scheda dei dati di sicurezza messa a disposizione dal fornitore.”;

2) il comma 4, è sostituito dal seguente: “4. Il fornitore deve trasmettere ai datori di lavoro tutte le informazioni concernenti gli agenti chimici pericolosi prodotti o forniti secondo quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 1907/2006.”;

f) all’articolo 229 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 le parole “come molto tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti, corrosivi, irritanti, tossici per il ciclo riproduttivo, cancerogeni e mutageni di categoria 3.” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, e successive modificazioni ed integrazioni, come tossici acuti, corrosivi, irritanti, sensibilizzanti, tossici per il ciclo riproduttivo o con effetti sull’allattamento, tossici specifici per organo bersaglio, tossici in caso di aspirazione, cancerogeni e mutageni di categoria 2.”;

g) all’articolo 234, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
“a) agente cancerogeno:
1) una sostanza o miscela che corrisponde ai criteri di classifi cazione come sostanza cancerogena di categoria 1 A o 1 B di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio;

2) una sostanza, miscela o procedimento menzionati all’allegato XLII del presente decreto, nonché sostanza o miscela liberate nel corso di un processo e menzionate nello stesso allegato;”;

2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
“b) agente mutageno:
1) una sostanza o miscela corrispondente ai criteri di classifi cazione come agente mutageno di cellule germinali di categoria 1 A o 1 B di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008.”;

h) all’allegato XXV, alla sezione 3.2, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il cartello di avvertimento «Sostanze nocive o irritanti» è soppresso;

2) è aggiunta la seguente nota collegata al segnale di avvertimento «Pericolo generico»: «Questo cartello di avvertimento non deve essere utilizzato per mettere in guardia le persone circa le sostanze chimiche o miscele pericolose, fatta eccezione nei casi in cui il cartello di avvertimento è utilizzato conformemente alla presente sezione per indicare i depositi di sostanze o miscele pericolose»;

i) all’allegato XXVI:

1) la sezione 1 è sostituita dalla seguente:
“1. I recipienti utilizzati sui luoghi di lavoro e contenenti sostanze o miscele classifi cate come pericolose conformemente ai criteri relativi a una delle classi di pericolo fisico o di pericolo per la salute in conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008 nonché i recipienti utilizzati per il magazzinaggio di tali sostanze o miscele pericolose e le tubazioni visibili che servono a contenere o a trasportare tali sostanze o miscele pericolose devono essere etichettati con i pertinenti pittogrammi di pericolo in conformità di tale regolamento.

Il primo comma non si applica ai recipienti utilizzati sui luoghi di lavoro per una breve durata né a quelli il cui contenuto cambia frequentemente, a condizione che si prendano provvedimenti alternativi idonei, in particolare azioni di informazione e/o di formazione, che garantiscano un livello identico di protezione.

L’etichettatura di cui al primo comma può essere:
- sostituita da cartelli di avvertimento di cui all’allegato XXV che riportino lo stesso pittogramma o simbolo; se non esiste alcun cartello di avvertimento equivalente nella sezione 3.2 dell’allegato XXV, deve essere utilizzato il pertinente pittogramma di pericolo di cui all’allegato V del regolamento (CE) n. 1272/2008;
- completata da ulteriori informazioni, quali il nome e/o la formula della sostanza o miscela pericolosa e dai dettagli sui rischi connessi;
- completata o sostituita, per quanto riguarda il trasporto di recipienti sul luogo di lavoro, da cartelli che siano applicabili in tutta l’Unione per il trasporto di sostanze o miscele pericolose.”;

2) la sezione 5 è sostituita dalla seguente:
“5. Le zone, i locali o gli spazi utilizzati per il deposito di quantitativi notevoli di sostanze o miscele pericolose devono essere segnalati con un cartello di avvertimento appropriato, conformemente all’allegato XXV, punto 3.2, o indicati conformemente al punto 1 del presente allegato, tranne nel caso in cui l’etichettatura dei diversi imballaggi o recipienti stessi sia sufficiente a tale scopo.

Se non esiste alcun cartello di avvertimento equivalente nella sezione 3.2 dell’allegato XXV per mettere in guardia dalle sostanze chimiche o miscele pericolose, occorre utilizzare il pertinente pittogramma di pericolo, di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.
I cartelli o l’etichettatura di cui sopra vanno applicati, secondo il caso, nei pressi dell’area di magazzinaggio o sulla porta di accesso al locale di magazzinaggio.”.
_______

Decreto Legislativo 15 febbraio 2016 n. 39
Attuazione della direttiva 2014/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che modifica le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, allo scopo di allinearle al regolamento (CE) n. 1272/2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele.
(GU n.61 del 14-3-2016) 

Collegati

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Decreto Legislativo 15 febbraio 2016 n. 39 Rettificato 26.05.2016.pdf)Decreto Legislativo 15 febbraio 2016 n. 39 Rettificato 26.05.2016
Regolamento CLP - Rettificato 26.05.2016
IT748 kB533
Scarica questo file (Decreto Legislativo 15 febbraio 2016  n. 39.pdf)Decreto Legislativo 15 febbraio 2016 n. 39
Regolamento CLP
IT1656 kB1892

Tags: Chemicals Rischio chimico Regolamento CLP

Ultimi inseriti

ECHA compendium of analytical methods
Giu 27, 2025 11

ECHA compendium of analytical methods for enforcing REACH restrictions - Ed. 3.0 2025

ECHA compendium of analytical methods for enforcing REACH restrictions - Ed. 3.0 2025 ID 24178 | 27.06.2025 / Attached ECHA has updated its compendium of analytical methods to help authorities to enforce and companies to comply with REACH restrictions. The compendium consists of a collection of… Leggi tutto
Giu 26, 2025 57

Decreto 18 giugno 2025

Decreto 18 giugno 2025 ID 24176 | 26.06.2025 Decreto 18 giugno 2025 Adozione anticipata delle disposizioni stabilite dal 42° emendamento al codice IMDG adottate con risoluzione MSC. 556(108) in data 23 maggio 2024, relative al trasporto delle merci pericolose in colli. (GU n.146 del 26.06.2025) Leggi tutto
Giu 26, 2025 87

Decreto-Legge 26 giugno 2025 n. 92

in News
Decreto-Legge 26 giugno 2025 n. 92 Decreto-Legge 26 giugno 2025 n. 92 Misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi. (GU n.146 del 26.06.2025) Entrata in vigore del provvedimento: 27/06/2025 Leggi tutto
Giu 26, 2025 48

Provvedimento GPDP del 27 marzo 2025

in Privacy
Provvedimento GPDP del 27 marzo 2025 ID 24174 | 26.06.2025 / In allegato Dati biometrici utilizzati in ambito lavorativo, il Garante per la protezione dei dati personali ha adottato un nuovo provvedimento per limitarne l’utilizzo. Questa volta ad essere sanzionato un istituto scolastico calabrese… Leggi tutto
Giu 26, 2025 109

Circolare Ministero dell’Interno n. 19441 del 25/06/2025

Circolare Ministero dell’Interno n. 19441 del 25/06/2025 ID 24173 | 26.06.2025 / In allegato Ministero dell’InternoLegge 25 novembre 2024, n. 177 recante “Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30… Leggi tutto
Circolare informativa Accredia DC n  25 2025
Giu 26, 2025 99

Circolare informativa Accredia DC n. 25/2025

Circolare informativa Accredia DC n. 25/2025 / Certificazione e accreditamento secondo la norma UNI 11720:2025 - Figure professionali in ambito HSE ID 24171 | 26.06.2025 / In allegato OGGETTO: Circolare informativa DC N° 25/2025 - Disposizioni in materia di certificazione e accreditamento per la… Leggi tutto
Regolamento delegato  UE  2025 1253
Giu 26, 2025 120

Regolamento delegato (UE) 2025/1253

Regolamento delegato (UE) 2025/1253 ID 24169 | 26.06.2025 Regolamento delegato (UE) 2025/1253 della Commissione, dell’11 febbraio 2025, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2019/1122 che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il… Leggi tutto

Ultimi Documenti Abbonati

ECHA compendium of analytical methods
Giu 27, 2025 11

ECHA compendium of analytical methods for enforcing REACH restrictions - Ed. 3.0 2025

ECHA compendium of analytical methods for enforcing REACH restrictions - Ed. 3.0 2025 ID 24178 | 27.06.2025 / Attached ECHA has updated its compendium of analytical methods to help authorities to enforce and companies to comply with REACH restrictions. The compendium consists of a collection of… Leggi tutto
Giu 26, 2025 109

Circolare Ministero dell’Interno n. 19441 del 25/06/2025

Circolare Ministero dell’Interno n. 19441 del 25/06/2025 ID 24173 | 26.06.2025 / In allegato Ministero dell’InternoLegge 25 novembre 2024, n. 177 recante “Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30… Leggi tutto
Impiego e gestione di droni nel SNPA per il monitoraggio e il controllo ambientale
Giu 24, 2025 188

Impiego e gestione di droni nel SNPA per il monitoraggio e il controllo ambientale

Impiego e gestione di droni nel SNPA per il monitoraggio e il controllo ambientale / 2025 ID 24159 | 24.06.2025 / In allegato I velivoli a pilotaggio remoto (più comunemente droni o UAS – Unmanned Aircraft System) e le tecnologie per il telerilevamento ad alta risoluzione costituiscono una tematica… Leggi tutto
EN 13374 2025 Sistemi di protezione temporanea dei bordi
Giu 24, 2025 194

EN 13374:2025 / Sistemi di protezione temporanea dei bordi

EN 13374:2025 / Sistemi di protezione temporanea dei bordi ID 24157 | 24.06.2025 / In allegato Preview EN 13374:2025 Sistemi di protezione temporanea dei bordi - Specifiche di prodotto - Metodi di prova Il presente documento specifica i requisiti e i metodi di prova per i sistemi di protezione… Leggi tutto
Giu 23, 2025 221

UNI EN 12385-1:2009

UNI EN 12385-1:2009 / Requisiti di sicurezza funi di acciaio ID 24153 | 23.06.2025 / Preview attached Funi di acciaio - Sicurezza - Parte 1: Requisiti generali Data disponibilità: 12 gennaio 2010________ La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN 12385-1:2002+A1 (edizione… Leggi tutto