Delibera n. 4 del 19 dicembre 2024

Delibera n. 4 del 19 dicembre 2024 / Abrogazione categoria 3-bis ANGA
ID 23262 | 08.01.2025 / In allegato
Delibera n. 4 del 19 dicembre 2024 - Abrogazione della categoria 3-bis dell’Albo nazionale gest...
ID 23295 | 15.01.2025 / Sentenza allegata
La Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Civile, ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da Autostrade per l’Italia contro la sentenza della Corte d'Appello di Ancona riguardante un incidente stradale avvenuto in data 11 Giugno 2005.
La Corte d'Appello aveva confermato la responsabilità di Autostrade per l’Italia proprietaria e gestore della strada per non aver installato barriere di sicurezza adeguate, che avrebbero potuto prevenire il ribaltamento dell'auto coinvolta nell'incidente.
Autostrade per l’Italia, ricorrente, sosteneva che tali barriere non erano obbligatorie secondo le normative vigenti al momento della costruzione della strada.
La Cassazione ha ritenuto che l'obbligo di garantire la sicurezza stradale prevale, indipendentemente dall'epoca di costruzione della strada: la responsabilità per la mancata installazione di barriere protettive sussiste anche per i tratti stradali realizzati prima dell’entrata in vigore delle normative tecniche specifiche.
La decisione attribuisce alla società Autostrade per l’Italia una responsabilità oggettiva, connotata da una colpa generica (non una colpa specifica), ovvero che è obbligo della stessa controllare, nella sua veste di custode, la carreggiata e tutti gli elementi accessori o pertinenze, ivi comprese eventuali guardrail con funzione di contenimento.
La condanna emessa, si basa non sulla violazione delle «prescrizioni del D.M. n. 223 del 1992 sulle barriere laterali», ma perché «l’installazione della barriera di sicurezza era, in ogni caso, una esigenza elementare di tutela della sicurezza stradale».
E «in base alla normativa in vigore al momento del sinistro, era indispensabile l’applicazione di una barriera omologata», non essendovi una motivazione plausibile per cui il guardrail si interrompesse «lasciando scoperto un tratto fiancheggiato da una scarpata altamente pericolosa».
La Cassazione ha stabilito che Autostrade per l’Italia dovrà provvedere al pagamento, insieme con la società di assicurazione che copre il veicolo, dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti da un sinistro.
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