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ai sensi della sezione 1.5.1 dell'ADR concernente le limitazioni della circolazione nelle gallerie.
1. In deroga alle disposizioni della sezione 1.9.5.3.6 ADR, le limitazioni alla circolazione nelle gallerie non si applicano alle merci pericolose attribuite alla prima rubrica della tabella A del capitolo 3.2 dei numeri ONU 2814 e 2900, né a quelle dei numeri ONU 3077 e 3082.
- ONU 2814
- ONU 2900
- ONU 3077
- ONU 3082
2. Oltre alle indicazioni prescritte, il mittente deve apporre sul documento la dicitura seguente «Trasporto secondo la sezione 1.5.1 dell'ADR (M286)»
3. Il presente accordo, limitato al 31 dicembre 2016, si applica ai trasporti effettuati nei territori delle Parti contraenti l‘ADR che lo hanno sottoscritto.
In caso di recesso anticipato da parte di uno dei contraenti, l‘accordo resta valido fino alla suddetta data solo per i trasporti effettuati nei territori delle Parti contraenti l'ADR che lo hanno sottoscritto, ma non disdetto.
Italy 18/01/2016
Date of Expiry: 1 January 2017
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