Report Molestia olfattiva Arpa Lazio

Report Molestia olfattiva / Fenomenologia, criticità e protocollo sperimentale di misura - Arpa Lazio 2018
ID 22679 | 06.10.2024 / In allegato
Il report “La molestia olfattiva” approfondisce il tema de...
Il Regolamento 2016/238 modifica il Regolamento (UE) n. 579/2014 (che riporta alcune deroghe all'allegato II del regolamento (CE) n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari) con riguardo al trasporto marittimo di oli e di grassi liquidi destinati al consumo umano o che potrebbero essere utilizzati a tale scopo purché vengano rispettate alcune condizioni; tali condizioni riguardano le attrezzature e le pratiche di trasporto nonché i criteri relativi alle sostanze da trasportare con un'imbarcazione marittima come carico precedente. Le sostanze che soddisfano tali criteri sono elencate nell'allegato del regolamento (UE) n. 579/2014 (Elenco dei carichi precedenti accettabili).
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Il regolamento (UE) n. 579/2014 della Commissione dispone una deroga al punto 4 del capo IV dell'allegato II del regolamento CE n. 852/2004 per quanto concerne il trasporto con imbarcazioni marittime di oli e di grassi liquidi («gli oli o i grassi») destinati al consumo umano o che potrebbero essere utilizzati a tale scopo purché siano soddisfatte determinate condizioni.
Tali condizioni riguardano le attrezzature e le pratiche di trasporto nonché i criteri relativi alle sostanze da trasportare con un'imbarcazione marittima come carico precedente. Le sostanze che soddisfano tali criteri sono elencate nell'allegato del regolamento (UE) n. 579/2014 (Elenco dei carichi precedenti accettabili). (3) Nell'elenco dei carichi precedenti accettabili, la voce combinata «soluzione di nitrato di ammonio/soluzione di nitrato di calcio (CN-9) e dei suoi sali doppi» non descrive adeguatamente il carico, provocando confusione presso i noleggiatori di navi.
L'elenco dei carichi precedenti accettabili andrebbe pertanto modificato al fine di riflettere le altre forme contenute nel nitrato di calcio, come il nitrato di calcio ammonio, nitrato di calcio (II) diidrato e nitrato di calcio tetraidrato. Tutte queste forme sono caratterizzate da un profilo di rischio identico e differiscono solamente per il quantitativo di acqua di cristallizzazione contenuto nelle molecole. (4) Nel corso della sua 68 riunione plenaria il gruppo di esperti scientifici sui contaminanti nella catena alimentare dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha confermato che tali diverse forme di soluzione di nitrato di calcio differiscono soltanto per il numero di idratazione e ha concluso che la loro presenza non incide sulle proprietà tossicologiche e sulla reattività chimica rispetto alle sostanze originariamente elencate nella voce combinata.
È pertanto opportuno modificare l'elenco dei carichi precedenti accettabili di cui all'allegato del regolamento (UE) n. 579/2014.
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
Riferimenti normativi:
REGOLAMENTO (UE) 2016/238 della Commissione, del 19 febbraio 2016
che modifica l'allegato del regolamento (UE) n. 579/2014 recante deroga a talune disposizioni dell'allegato II del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo al trasporto marittimo di oli e di grassi liquidi
(GU L 45 del 20.2.2016)
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