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Europe, Rome

Decreto ministeriale del 3 marzo 2015 n. 4847

ID 23553 | | Visite: 1076 | Legislazione PesticidiPermalink: https://www.certifico.com/id/23553

Decreto ministeriale del 3 marzo 2015 n. 4847 / Scadenze controllo funzionale attrezzature prodotti fitosanitari

ID 23553 | 03.03.2025 / In allegato

Articolo 1 (Finalità)

1. Il presente decreto individua le diverse scadenze per il controllo funzionale al quale dovranno essere sottoposte le attrezzature per uso professionale utilizzate per la distribuzione di prodotti fitosanitari, sia in ambito agricolo sia extra agricolo, fatta eccezione per le attrezzature esonerate, individuate al punto A.3.4 del Piano d’Azione Nazionale, che si riportano di seguito:

- irroratrici portatili e spalleggiate, azionate dall’operatore, con serbatoio in pressione o dotate di pompante a leva manuale;
- irroratrici spalleggiate a motore prive di ventilatore, quando non utilizzate per trattamenti su colture protette.

Articolo 2 (Attrezzature da sottoporre al controllo funzionale entro il 26 novembre 2018)

1. Devono essere sottoposte al controllo funzionale, entro il 26 novembre 2018, le seguenti attrezzature:

a) irroratrici abbinate a macchine operatrici, quali seminatrici e sarchiatrici, che distribuiscono prodotti fitosanitari in forma localizzata o altre irroratrici, con banda trattata inferiore o uguale a tre metri;
b) irroratrici schermate per il trattamento localizzato del sottofila delle colture arboree.

2. I controlli funzionali successivi dovranno essere effettuati ad intervalli non superiori a sei anni. Se le stesse attrezzature sono in uso a contoterzisti, i controlli funzionali successivi dovranno essere effettuati ad intervalli non superiori a quattro anni.

Articolo 3 (Attrezzature per le quali non si dispone di procedure tecniche standardizzate per il controllo funzionale)

1. Con decreto ministeriale, da adottarsi entro tre mesi dalla definizione della metodologia standardizzata per il controllo funzionale, sono approvate le relative procedure tecniche ed è determinata la data entro la quale deve essere effettuato il primo controllo funzionale per le seguenti attrezzature:

a) attrezzature per la distribuzione di prodotti fitosanitari in forma solida o granulare (es.: impolveratrici, microgranulatori);
b) barre umettanti;
c) attrezzature per la distribuzione/iniezione di prodotti fitosanitari nel terreno (es. fumigatrici);
d) attrezzature per il trattamento/concia meccanizzata delle sementi; e) dispositivi termo-nebbiogeni (cd. fogger).

2. Le attrezzature di cui alle lettere a), b), c), e d) devono essere sottoposte ai controlli funzionali successivi ad intervalli non superiori a sei anni, analogamente a quanto previsto per le attrezzature riportate all’articolo 2.

3. I dispositivi indicati alla lettera e) devono essere sottoposti ai controlli funzionali successivi ad intervalli non superiori a tre anni, analogamente a quanto previsto per le attrezzature riportate all’articolo

4. Articolo 4 (Attrezzature da sottoporre al controllo funzionale entro il 26 novembre 2016)

1. Le attrezzature per uso professionale utilizzate per la distribuzione di prodotti fitosanitari, sia in ambito agricolo sia extra agricolo, diverse da quelle di cui agli articoli 1, 2 e 3, devono essere sottoposte a controlli funzionali periodici, di cui il primo entro il 26 novembre 2016.

2. Ai sensi dell’art. 12, comma 2, del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, l’intervallo tra i controlli di cui al comma 1, non deve superare i cinque anni fino al 31 dicembre 2020, e i tre anni per le attrezzature controllate successivamente a tale data.

3. L’elenco delle macchine riportato al punto A.3.2 del Piano d’Azione Nazionale è sostituito dall’allegato I del presente decreto. Il presente decreto sarà pubblicato sul sito web del Ministero, ai sensi dell’articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Allegato I Elenco, non esaustivo, delle attrezzature utilizzate, sia in ambito agricolo sia extra agricolo, per la distribuzione di prodotti fitosanitari

Il seguente elenco sostituisce quello inserito al paragrafo A.3.2 del Piano d’Azione Nazionale:

A1) Macchine irroratrici per la distribuzione su colture a sviluppo verticale (es. trattamenti su colture arboree)

- irroratrici aero-assistite (a polverizzazione per pressione, pneumatica e centrifuga);
- irroratrici a polverizzazione per pressione senza ventilatore;
- dispositivi di distribuzione a lunga gittata e con ugelli a movimento oscillatorio automatico;
- cannoni;
- irroratrici scavallanti;
- irroratrici a tunnel con e senza sistema di recupero.

A2) Macchine irroratrici per la distribuzione su colture a sviluppo orizzontale (es. diserbo colture erbacee)

- irroratrici a polverizzazione per pressione, pneumatica e centrifuga con o senza manica d’aria con barre di distribuzione con larghezza di lavoro superiore a tre metri;
- irroratrici con calate;
- cannoni;
- dispositivi di distribuzione a lunga gittata orizzontale con ugelli a movimento oscillatorio automatico;
- irroratrici per il trattamento localizzato del sottofila delle colture arboree non dotate di schermatura;
- irroratrici abbinate a macchine operatrici, quali seminatrici e sarchiatrici, che distribuiscono la miscela in forma localizzata, con larghezza della banda effettivamente trattata superiore a tre metri.

A3) Macchine irroratrici impiegate per i trattamenti fitosanitari alle colture protette

- irroratrici fisse o componenti di impianti fissi all’interno delle serre, come le barre carrellate;
- irroratrici portate dall’operatore, quali lance, irroratrici spalleggiate a motore;
- irroratrici mobili quali cannoni, irroratrici con barra di distribuzione anche di lunghezza inferiore a tre metri e irroratrici aereo-assistite a polverizzazione per pressione, pneumatica o centrifuga.

A4) Altre macchine irroratrici

- irroratrici montate su treni;
- irroratrici spalleggiate a motore, con ventilatore.

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Tags: Ambiente Pesticidi

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