Slide background
Certifico: Informazione tecnica HSE / 25° anno

/ Documenti disponibili: 43.892
/ Totale documenti scaricati: 31.169.483

Vedi Abbonamenti, Prodotti tecnici e Software 2025

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
 
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile




/ Documenti disponibili: 43.892 *

/ Totale documenti scaricati: 31.169.483 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.892 *

/ Totale documenti scaricati: 31.169.483 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.892 *

/ Totale documenti scaricati: 31.169.483 *


Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.892 *

/ Totale documenti scaricati: 31.169.483 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.892 *

/ Totale documenti scaricati: 31.169.483 *


Vedi Abbonamenti Promo 2022

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.


Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2022
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021








Europe, Rome

D.Lgs. 81/2008: le misure generali di tutela (Art. 15) / Note

ID 23509 | | Visite: 1685 | Documenti Riservati SicurezzaPermalink: https://www.certifico.com/id/23509

D Lgs  81 2008 le misure generali di tutela Art  15 Note

D.Lgs. 81/2008: le misure generali di tutela (Art. 15) / Note

ID 23509 | 13.05.2025 / Note complete in allegato

Il D.Lgs. 81/2008 persegue la finalità di garantire uniformità di tutela nei luoghi di lavoro per le lavoratrici e i lavoratori su tutto il territorio nazionale.

A tal fine individua misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 15 D.Lgs. 81/2008.

Prima ancora del D.Lgs. 81/2008, testo unico sulla sicurezza sul lavoro attualmente vigente, la tutela dei lavoratori è stata prevista dal codice civile, dalla Costituzione, dai contratti collettivi e dai decreti nazionali e da quelli di recepimento delle direttive comunitarie.

Il codice civile impone all’imprenditore di adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro (articolo 2087).

Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 262

Art. 2087. (Tutela delle condizioni di lavoro)

L'imprenditore e' tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarita' del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrita' fisica e la personalita' morale dei prestatori di lavoro.

La Costituzione della Repubblica Italiana tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni (articolo 35) e stabilisce che l’iniziativa economica privata è libera ma non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana. (articolo 41).

Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 35
La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.
Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.
Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.
Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.

Articolo 41
L'iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali

I Decreti nazionali emanati nel secolo XIX e XX prevedevano in ordine sparso, norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

I Decreti degli anni 50, in particolare il DPR 547/1955 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, il DPR 164/1956 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni ed il D.P.R. 303/1956 Norme generali per l'igiene del lavoro, emanati in accordo con la "Legge delega" Legge 12 febbraio 1955 n. 51 (Vedi Decreti Sicurezza normativa nazionale), prevedevano prescrizioni di sicurezza e di igiene prescrittive specifiche seppur presente un articolo sugli obblighi a carattere generale:

DPR 547/1955 D.P.R. 303/1956 DPR 164/1956
Art. 4
Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti
Art. 4
Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti
Art. 3 Soggetti delle norme
I datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti che eserciscono, dirigono o sovraintendono alle
attività indicate all'art. 1, devono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze:
a) attuare le misure di sicurezza previste dal presente decreto;
b) rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza le norme essenziali di prevenzione mediante affissione, negli ambienti di lavoro, di estratti delle presenti norme o, nei casi in cui non sia possibile l'affissione, con altri mezzi;
c) disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di sicurezza ed usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione.
I datori di lavoro, i dirigenti e i preposti che esercitano, dirigono o sovraintendono alle attività indicate all'art. 1, devono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze:
a) attuare le misure di igiene previste nel presente decreto;
b) rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza i modi di prevenire i danni derivanti dai rischi predetti;
c) fornire ai lavoratori i necessari mezzi di protezione;
d) disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di igiene ed usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione.
All'osservanza delle norme del presente
decreto sono tenuti coloro che esercitano le attività indicate all'art. 1 e, per quanto loro spetti e competa, i dirigenti, i preposti ed i lavoratori in conformità agli articoli 4, 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547.

L’articolo 9 della legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori) prevede che i lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.

Legge 300/1970

Art. 9 (Tutela della salute e dell'integrità fisica)

I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.

Il D.Lgs. 626/1994, con l’articolo 3, recependo le direttive comunitarie in tema di sicurezza sul lavoro, ha introdotto in modo dettagliato nell’ordinamento italiano le misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori. Il D.Lgs. 626/1994 è stato abrogato dal D.Lgs. 81/2008.

[...]

L’Art. 15 - Misure generali di tutela del D.Lgs. 81/2008, in 21 lettere, riassume le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, che devono essere considerate prima / in accordo con tutte le misure specifiche dei titoli seguenti:

D.Lgs. 81/2008

Art. 15 - Misure generali di tutela

1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:

a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
e) la riduzione dei rischi alla fonte;
f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
l) il controllo sanitario dei lavoratori;
m) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
n) l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
o) l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
p) l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
q) le istruzioni adeguate ai lavoratori;
r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;
u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
v) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

2. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.

[...]

Fig  1   Livello applicazione Misure generali di tutela

Fig. 1 - Livello applicazione Misure generali di tutela

Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2025
©Copia autorizzata Abbonati 

Collegati

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato D.Lgs. 812008 le misure generali di tutela (Art. 15) Note Rev. 0.0 2025.pdf
Certifico Srl - Rev. 0.0 2025
220 kB 209
DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Art. 15 - Misure generali di tutela.pdf)Art. 15 - Misure generali di tutela
 
IT119 kB158

Tags: Sicurezza lavoro Testo Unico Sicurezza D. Lgs 81/2008 Abbonati Sicurezza

Ultimi inseriti

Lug 16, 2025 62

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1379

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1379 ID 24287 | 16.07.2025 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1379 della Commissione, del 15 luglio 2025, che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda la tenuta digitale dei registri nonché i modelli del documento commerciale e dei… Leggi tutto
Lug 16, 2025 48

Regolamento (UE) 2025/1377

in HACCP
Regolamento (UE) 2025/1377 ID 24286 | 16.07.2025 Regolamento (UE) 2025/1377 della Commissione, del 15 luglio 2025, che modifica e rettifica il regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda determinate prescrizioni per l’immissione sul mercato e le importazioni di sottoprodotti di origine animale… Leggi tutto
Lug 15, 2025 93

Circolare ANSFISA Prot. 0010518 del 10 Febbraio 2025

Circolare ANSFISA Prot. 0010518 del 10 Febbraio 2025 ID 24285 | 15.07.2025 / In allegato Obblighi di cui all’art. 79, c. 17, del DPR n. 207/2010, all’art. 18, c. 22, dell’Allegato II.12 al D.lgs n. 36/2023 e all’art. 15, c. 1, lett. p), dell’Allegato II.14 al medesimo decreto.Procedure per… Leggi tutto
Lug 15, 2025 89

Circolare ANSFISA Prot. 90791 del 10 Dicembre 2024

Circolare ANSFISA Prot. 90791 del 10 Dicembre 2024 ID 24824 | 15.07.2025 Oggetto: Attività di verifica, manutenzione, progettazione, adeguamento e nuovo impianto dei dispositivi di ritenuta stradale In riferimento all’oggetto e nell’ambito dell’attività di promozione della sicurezza delle… Leggi tutto
Relazione annuale 2025 del Direttore dell ISIN al Governo e al Parlamento
Lug 15, 2025 121

Relazione annuale 2025 del Direttore dell’ISIN al Governo e al Parlamento

Relazione annuale 2025 del Direttore dell’ISIN al Governo e al Parlamento ID 24282 | 15.07.2025 / In allegato Relazione annuale del Direttore dell'ISIN al Governo e al Parlamento sulle attività svolte dall'ISIN e sullo stato della sicurezza nucleare nel territorio nazionale 2025 Il documento fa… Leggi tutto

Ultimi Documenti Abbonati

Lug 10, 2025 373

UNI ISO 22340:2025

UNI ISO 22340:2025 / Guidelines for an enterprise protective security architecture and framework ID 24267 | 10.07.2025 / In allegato UNI ISO 22340:2025Sicurezza e resilienza - Sicurezza protettiva - Linee guida per un'architettura e un quadro di sicurezza di protezione aziendale. Data… Leggi tutto
UNI PdR 175 2025
Lug 10, 2025 383

UNI/PdR 175:2025 / Metodologie manutenzione delle tubazioni di scarico a gravità con tecnologie CIPP

UNI/PdR 175:2025 / Metodologie manutenzione delle tubazioni di scarico a gravità con tecnologie CIPP ID 24261 | 10.07.2025 / In allegato UNI/PdR 175:2025Metodologie e sistemi per il rinnovamento, la connessione e la manutenzione delle tubazioni di scarico a gravità (max. 0,5 bar) con tecnologie… Leggi tutto
FAQ   UNI 7129 1 2015 e UNI 11528 2022   Chiarimento sistemi PLT CSST
Lug 07, 2025 648

FAQ - UNI 7129-1:2015 e UNI 11528:2022 - Chiarimento sistemi PLT-CSST

FAQ - UNI 7129-1:2015 e UNI 11528:2022 - Chiarimento sistemi PLT-CSST ID 24237 | 07.07.2025 / In allegato FAQ - UNI 7129-1:2015 e UNI 11528:2022 - Chiarimento sistemi PLT-CSST E’ stato posto al CIG un quesito riguardante la corretta interpretazione sulla regolamentazione dei sistemi PLT-CSST in… Leggi tutto