Slide background
Certifico: Informazione tecnica HSE / 25° anno

/ Documenti disponibili: 43.714
/ Totale documenti scaricati: 30.830.055

Vedi Abbonamenti, Prodotti tecnici e Software 2025

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
 
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile




/ Documenti disponibili: 43.714 *

/ Totale documenti scaricati: 30.830.055 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.714 *

/ Totale documenti scaricati: 30.830.055 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.714 *

/ Totale documenti scaricati: 30.830.055 *


Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.714 *

/ Totale documenti scaricati: 30.830.055 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.714 *

/ Totale documenti scaricati: 30.830.055 *


Vedi Abbonamenti Promo 2022

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.


Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2022
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021








Europe, Rome

Rettifica regolamento delegato 2023/707 - 18.11.2024

ID 22953 | | Visite: 1206 | Regolamento CLPPermalink: https://www.certifico.com/id/22953

Rettifica regolamento delegato 2023/707 - 18.11.2024

ID 22953 | 18.11.2024

Rettifica del regolamento delegato 2023/707 della Commissione, del 19 dicembre 2022, che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 per quanto riguarda i criteri e le classi di pericolo per la classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU L 93 del 31.3.2023)

GU L 2024/90724 del 18.11.2024

_________

In tutto il testo l’espressione «Applicazione nel tempo» è sostituita dall’espressione «Tempistica di applicazione».

Alla pagina 12, allegato I, punto 1) che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008, parte 3, punto 3.11 aggiunto, tabella 3.11.1, seconda riga, seconda colonna, secondo comma, frase introduttiva, e alla pagina 16, allegato I, punto 2) che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008, parte 4, punto 4.2 aggiunto, tabella 4.2.1, seconda riga, seconda colonna, secondo comma, frase introduttiva,

anziché:

«La classificazione nella categoria 1 si basa principalmente su almeno una delle seguenti categorie di evidenze:»,

leggasi:

«La classificazione nella categoria 1 si basa principalmente sulle evidenze ottenute da almeno una delle tipologie di dati seguenti:».

Alla pagina 13, allegato I, punto 1) che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008, parte 3, punto 3.11 aggiunto, punto 3.11.2.3.2, frase introduttiva,

anziché:

«Nel determinare la forza probante dei dati con l’ausilio del giudizio di esperti, la valutazione dei dati scientifici di cui al punto 3.11.2.3.1 presta particolare attenzione a tutti i seguenti fattori:»,

leggasi:

«Nel determinare la forza probante dei dati con l’ausilio del giudizio di esperti, la valutazione dei dati scientifici di cui al punto 3.11.2.3.1 deve in particolare considerare tutti i seguenti fattori:».

Alla pagina 13, allegato I, punto 1) che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008, parte 3, punto 3.11 aggiunto, punto 3.11.2.3.2, lettera c), e alla pagina 18, allegato I, punto 2) che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008, parte 4, punto 4.2 aggiunto, punto 4.2.2.3.2, lettera d),

anziché:

«la qualità e la coerenza dei dati, considerate la configurazione e la coerenza dei risultati in studi di disegno analogo, tra studi di disegno analogo e tra diverse specie;»,

leggasi:

«la qualità e la consistenza dei dati, considerando lo schema e la coerenza dei risultati all’interno e tra studi di disegno simile e tra diverse specie;».

Alla pagina 13, allegato I, punto 1) che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008, parte 3, punto 3.11 aggiunto, punto 3.11.2.3.2, lettera e), e alla pagina 18, allegato I, punto 2) che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008, parte 4, punto 4.2 aggiunto, punto 4.2.2.3.2, lettera f),

anziché:

«il concetto di dose limite (concentrazione) e le linee guida internazionali sulle dosi massime raccomandate (concentrazioni) e sulla valutazione degli effetti di confondimento dell’eccessiva tossicità.»,

leggasi:

«il concetto di dose (concentrazione) limite e le linee guida internazionali sulle dosi (concentrazioni) massime raccomandate e sulla valutazione degli effetti confondenti dell’eccessiva tossicità;».

Alla pagina 14, allegato I, punto 1) che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008, parte 3, punto 3.11 aggiunto, punto 3.11.3.1.1, tabella 3.11.2, nota 1,

anziché:

«se un interferente endocrino per la salute umana di categoria 2 è presente come componente nella miscela in concentrazione ≥ 0,1 %, per tale miscela è disponibile su richiesta una scheda dati di sicurezza.»,

leggasi:

«se un interferente endocrino per la salute umana di categoria 2 è presente come componente nella miscela in concentrazione ≥ 0,1 %, per tale miscela è disponibile su richiesta una scheda di dati di sicurezza».

Alla pagina 17, allegato I, punto 2) che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008, parte 4, punto 4.2 aggiunto, punto 4.2.2.3.2, frase introduttiva,

anziché:

«Nel determinare la forza probante dei dati con l’ausilio del giudizio di esperti, la valutazione dei dati scientifici di cui al punto 4.2.2.3.1 presta particolare attenzione a tutti i seguenti fattori:»,

leggasi:

«Nel determinare la forza probante dei dati con l’ausilio del giudizio di esperti, la valutazione dei dati scientifici di cui al punto 4.2.2.3.1 deve in particolare considerare tutti i seguenti fattori:».

Alla pagina 18, allegato I, punto 2) che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008, parte 4, punto 4.2 aggiunto, punto 4.2.2.3.2, lettera g),

anziché:

«g) se disponibili, i dati di monitoraggio o raccolti sul campo e/o i risultati ottenuti da modelli di popolazioni appropriati, attendibili e rappresentativi.»,

leggasi:

«g) se disponibili, i dati di monitoraggio o raccolti sul campo e/o i risultati ottenuti da modelli di popolazione appropriati, attendibili e rappresentativi.».

Alla pagina 18, allegato I, punto 2) che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008, parte 4, punto 4.2 aggiunto, punto 4.2.3.1.1, tabella 4.2.2, nota 1,

anziché:

«se un interferente endocrino per l’ambiente di categoria 2 è presente come componente nella miscela in concentrazione ≥ 0,1 %, per tale miscela è disponibile su richiesta una scheda dati di sicurezza.»,

leggasi:

«se un interferente endocrino per l’ambiente di categoria 2 è presente come componente nella miscela in concentrazione ≥ 0,1 %, per tale miscela è disponibile su richiesta una scheda di dati di sicurezza.».

Alla pagina 21, allegato I, punto 2) che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008, parte 4, punto 4.3 aggiunto, punto 4.3.2.3, secondo comma,

anziché:

«Le informazioni utilizzate per valutare le proprietà PBT/vPvB si fondano su dati ottenuti in condizioni di analisi pertinenti.»,

leggasi:

«Le informazioni utilizzate per valutare le proprietà PBT/vPvB si fondano su dati ottenuti in condizioni pertinenti.».

Alla pagina 21, allegato I, punto 2) che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008, parte 4, punto 4.3 aggiunto, punto 4.3.2.3, terzo comma,

anziché:

«L’identificazione tiene inoltre conto delle proprietà PBT/vPvB dei costituenti, degli additivi o delle impurezze della sostanza e dei prodotti di trasformazione o degradazione pertinenti.»,

leggasi:

«L’identificazione tiene inoltre conto delle proprietà PBT/vPvB dei costituenti, degli additivi o delle impurezze della sostanza pertinenti e dei prodotti di trasformazione o degradazione pertinenti.».

Alla pagina 23, allegato I, punto 2) che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008, parte 4, punto 4.3 aggiunto, punto 4.3.2.4.1, ultimo comma, prima frase, e alla pagina 27, allegato I, punto 2) che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008, parte 4, punto 4.4 aggiunto, punto 4.4.2.4.1, ultimo comma, prima frase,

anziché:

«Alla qualità e alla coerenza dei dati è attribuita la dovuta importanza.»,

leggasi:

«Alla qualità e alla consistenza dei dati è attribuita la dovuta importanza.».

Alla pagina 23, allegato I, punto 2) che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008, parte 4, punto 4.3 aggiunto, punto 4.3.2.4.2, lettera a), punto i), e alla pagina 27, allegato I, punto 2) che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008, parte 4, punto 4.4 aggiunto, punto 4.4.2.4.2, lettera a), punto i),

anziché:

«i) risultati dei saggi sulla biodegradazione veloce;»,

leggasi:

«i) risultati dei saggi sulla pronta biodegradazione;».

Alla pagina 23, allegato I, punto 2) che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008, parte 4, punto 4.3 aggiunto, punto 4.3.2.4.2, lettera c), punto i), e alla pagina 27, allegato I, punto 2) che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008, parte 4, punto 4.4 aggiunto, punto 4.4.2.4.2, lettera c), punto i),

anziché:

«i) tossicità per l’ambiente acquatico a breve termine (ad esempio risultati ottenuti da saggi di tossicità acuta su invertebrati, alghe o piante acquatiche, saggi di tossicità acuta in vitro su linea cellulare di pesce);».

leggasi:

«i) tossicità per l’ambiente acquatico a breve termine (ad esempio risultati ottenuti da saggi di tossicità acuta su invertebrati, alghe o piante acquatiche o pesci, saggi di tossicità acuta in vitro su linea cellulare di pesce);».

Alla pagina 24, allegato I, punto 2) che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008, parte 4, punto 4.4 aggiunto, punto 4.4.1.1, ultimo comma,

anziché:

« “log Koc ”: il logaritmo comune del coefficiente di ripartizione carbonio organico/acqua (ossia Koc).»,

leggasi:

« “log Koc ”: il logaritmo in base 10 del coefficiente di ripartizione carbonio organico/acqua (ossia Koc).».

Alla pagina 26, allegato I, punto 2) che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008, parte 4, punto 4.4 aggiunto, punto 4.4.2.3, secondo comma,

anziché:

«Le informazioni utilizzate per valutare le proprietà PMT/vPvM si fondano su dati ottenuti in condizioni di analisi pertinenti.»,

leggasi:

«Le informazioni utilizzate per valutare le proprietà PMT/vPvM si fondano su dati ottenuti in condizioni pertinenti.».

Alla pagina 26, allegato I, punto 2) che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008, parte 4, punto 4.4 aggiunto, punto 4.4.2.3, terzo comma,

anziché:

«L’identificazione tiene inoltre conto delle proprietà PMT/vPvM dei costituenti, degli additivi o delle impurezze della sostanza e dei prodotti di trasformazione o degradazione pertinenti.»,

leggasi:

«L’identificazione tiene inoltre conto delle proprietà PMT/vPvM dei costituenti, degli additivi o delle impurezze della sostanza pertinenti e dei prodotti di trasformazione o degradazione pertinenti.».

Alla pagina 26, allegato I, punto 2) che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008, parte 4, punto 4.4 aggiunto, punto 4.4.2.3.2, lettera a),

anziché:

«a) risultati delle prove di adsorbimento/desorbimento;»,

leggasi:

«a) risultati dei saggi di adsorbimento/desorbimento;».

Alla pagina 28, allegato I, punto 2) che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008, parte 4, punto 4.4 aggiunto, punto 4.4.4.1,

anziché:

«Sull’etichetta delle sostanze o delle miscele che rispondono ai criteri di classificazione in quesra classe di pericolo (Proprietà PMT e vPvM) figurano gli elementi indicati nella tabella 4.4.1.»,

leggasi:

«Sull’etichetta delle sostanze o delle miscele che rispondono ai criteri di classificazione in questa classe di pericolo (Proprietà PMT e vPvM) figurano gli elementi indicati nella tabella 4.4.1.».

...

Collegati

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Rettifica regolamento delegato 2023 707 - 18.11.2024.pdf)Rettifica regolamento delegato 2023/707 - 18.11.2024
 
IT466 kB168

Tags: Chemicals Regolamento CLP

Ultimi inseriti

Decreto Legislativo 30 aprile 2025 n  93
Giu 27, 2025 36

Decreto Legislativo 30 aprile 2025 n. 93

in News
Decreto Legislativo 30 aprile 2025 n. 93 ID 24184 | 27.06.2025 Decreto Legislativo 30 aprile 2025 n. 93 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, recante disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane, in attuazione della delega dl cui… Leggi tutto
Giu 27, 2025 59

Raccomandazione ILO n. 3 del 29 ottobre 1919

Raccomandazione ILO n. 3 del 29 ottobre 1919 / Prevenzione rischio dell'antrace (carbonchio) ID 24181 | 27.06.2025 La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro, Convocato a Washington dal Governo degli Stati Uniti d'America il 29 ottobre 1919, e Avendo deciso di adottare… Leggi tutto
ECHA compendium of analytical methods
Giu 27, 2025 77

ECHA compendium of analytical methods for enforcing REACH restrictions - Ed. 3.0 2025

ECHA compendium of analytical methods for enforcing REACH restrictions - Ed. 3.0 2025 ID 24178 | 27.06.2025 / Attached ECHA has updated its compendium of analytical methods to help authorities to enforce and companies to comply with REACH restrictions. The compendium consists of a collection of… Leggi tutto
Giu 26, 2025 109

Decreto 18 giugno 2025

Decreto 18 giugno 2025 ID 24176 | 26.06.2025 Decreto 18 giugno 2025 Adozione anticipata delle disposizioni stabilite dal 42° emendamento al codice IMDG adottate con risoluzione MSC. 556(108) in data 23 maggio 2024, relative al trasporto delle merci pericolose in colli. (GU n.146 del 26.06.2025) Leggi tutto
Giu 26, 2025 151

Decreto-Legge 26 giugno 2025 n. 92

in News
Decreto-Legge 26 giugno 2025 n. 92 Decreto-Legge 26 giugno 2025 n. 92 Misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi. (GU n.146 del 26.06.2025) Entrata in vigore del provvedimento: 27/06/2025 Leggi tutto
Giu 26, 2025 98

Provvedimento GPDP del 27 marzo 2025

in Privacy
Provvedimento GPDP del 27 marzo 2025 ID 24174 | 26.06.2025 / In allegato Dati biometrici utilizzati in ambito lavorativo, il Garante per la protezione dei dati personali ha adottato un nuovo provvedimento per limitarne l’utilizzo. Questa volta ad essere sanzionato un istituto scolastico calabrese… Leggi tutto

Ultimi Documenti Abbonati

ECHA compendium of analytical methods
Giu 27, 2025 77

ECHA compendium of analytical methods for enforcing REACH restrictions - Ed. 3.0 2025

ECHA compendium of analytical methods for enforcing REACH restrictions - Ed. 3.0 2025 ID 24178 | 27.06.2025 / Attached ECHA has updated its compendium of analytical methods to help authorities to enforce and companies to comply with REACH restrictions. The compendium consists of a collection of… Leggi tutto
Giu 26, 2025 177

Circolare Ministero dell’Interno n. 19441 del 25/06/2025

Circolare Ministero dell’Interno n. 19441 del 25/06/2025 ID 24173 | 26.06.2025 / In allegato Ministero dell’InternoLegge 25 novembre 2024, n. 177 recante “Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30… Leggi tutto
Impiego e gestione di droni nel SNPA per il monitoraggio e il controllo ambientale
Giu 24, 2025 231

Impiego e gestione di droni nel SNPA per il monitoraggio e il controllo ambientale

Impiego e gestione di droni nel SNPA per il monitoraggio e il controllo ambientale / 2025 ID 24159 | 24.06.2025 / In allegato I velivoli a pilotaggio remoto (più comunemente droni o UAS – Unmanned Aircraft System) e le tecnologie per il telerilevamento ad alta risoluzione costituiscono una tematica… Leggi tutto