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Europe, Rome

Regolamento delegato (UE) 2024/3214

ID 23203 | | Visite: 393 | Legislazione EmissioniPermalink: https://www.certifico.com/id/23203

Regolamento delegato  UE  2024 3214

Regolamento delegato (UE) 2024/3214

ID 23203 | 27.12.2024

Regolamento delegato (UE) 2024/3214 della Commissione, del 16 ottobre 2024, che modifica il regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per il monitoraggio delle emissioni di gas a effetto serra delle navi offshore e l’attribuzione di un fattore di emissione pari a zero ai combustibili sostenibili

GU L 2024/3214 del 27.12.2024

Entrata in vigore: 30.12.2024

Applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2025

Tuttavia, l’articolo 1, punto 2), si applica a decorrere dal 1° gennaio 2024

_________

Articolo 1

Il regolamento (UE) 2015/757 è così modificato:

1) nell’allegato I, dopo la parte A è inserita la seguente parte AA:

«AA. EMISSIONI DI GAS A EFFETTO SERRA GENERATE DALLE NAVI OFFSHORE

Le emissioni di gas a effetto serra generate dalle navi offshore comprendono le emissioni di gas a effetto serra rilasciate durante le tratte effettuate dal loro ultimo porto di scalo verso un porto di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro e da un porto di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro al successivo porto di scalo, così come all’interno dei porti di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro dalle seguenti navi, diverse dalle rompighiaccio, progettate o certificate per svolgere attività di servizi offshore o presso impianti offshore:

a) navi da supporto adibite alla movimentazione degli ancoraggi;
b) navi da supporto offshore (offshore supply ship);
c) navi adibite al trasporto di equipaggio/rifornimenti;
d) navi porta tubi;
e) navi da supporto per piattaforme (platform supply ship);
f) navi da trivellazione;
g) unità galleggianti di produzione, stoccaggio e scarico (FPSO) – petrolio;
h) navi adibite al trattamento del gas;
i) unità galleggianti di stoccaggio e scarico (FSO) – gas;
j) FSO – petrolio;
k) navi alloggio;
l) navi di servizio per immersioni;
m) navi da costruzione offshore;
n) navi di servizio offshore (offshore support vessel);
o) navi adibite all’interramento dei tubi;
p) navi posatubi;
q) nave-gru posatubi;
r) navi per la prova di produzione;
s) navi ausiliarie di sicurezza;
t) navi di servizio allo scavo;
u) navi per la stimolazione dei pozzi;
v) navi posacavi;
w) navi per la riparazione dei cavi;
x) navi per l’estrazione;
y) navi per l’installazione di turbine eoliche;
z) navi per operazioni di servizio per la fase di messa in servizio (CSOV);
(aa) navi per operazioni di servizio (SOV);
(ab) navi per lavori/riparazioni;
(ac) navi da ricerca ed esplorazione;
(ad) draghe;
(ae) draghe tramoggia.»;

2) nell’allegato II, parte C, punto 1.2., il secondo comma è sostituito dal seguente:

«In deroga al punto 1.1., non si applicano le norme di cui all’allegato I, parte A, del presente regolamento concernenti la determinazione dei fattori di emissione di CO2 se la società usa RFNBO, combustibili derivanti dal carbonio riciclato (RCF) o combustibili sintetici a basse emissioni di carbonio. In questi casi il fattore di emissione di CO2 è determinato conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Tuttavia, l’articolo 1, punto 2), si applica a decorrere dal 1° gennaio 2024.

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Tags: Ambiente Emissioni

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