Slide background
Certifico: Informazione tecnica HSE / 25° anno

/ Documenti disponibili: 43.270
/ Totale documenti scaricati: 29.934.443

Vedi Abbonamenti, Prodotti tecnici e Software 2025

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
 
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile




/ Documenti disponibili: 43.270 *

/ Totale documenti scaricati: 29.934.443 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.270 *

/ Totale documenti scaricati: 29.934.443 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.270 *

/ Totale documenti scaricati: 29.934.443 *


Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.270 *

/ Totale documenti scaricati: 29.934.443 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.270 *

/ Totale documenti scaricati: 29.934.443 *


Vedi Abbonamenti Promo 2022

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.


Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2022
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021








Europe, Rome

Decisione (UE) 2024/2543

ID 22636 | | Visite: 935 | Merci pericolosePermalink: https://www.certifico.com/id/22636

Decisione  UE  2024 2543 Via libera UE a modifiche ADR

Decisione (UE) 2024/2543 / Via libera UE a modifiche ADR/ADN

ID 22636 | 30.09.2024 / In allegato

Decisione (UE) 2024/2543 del Consiglio del 23 settembre 2024 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea riguardo alle modifiche degli allegati dell’accordo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR) e dei regolamenti allegati all’accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne (ADN)

GU L 2024/2543 del 30.9.2024

_________

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 91, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) L’accordo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR) è entrato in vigore il 29 gennaio 1968. L’accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne (ADN) è entrato in vigore il 28 febbraio 2008.

(2) A norma dell’articolo 14 dell’ADR, ciascuna parte contraente può proporre una o più modifiche degli allegati dell’ADR. Il gruppo di lavoro per il trasporto di merci pericolose (WP.15) è l’organo competente a decidere sull’adozione di tali modifiche. A norma dell’articolo 20 dell’ADN, ciascuna parte contraente può proporre una o più modifiche degli allegati dell’ADN. Il comitato amministrativo istituito a norma dell’ADN è l’organo competente a decidere sull’adozione di tali modifiche.

(3) Durante il biennio 2022-2024, il WP.15 e il comitato amministrativo dell’ADN hanno adottato modifiche rispettivamente agli allegati dell’ADR e ai regolamenti allegati all’ADN che sono state comunicate alle parti contraenti dell’ADR e alle parti contraenti dell’ADN rispettivamente in data 1° luglio 2024 e 1° settembre 2024.

(4) A norma dell’articolo 14 dell’ADR, le proposte di modifica degli allegati si considerano accettate a meno che, entro tre mesi dalla data in cui il segretario generale ha trasmesso le proposte di modifica, almeno un terzo delle parti contraenti, o cinque di esse ove un terzo fosse superiore a questo numero, non si opponga a tali modifiche. A norma dell’articolo 20 dell’ADN, un progetto di modifica del regolamento allegato all’ADN si considera accettato a meno che, entro tre mesi dalla data in cui il segretario generale l’ha trasmesso, almeno un terzo delle parti contraenti, o cinque di esse se un terzo di esse è superiore a tale numero, non si opponga a tali modifiche.

(5) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione riguardo a tali modifiche apportate all’ADR e all’ADN, poiché esse saranno vincolanti nel diritto internazionale e saranno tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell’Unione, in particolare sulla direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. Tale direttiva stabilisce prescrizioni relative al trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia o per vie navigabili interne che si applicano all’interno degli Stati membri o tra gli stessi, facendo riferimento all’ADR e all’ADN. Inoltre, tale direttiva dispone che il trasporto di merci pericolose tra gli Stati membri e i paesi terzi deve essere autorizzato nella misura in cui esso è conforme alle disposizioni dell’ADR, dell’accordo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovia (RID) e dell’ADN. Inoltre, a norma dell’articolo 8 della direttiva 2008/68/CE, alla Commissione è conferito il potere di adattare l’allegato I, capo I.1, e l’allegato III, capo III.1, della direttiva 2008/68/CE al progresso scientifico e tecnico, specialmente al fine di tenere conto delle modifiche apportate all’ADR, al RID o all’ADN.

(6) L’Unione non è parte contraente dell’ADR, né dell’ADN. Tale circostanza non le impedisce tuttavia di esercitare la sua competenza stabilendo, nel quadro delle sue istituzioni, una posizione da adottare a suo nome nell’organismo istituito dall’uno o dall’altro accordo, in particolare tramite gli Stati membri che sono parti contraenti dell’uno o dell’altro accordo, che agiscono congiuntamente nel suo interesse.

(7) Tutti gli Stati membri sono parti contraenti dell’ADR e lo applicano, e 13 Stati membri sono parti contraenti dell’ADN e lo applicano.

(8) Le modifiche previste sono volte a garantire la sicurezza e l’efficienza del trasporto di merci pericolose, tenendo conto del progresso scientifico e tecnico nel settore e dello sviluppo di nuove sostanze e articoli che potrebbero presentare un pericolo durante il trasporto. Lo sviluppo del trasporto di merci pericolose su strada e per vie navigabili interne, sia all’interno dell’Unione sia tra l’Unionr e i paesi vicini, è un elemento centrale della politica comune dei trasporti e garantisce il corretto funzionamento di tutti i settori industriali che producono o impiegano merci classificate come pericolose a norma dell’ADR e dell’ADN.

(9) Le modifiche previste sono ritenute adeguate per il trasporto sicuro di merci pericolose in modo efficace sotto il profilo dei costi, risultano giustificate e vantaggiose e dovrebbero pertanto essere sostenute dall’Unione.

(10) La posizione dell’Unione riguardo alle modifiche degli allegati dell’ADR e alle modifiche del regolamento allegato all’ADN dovrà essere espressa dagli Stati membri che sono parti contraenti rispettivamente dell’ADR e dell’ADN, agendo congiuntamente nell’interesse dell’Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell’Unione riguardo alle modifiche degli allegati dell’ADR, adottate dal gruppo di lavoro per il trasporto di merci pericolose (WP.15) e alle modifiche dei regolamenti allegati all’ADN adottate dal comitato amministrativo dell’ADN, è stabilita nell’allegato della presente decisione.

Le modifiche di minore entità alle modifiche di cui al primo comma possono essere concordate senza un’ulteriore decisione del Consiglio, conformemente all’articolo 2.

Articolo 2

Gli Stati membri che sono parti contraenti rispettivamente dell’ADR e dell’ADN esprimono la posizione di cui all’articolo 1 riguardo alle modifiche degli allegati dell’ADR e alle modifiche del regolamento allegato all’ADN, agendo congiuntamente nell’interesse dell’Unione.

Articolo 3

Un riferimento alle modifiche accettate degli allegati dell’ADR e del regolamento allegato all’ADN è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, con indicazione della data della loro entrata in vigore.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

...

ALLEGATO

Proposta

Documento di riferimento

Notifica

Oggetto

Osservazioni

Posizione dell’UE

1.

ECE/TRANS/WP.15/265

C.N. 218.2024.TREATIES-XI.B.14

Progetti di modifica degli allegati A e B dell’ADR

Consenso tecnico in seno al gruppo di lavoro per il trasporto di merci pericolose – WP.15

Concorda con le modifiche

2.

ECE/TRANS/WP.15/265/Add.1

C.N. 218.2024.TREATIES-XI.B.14

Progetti di modifica degli allegati A e B dell’ADR - addendum 1

Consenso tecnico in seno al gruppo di lavoro per il trasporto di merci pericolose – WP.15

Concorda con le modifiche

3.

ECE/TRANS/WP.15/265/Corr.1

C.N. 218.2024.TREATIES-XI.B.14

Progetti di modifica degli allegati A e B dell’ADR - rettifica 1

Consenso tecnico in seno al gruppo di lavoro per il trasporto di merci pericolose – WP.15

Concorda con le modifiche

4.

ECE/ADN/70

C.N. 217.2024.TREATIES-XI.D.6

Progetti di modifica dei regolamenti allegati all’ADN

Consenso tecnico in seno al comitato amministrativo dell’ADN.

Concorda con le modifiche

5.

ECE/ADN/70/Add.1

C.N. 335.2024.TREATIES-XI.D.6

Progetti di modifica dei regolamenti allegati all’ADN

Consenso tecnico in seno al comitato amministrativo dell’ADN.

Concorda con le modifiche

Collegati

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Decisione (UE) 2024 2543.pdf)Decisione (UE) 2024/2543
 
IT875 kB142

Tags: Merci Pericolose ADR 2025

Ultimi inseriti

Mag 13, 2025 159

Circolare Ministero dell'Interno 29 agosto 2005

Circolare Ministero dell'Interno del 29 agosto 2005 ID 23969 | 13.05.2025 / In allegato Circolare Ministero dell'Interno del 29 agosto 2005Decreto legge 27 luglio 2005, n. 144, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio… Leggi tutto
Mag 12, 2025 109

Modello “pay or ok”

in Privacy
Modello “pay or ok” / Avvio consultazione pubblica ID 23966 | 12.05.2025 Comunicato GU n.108 del 12.05.2025 Il Garante per la protezione dei dati personali ha avviato una consultazione pubblica volta a valutare la liceità del consenso per trattamenti di profilazione raccolto da diversi titolari, ed… Leggi tutto
Mag 12, 2025 233

Decreto-Legge 12 maggio 2025 n. 68

in News
Decreto-Legge 12 maggio 2025 n. 68 ID 23965 | 12.05.2025 Decreto-Legge 12 maggio 2025 n. 68 Differimento del termine di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, in materia di responsabilita'… Leggi tutto

Ultimi Documenti Abbonati

Mag 13, 2025 159

Circolare Ministero dell'Interno 29 agosto 2005

Circolare Ministero dell'Interno del 29 agosto 2005 ID 23969 | 13.05.2025 / In allegato Circolare Ministero dell'Interno del 29 agosto 2005Decreto legge 27 luglio 2005, n. 144, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio… Leggi tutto
Mag 11, 2025 195

Circolare MLPS 20 Gennaio 1982 n.13

Circolare MLPS 20 Gennaio 1982 n.13 ID 23958 | 11.05.2025 Circolare MLPS 20 Gennaio 1982 n.13Sicurezza nell'edilizia: sistemi e mezzi anticaduta, produzione e montaggio degli elementi prefabbricati in c.a. e c.a.p., manutenzione delle gru a torre automontanti. Ai sensi dell'art. 16 del decreto… Leggi tutto
Mag 09, 2025 311

Circolare 8 maggio 2025 n. 300/STRAD/1/0000014027.U/2025

Circolare 8 maggio 2025 n. 300/STRAD/1/0000014027.U/2025 ID 23954 | 09.05.2025 / In allegato Circolare 8 maggio 2025 n. 300/STRAD/1/0000014027.U/2025Decreto-legge 11 aprile 2025 n. 48 recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di… Leggi tutto
Mag 09, 2025 289

Circolare 8 maggio 2025 n. 300/STRAD/1/0000014029.U/2025

Circolare 8 maggio 2025 n. 300/STRAD/1/0000014029.U/2025 ID 23953 | 09.05.2025 / In allegato Circolare 8 maggio 2025 n. 300/STRAD/1/0000014029.U/2025Legge 9 aprile 2025, n. 58 recante "Modifiche all’articolo 9 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia… Leggi tutto