Decreto 25 luglio 2016
Tariffe a carico degli operatori per le attivita' previste dal decreto legislativo n. 30/2013 per la gestione del sistema UE-ETS.
(GU n.224 del 24.09.2016)
Decreto abrog...
ID 23295 | 15.01.2025 / Sentenza allegata
La Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Civile, ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da Autostrade per l’Italia contro la sentenza della Corte d'Appello di Ancona riguardante un incidente stradale avvenuto in data 11 Giugno 2005.
La Corte d'Appello aveva confermato la responsabilità di Autostrade per l’Italia proprietaria e gestore della strada per non aver installato barriere di sicurezza adeguate, che avrebbero potuto prevenire il ribaltamento dell'auto coinvolta nell'incidente.
Autostrade per l’Italia, ricorrente, sosteneva che tali barriere non erano obbligatorie secondo le normative vigenti al momento della costruzione della strada.
La Cassazione ha ritenuto che l'obbligo di garantire la sicurezza stradale prevale, indipendentemente dall'epoca di costruzione della strada: la responsabilità per la mancata installazione di barriere protettive sussiste anche per i tratti stradali realizzati prima dell’entrata in vigore delle normative tecniche specifiche.
La decisione attribuisce alla società Autostrade per l’Italia una responsabilità oggettiva, connotata da una colpa generica (non una colpa specifica), ovvero che è obbligo della stessa controllare, nella sua veste di custode, la carreggiata e tutti gli elementi accessori o pertinenze, ivi comprese eventuali guardrail con funzione di contenimento.
La condanna emessa, si basa non sulla violazione delle «prescrizioni del D.M. n. 223 del 1992 sulle barriere laterali», ma perché «l’installazione della barriera di sicurezza era, in ogni caso, una esigenza elementare di tutela della sicurezza stradale».
E «in base alla normativa in vigore al momento del sinistro, era indispensabile l’applicazione di una barriera omologata», non essendovi una motivazione plausibile per cui il guardrail si interrompesse «lasciando scoperto un tratto fiancheggiato da una scarpata altamente pericolosa».
La Cassazione ha stabilito che Autostrade per l’Italia dovrà provvedere al pagamento, insieme con la società di assicurazione che copre il veicolo, dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti da un sinistro.
...
segue allegata
Collegati
Tariffe a carico degli operatori per le attivita' previste dal decreto legislativo n. 30/2013 per la gestione del sistema UE-ETS.
(GU n.224 del 24.09.2016)
Decreto abrog...

L’analisi speditiva dei materiali contenenti amianto, effettuata mediante l’impiego di tecnic...

ID 23823 | Update 08.10.2025 / In allegato
Delibera n.3 del 14 aprile 2025 Attività di ...
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024