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Europe, Rome

Decreto n. 1654 del 21 ottobre 2024

ID 22971 | | Visite: 903 | Decreti Sicurezza lavoroPermalink: https://www.certifico.com/id/22971

Decreto n. 1654 del 21 ottobre 2024 

ID 22971 | 20.11.2024

Decreto n. 1654 del 21 ottobre 2024 del Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera, relativo alle «Modifiche alla composizione del corpo istruttori per i corsi di addestramento per il personale marittimo»

Comunicato GU n. 272 del 20.11.2024

__________

Art. 1 (Finalità)

1. Il presente decreto disciplina la composizione del corpo istruttori per i corsi di addestramento per il personale marittimo come di seguito meglio specificato.

Art. 2 (Modifiche al Decreto 2 maggio 2017 “Istituzione del corso di sopravvivenza e salvataggio per il personale marittimo”)

1. L’allegato C è sostituito dal seguente:

COMPOSIZIONE DEL CORPO ISTRUTTORI E DIRETTORE DEL CORSO

1) Il corpo istruttori è composto da personale in possesso dei seguenti requisiti:
a) Comandante/1°Ufficiale di coperta:
- certificato di competenza per navi di stazza pari o superiore a 3000GT in corso di validità;
- almeno 1 anno di navigazione su navi di stazza pari o superiore a 3000GT, negli ultimi 5, a livello manageriale;
b) Medico: Laureato in medicina e chirurgia iscritto da almeno 12 mesi all’albo oppure
Infermiere: con laurea triennale scritto da almeno 12 mesi all’albo;
c) Maestro di Salvamento: con brevetto in corso di validità oppure
Istruttore di nuoto: con brevetto in corso di validità

2) Gli istruttori di cui al punto precedente in possesso dei requisiti specifici di cui sopra ottengono l’accreditamento per un periodo non superiore a 5 (cinque) anni.
Trascorso tale arco temporale, ottengono un nuovo accreditamento per ulteriori 5 (cinque) anni, dimostrando di aver maturato nei 5 (cinque) anni precedenti i sottoelencati requisiti:
a) Per l’istruttore di cui al comma a) del punto 1) essere in possesso, al momento della presentazione dell’istanza di riaccredito:
- di certificato di competenza per navi di stazza pari o superiore a 3000GT in corso di validità; oppure
- di una regolare forma contrattuale, prevista dagli ordinamenti in materia di rapporti di lavoro, o professionale come istruttore in uno dei centri di addestramento accreditati dal Comando generale, per un periodo di almeno 12 mesi successivi alla precitata domanda e aver partecipato, in qualità di istruttore, ad almeno 20 edizioni di corsi Sopravvivenza e salvataggio compresi i relativi refresh di cui 4 potranno essere, quale alternativa, di partecipazione a sessioni di esame;
b) Per l’istruttore di cui al comma b) del punto 1) essere in possesso, al momento della presentazione dell’istanza di riaccredito:
- del mantenimento dell’iscrizione all’albo dei Medici Chirurghi o, nel caso degli infermieri all’albo degli infermieri; oppure
- di una regolare forma contrattuale, prevista dagli ordinamenti in materia di rapporti di lavoro, o professionale come istruttore in uno dei centri di addestramento accreditati dal Comando generale, per un periodo di almeno 12 mesi successivi alla precitata istanza e aver partecipato, in qualità di istruttore, ad almeno 20 edizioni di corsi Sopravvivenza e salvataggio compresi i relativi refresh di cui 4 potranno essere, quale alternativa, di partecipazione a sessioni di esame.
c) Per l’istruttore di cui al comma c) del punto 1) essere in possesso, al momento della presentazione dell’istanza di riaccredito:
del brevetto di “Maestro di salvamento” o Istruttore di nuoto in corso di validità;
di una regolare forma contrattuale, prevista dagli ordinamenti in materia di rapporti di lavoro, o professionale come istruttore in uno dei centri di addestramento accreditati dal Comando generale, per un periodo di almeno 12 mesi successivi alla precitata istanza

3) Le disposizioni di cui al precedente punto 2) si applicano, altresì, agli istruttori già riconosciuti idonei e accreditati per lo svolgimento del corso di Sopravvivenza e Salvataggio, di cui al decreto dirigenziale 2 maggio 2017.

4) Ai sensi della sezione A-I/6 del codice STCW, per far parte del corpo istruttori questi ultimi devono aver frequentato il corso di formazione per formatore laddove applicabile.

5) Ai sensi della Sezione A-I/6 del codice STCW, gli istruttori che utilizzino simulatori per l’erogazione del corso devono aver frequentato un corso di formazione sulle tecniche di insegnamento con l’uso dei simulatori svolto in conformità al modello di corso n. 6.10 dell’IMO.

6) Il direttore/vicedirettore del corso, responsabile della corretta implementazione del corso e del raggiungimento degli obiettivi prefissati, deve essere nominato scegliendo fra il legale rappresentante della ditta o un altro soggetto avente le caratteristiche contemplate nei principi del manuale di gestione della qualità e deve aver frequentato il corso di formazione per formatore laddove applicabile. Sussiste la possibilità della nomina anche di più sostituti del direttore del corso che sostituiscono lo stesso in caso di indisponibilità o impedimento o alternanza (istruttore-direttore) e che siano in possesso dei medesimi requisiti.
La nomina del direttore e dei suoi sostituti dovrà essere formalizzata con lettera d’incarico da parte del legale rappresentante del centro di addestramento. Qualora l’istruttore è accreditato anche come direttore o vice direttore lo stesso potrà svolgere solo una delle due funzioni (direttore/vice direttore o istruttore) durante l’erogazione del singolo corso.

7) Gli istruttori di cui al punto 1) dovranno erogare i seguenti punti del programma:
Allegato A:
a. Comandante/1°Ufficiale di coperta: Punti 1, 2, 3, 4, 5, 7.2, 8, 9.1, 9.2 e 9.3 con riferimento alla sola alinea “Spiegare l’importanza di obbedire alle istruzioni date dal pilota o suo sostituto”
b. Medico/Infermiere: Punti 7.1, 9.3 (ad eccezione dell’alinea “Spiegare l’importanza di obbedire alle istruzioni date dal pilota o suo sostituto”), 9.4
c. Maestro di Salvamento/Istruttore di nuoto: Punto 6
Allegato F:
d. Comandante/1°Ufficiale di coperta: Punti 8, 9, 10, 11
e. Maestro di Salvamento/Istruttore di nuoto: Punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Allegato F1: Maestro di Salvamento/Istruttore di nuoto

8) Il Maestro di Salvamento/istruttore di nuoto deve essere presente in tutte le attività di piscina

Art. 3 (Modifiche al Decreto 2 Maggio 2017 “Istituzione dei corsi antincendio di base e avanzato per il personale marittimo inclusa l’organizzazione antincendio a bordo delle navi petroliere, chimichiere e gasiere)

1. L’allegato C è sostituito dal seguente:

COMPOSIZIONE DEL CORPO ISTRUTTORI E DIRETTORE DEL CORSO

1) Il corpo istruttori è composto da personale in possesso dei seguenti requisiti:
a) Laureato in ingegneria navale o meccanica (laurea magistrale) con almeno 3 (tre) anni di:
- insegnamento in macchine marine e/o servizi ausiliari di bordo; oppure
- esperienza acquisita presso industrie navali; oppure
- esperienza acquisita presso enti di classifica riconosciuti IACS;
- che abbia frequentato un corso Antincendio di Base erogato ai sensi del presente decreto. L’interessato potrà essere ammesso alla frequenza del corso presentando unicamente la lettera di incarico professionale del centro di addestramento dove intende svolgere la docenza;
b) Comandante/1°Ufficiale di coperta:
- certificato di competenza per navi di stazza pari o superiore a 3000GT in corso di validità;
- almeno 1 anno di navigazione su navi di stazza pari o superiore a 3000GT, negli ultimi 5, a livello manageriale;
c) Direttore/1°Ufficiale di macchina:
- certificato di competenza per navi con apparato motore principale pari o superiore a 3000 kW in corso di validità;
- almeno 1 anno di navigazione su navi con apparato motore principale pari o superiore a 3000 kW, negli ultimi 5, a livello manageriale
d) Esperto: persona appartenente/proveniente dal servizio permanente del Corpo dei vigili del fuoco come capo squadra o superiore;
oppure
Esperto: istruttore accreditato ad erogare i corsi antincendio ex D.Lgvo 81/08 e ss.mm.ii.;
e) Medico: Laureato in medicina e chirurgia iscritto da almeno 12 mesi all’albo oppure
Infermiere: con laurea triennale iscritto da almeno 12 mesi all’albo;

2) Gli istruttori di cui al punto precedente in possesso dei requisiti specifici di cui sopra ottengono l’accreditamento per un periodo non superiore a 5 (cinque) anni.
Trascorso tale arco temporale, ottengono un nuovo accreditamento per ulteriori 5 (cinque) anni, dimostrando di aver maturato nei 5 (cinque) anni precedenti i sottoelencati requisiti:
a) Per l’istruttore di cui al comma a) del punto 1) essere in possesso, al momento della presentazione dell’istanza di riaccredito:
- di una regolare forma contrattuale, prevista dagli ordinamenti in materia di rapporti di lavoro, o professionale come istruttore in uno dei centri di addestramento accreditati dal Comando generale, per un periodo di almeno 12 (dodici) mesi successivi alla precitata domanda e
- aver partecipato, in qualità di istruttore, ad almeno 20 (venti) edizioni di corsi Antincendio di base e/o avanzato di cui 4 (quattro) potranno essere, quale alternativa, di partecipazione a sessioni di esame.
b) Per l’istruttore di cui al comma b) del punto 1) essere in possesso, al momento della presentazione dell’istanza di riaccredito:
- di certificato di competenza per navi di stazza pari o superiore a 3000GT in corso di validità; oppure
- di una regolare forma contrattuale, prevista dagli ordinamenti in materia di rapporti di lavoro, o professionale come istruttore in uno dei centri di addestramento accreditati dal Comando generale, per un periodo di almeno 12 mesi successivi alla precitata domanda e aver partecipato, in qualità di istruttore, ad almeno 20 edizioni di corsi Antincendio di Base e/o Avanzato e relativo refresh di cui 4 potranno essere, quale alternativa, di partecipazione a sessioni di esame;
c) Per l’istruttore di cui al comma c) del punto 1) essere in possesso, al momento della presentazione dell’istanza di riaccredito:
- di certificato di competenza per navi con apparato motore principale pari o superiore a 3000 kW in corso di validità; oppure
- di una regolare forma contrattuale, prevista dagli ordinamenti in materia di rapporti di lavoro, o professionale come istruttore in uno dei centri di addestramento accreditati dal Comando generale, per un periodo di almeno 12 mesi successivi alla precitata domanda e aver partecipato, in qualità di istruttore, ad almeno 20 edizioni di corsi Antincendio di Base e/o Avanzato e relativo refresh di cui 4 potranno essere, quale alternativa, di partecipazione a sessioni di esame
d) Per l’istruttore di cui al comma d) del punto 1) che hanno lasciato il servizio permanente da più di 05 (cinque) anni essere in possesso, al momento della presentazione dell’istanza di riaccredito:
- di una regolare forma contrattuale, prevista dagli ordinamenti in materia di rapporti di lavoro, o professionale come istruttore in uno dei centri di formazione accreditati dal Comando generale, per un periodo di almeno 12 mesi successivi alla precitata domanda e
- aver partecipato, in qualità di istruttore, ad almeno 20 edizioni di corsi Antincendio di Base e/o Avanzato e relativo refresh di cui 4 (quattro) potranno essere, quale alternativa, di partecipazione a sessioni di esame.
e) Per l’istruttore di cui al comma e) del punto 1) essere in possesso, al momento della presentazione dell’istanza di riaccredito:
- del mantenimento dell’iscrizione all’albo dei Medici Chirurghi o, nel caso degli infermieri all’albo degli infermieri; oppure
- di una regolare forma contrattuale, prevista dagli ordinamenti in materia di rapporti di lavoro, o professionale come istruttore in uno
dei centri di addestramento accreditati dal Comando generale, per un periodo di almeno 12 mesi successivi alla precitata istanza e aver partecipato, in qualità di istruttore, ad almeno 20 edizioni di corsi Antincendio di Base e/o Avanzato e relativo refresh di cui 4 potranno essere, quale alternativa, di partecipazione a sessioni di esame.

3) Le disposizioni di cui al precedente punto 2) si applicano, altresì, agli istruttori già riconosciuti idonei e accreditati per lo svolgimento del corso antincendio di base e avanzato per il personale marittimo inclusa l’organizzazione antincendio a bordo delle navi petroliere, chimichiere e gasiere, di cui al decreto dirigenziale 2 maggio 2017;

4) Ai sensi della sezione A-I/6 del codice STCW, per far parte del corpo istruttori questi ultimi devono aver frequentato il corso di formazione per formatore laddove applicabile.

5) Ai sensi della Sezione A-I/6 del codice STCW, gli istruttori che utilizzino simulatori per l’erogazione del corso devono aver frequentato un corso di formazione sulle tecniche di insegnamento con l’uso dei simulatori svolto in conformità al modello di corso n°6.10 dell’IMO.

6) Il direttore/vicedirettore del corso, responsabile della corretta implementazione del corso e del raggiungimento degli obiettivi prefissati, deve essere nominato scegliendo fra il legale rappresentante della ditta o un altro soggetto avente le caratteristiche contemplate nei principi del manuale di gestione della qualità e deve aver frequentato il corso di formazione per formatore laddove applicabile. Sussiste la possibilità della nomina anche di più sostituti del direttore del corso che sostituiscono lo stesso in caso di indisponibilità o impedimento o alternanza (istruttore-direttore) e che siano in possesso dei medesimi requisiti.
La nomina del direttore e dei suoi sostituti dovrà essere formalizzata con lettera d’incarico da parte del legale rappresentante del centro di addestramento. Qualora l’istruttore è accreditato anche come direttore o vice direttore lo stesso potrà svolgere solo una delle due funzioni (direttore/vice direttore o istruttore) durante l’erogazione del singolo corso.

7) Gli istruttori di cui al punto 1) dovranno erogare i seguenti punti del programma:
Allegato A:
a. Laureato in ingegneria navale o meccanica: Antincendio base: Competenza 1 punto 2, 4, 5, 8. Antincendio avanzato:
Competenza 1 punto 1.2 - Competenze 3, 4
b. Comandante/1°Ufficiale di coperta oppure Direttore/1°Ufficiale di macchina: Antincendio base: Competenza 1 punto 1,
3, 6, 7. Antincendio avanzato: Competenza 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 competenza 2 punti 1, 2
c. Esperto: Antincendio base: Competenza 1 Punto 9. Competenza 2 punto 1 ed addestramento pratico. Antincendio avanzato: Competenza 1. Punti 7, 8, 10 - Competenza 2 punti 3, 4 - Addestramento pratico navi cisterna.
d. Medico/Infermiere: Antincendio avanzato: Competenza 1.9
Allegato G:
a. Comandante/1°Ufficiale di coperta oppure Direttore/1°Ufficiale di macchina: Competenza 1
b. Esperto: Competenza 2
Allegato H:
a. Laureato in ingegneria navale o meccanica: Competenza 4
b. Comandante/1°Ufficiale di coperta oppure Direttore/1°Ufficiale di macchina: Competenza 1, Competenza 2 punti 1, 2,
Competenza 3
c. Esperto: Competenza 2 punti 3, 4
Allegato H1:
a. Laureato in ingegneria navale o meccanica: Competenza 4
b. Comandante/1°Ufficiale di coperta oppure Direttore/1°Ufficiale di macchina: Competenza 1, Competenza 2 punti 1, 2,
Competenza 3
c. Esperto: Competenza 2 punti 3, 4

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