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Europe, Rome

Nuovo Accordo Stato-Regioni formazione sicurezza lavoro 2025

ID 22082 | | Visite: 102231 | News SicurezzaPermalink: https://www.certifico.com/id/22082

Nuovo Accordo Stato Regioni formazione sicurezza lavoro 2025

Nuovo Accordo Stato-Regioni formazione sicurezza lavoro 2025 Accordo 17.04.2025 in GU

ID 22082 | Update 25.05.2025 / In allegato 

25.05.2025

Pubblicato nella GU n. 119 del 24 maggio 2025 l’Accordo 17 aprile 2025 - Accordo, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008. Rep. atti n. 59/CSR del 17 aprile 2025. In vigore dal 24.05.2025.

ACCORDO 17 Aprile 2025

Vedi il testo in GU

17.04.2025

La Conferenza Stato-Regioni, presieduta dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, Calderoli, ha esaminato il seguente ordine del giorno, con gli esiti indicati:

Accordo, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008.

11.04.2025

Convocazione e o.d.g. del 17 aprile 2025
La Conferenza Stato-Regioni è convocata, in seduta ordinaria, per giovedì 17 aprile 2025, con il seguente ordine del giorno, al termine della seduta della Conferenza unificata, convocata, in pari data, alle ore 13.00:

9. Accordo, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008.
________

28.11.2024

La Conferenza Stato-Regioni, presieduta dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, Calderoli, ha esaminato il seguente ordine del giorno, con gli esiti indicati:

Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

RINVIO

25.11.2024

La Conferenza Stato-Regioni è convocata, in seduta ordinaria, per giovedì 28 novembre 2024, alle ore 12.45 con il seguente ordine del giorno:

Approvazione dei report e dei verbali delle sedute del 7 e del 14 novembre 2024.

1. Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
________

07.11.2024

La Conferenza Stato-Regioni, presieduta dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, Calderoli, ha esaminato il seguente ordine del giorno, con gli esiti indicati:

Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

RINVIO

04.11.2024

La Conferenza Stato-Regioni è convocata, in seduta ordinaria, per giovedì 7 novembre 2024, alle ore 14.15, con il seguente ordine del giorno:

Approvazione del report e del verbale della seduta del 17 ottobre 2024.

1. Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
________

Bozza del 13 maggio 2024 del nuovo Accordo Stato Regioni formazione sicurezza lavoro previsto dall'Art. 13 del DL 146/2021, che doveva essere adottato entro il 30 giugno 2022, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

La "bozza definitiva" di Accordo elaborata dal Ministero del lavoro (nota 13 maggio 2024 n. 5648 - in allegato) costituisce ora oggetto di accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008, così come modificato dalla legge n. 215 del 2021, l'accordo si rende necessario per procedere all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del d.lgs. n. 81/2008 in materia di formazione in modo da garantire:

- l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
- l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.
- il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché' il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.

Il nuovo accordo armonizzato sulla formazione procederà:

-  alla rivisitazione, alla modifica e all’accorpamento degli Accordi attuativi del d.lgs. n. 81/2008;
-  all’aggiornamento dell’allegato XIV del d.lgs. n. 81/2008 ai sensi dell’art. 98, comma 3;
-  all’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione per tutti i soggetti per i quali è previsto l’obbligo formativo rientranti nell’ambito di applicazione del presente accordo;
-  all’individuazione delle modalità di verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa;
-  alle indicazioni inerenti al monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa.

Il nuovo accordo entrerà in vigore il giorno della pubblicazione in GU e in fase di prima applicazione e comunque non oltre dodici mesi dall’entrata in vigore, potranno essere avviati i corsi rispettosi degli accordi Stato-Regioni abrogati, nonché dell’allegato XIV del d.lgs. n. 81/2008 vigente prima dell’entrata in vigore del nuovo accordo. Al fine di consentire la piena ed effettiva attuazione degli obblighi formativi di cui all’articolo 37 del d.lgs. n. 81/2008, i datori di lavoro saranno tenuti a frequentare il corso di formazione di cui alla parte II, punto 3, del nuovo accordo in modo che lo stesso venga concluso entro e non oltre il termine di 24 mesi dall’entrata in vigore dell'accordo. I corsi inerenti ai lavoratori che operano in ambienti sospetto inquinamento o confinati già erogati e con contenuti conformi al nuovo accordo saranno riconosciuti. Il relativo aggiornamento parte dalla data di rilascio della relativa attestazione.

Alla data di entrata in vigore dell'accordo verranno abrogati i seguenti accordi: Accordo 21/12/2011 - n. 221/CSRAccordo n. 158/CSR del 25 luglio 2012 e Accordo n. 128/CSR del 7 luglio 2016.
...

SOMMARIO

PREMESSA

PARTE I - ORGANIZZAZIONE GENERALE 

1. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI
1.1 SOGGETTI FORMATORI “ISTITUZIONALI”
1.2 SOGGETTI FORMATORI “ACCREDITATI”
1.3 ALTRI SOGGETTI

2. REQUISITI DEI DOCENTI 

3. ORGANIZZAZIONE DEI CORSI 

4. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE

5 - VERBALI DELLE VERIFICHE FINALI 

6 - ATTESTAZIONI 

PARTE II - CORSI DI FORMAZIONE

1. PREMESSA 

2. CORSO PER LAVORATORI, PREPOSTI E DIRIGENTI 
2.1 CORSO PER LAVORATORI 
Obiettivi 
Formazione Generale
la formazione generale costituisce credito formativo permanente 
Formazione Specifica
2.1.1 CONDIZIONI PARTICOLARI 
2.2 CORSO PER PREPOSTI 
Obiettivi 
Requisiti di accesso 
2.3 CORSO PER DIRIGENTE
Obiettivi 

3. CORSO PER DATORE DI LAVORO 
Obiettivi 

4. CORSO PER DATORE DI LAVORO CHE SVOLGE DIRETTAMENTE I COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI ai sensi dell’art. 34 del d.lgs. n. 81/2008
Obiettivi 
Articolazione del percorso formativo

5 - CORSO PER RESPONSABILE E ADDETTO AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI ai sensi dell’art. 32 del d.lgs. n. 81/2008 
5.1 TITOLI DI STUDIO VALIDI AI FINI DELL’ESONERO DALLA FREQUENZA DEL MODULO A E DEL MODULO B (COMUNE E SPECIALISTICO)
5.2 MODULO A 
Articolazione dei contenuti minimi del Modulo A 
5.3 MODULO B 
ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI MINIMI DEL MODULO B COMUNE A TUTTI I SETTORI PRODUTTIVI (48 ORE) 
ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI MINIMI MODULI B DI SPECIALIZZAZIONE 
5.4 MODULO C 
ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI MINIMI DEL MODULO C 

6. CORSO DI FORMAZIONE PER I COORDINATORI PER LA PROGETTAZIONE E PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI (ALLEGATO XIV Dlgs 81/08) 
Obiettivi 
Articolazione dei contenuti minimi del percorso formativo: 
VERIFICA FINALE DI APPRENDIMENTO 
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI CORSI 

7. CORSO PER LAVORATORI, DATORI DI LAVORO E LAVORATORI AUTONOMI CHE OPERANO IN AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI (dpr n. 177/2011) 
Obiettivi 
Requisiti dei docenti 

8. CORSI PER L’ABILITAZIONE DEGLI OPERATORI PER LE ATTREZZATURE DI CUI ALL’ARTICOLO 73, COMMA 5, DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, n. 81/2008 
8.1 REQUISITI DI NATURA GENERALE: IDONEITÀ DELL’AREA E DISPONIBILITÀ DELLE ATTREZZATURE 
8.2. REQUISITI DEI DOCENTI 
8.3 PROGRAMMA DEI CORSI 
8.3.1 Corso di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE) 
Verifica 
8.3.2 Corso di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di gru per autocarro 
Verifica 
8.3.3 Corso di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di gru a torre
Verifica 
8.3.4 Corso di formazione teorico-pratici per lavoratori addetti alla conduzione di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo
Verifica
8.3.5 Corso di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di gru mobili 
Verifica
Verifica 
8.3.6 Corso di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di trattori agricoli o forestali 
Verifica 64
8.3.7 Corso di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di escavatori, pale caricatrici frontali, terne e autoribaltabili a cingoli
Verifica
8.3.8 Corso di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di pompe per calcestruzzo
Verifica 
8.3.9 Corso di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di macchina agricola raccoglifrutta (comunemente detta carro raccoglifrutta CRF) 
Verifica 
8.3.10 Corso di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di caricatori per la movimentazione di materiali (CMM)
Verifica 
8.3.11 Corso di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di carriponte
Verifica 

PARTE III - CORSI DI AGGIORNAMENTO

1 LAVORATORI, PREPOSTI, DIRIGENTI E DATORE DI LAVORO 
1.1 Lavoratori 
1.2 Preposti 
1.3 Dirigenti 
1.4 Datore di lavoro 

2 DATORE DI LAVORO CHE SVOLGE I COMPITI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

3 RESPONSABILE E ADDETTO AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

4 COORDINATORE PER LA SICUREZZA

5 LAVORATORI, DATORI DI LAVORO E LAVORATORI AUTONOMI CHE OPERANO IN AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI 
L’aggiornamento deve essere effettuato con cadenza quinquennale e con durata minima di 4 ore relative alla parte pratica. Durante il corso di aggiornamento, è opportuno che il docente illustri eventuali modifiche normative e evoluzioni tecniche 

6 OPERATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DELLE ATTREZZATURE DI CUI ALL’ARTICOLO 73, COMMA 5, DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81/2008

PARTE IV - INDICAZIONI METODOLOGICHE PER LA PROGETTAZIONE, EROGAZIONE E MONITORAGGIO DEI CORSI

1 INDICAZIONI METODOLOGICHE PER L’ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEI CORSI PER I SOGGETTI FORMATORI 
1.1 Approccio per processi nell’organizzazione e gestione della formazione su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 
1.2 Analisi dei fabbisogni formativi e contesto 
1.3 Progettazione 
1.4 Erogazione 
1.5 Monitoraggio e valutazione della qualità della formazione
1.6 Riesame e adozione di misure e interventi correttivi ai fini del miglioramento 
1.7 Le risorse: i profili di competenza, ruoli e responsabilità delle figure professionali per l’organizzazione e gestione della formazione su SSL 

2 INDICAZIONI METODOLOGICHE E PROCEDURALI PER LA PROGETTAZIONE DI DETTAGLIO 
2.1 Gli obiettivi specifici e i risultati attesi dell’unità didattica 
2.2 I contenuti dell’unità didattica e la durata 
2.3 La strategia formativa e la metodologia didattica 
2.4 Le metodologie didattiche attive
2.5 Le modalità e i criteri di verifica e valutazione dei risultati 
2.6 Il documento progettuale

3 MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE 
3.1 Requisiti organizzativi e tecnici, modalità e procedure operative per i corsi in presenza 
3.2 Requisiti organizzativi e tecnici, modalità e procedure operative per i corsi in video conferenza sincrona (VCS) 
3.2.1 Requisiti di carattere organizzativo e gestionale
3.2.2. Requisiti relativi alle risorse professionali e profili di competenze 
3.2.3 Requisiti tecnologici e funzionali della piattaforma 
3.2.4 MODALITÀ OPERATIVE PER LA GESTIONE DELLA DIDATTICA IN VIDEOCONFERENZA SINCRONA 
3.3 REQUISITI ORGANIZZATIVI E TECNICI, MODALITÀ E PROCEDURE OPERATIVE PER I CORSI E-LEARNING 
3.3.1 REQUISITI DI CARATTERE ORGANIZZATIVO E GESTIONALE 
3.3.2 REQUISITI DI CARATTERE TECNICO DELLA PIATTAFORMA 
3.3.3 REQUISITI RELATIVI ALLE RISORSE PROFESSIONALI E PROFILI DI COMPETENZE PER I CORSI EROGATI IN E-LEARNING 
3.3.4 DOCUMENTAZIONE 
3.4 MODALITÀ MISTA 
3.5 MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

4 CONFORMITÀ AL REGOLAMENTO SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

5 MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEL GRADIMENTO 

6. VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 
6.1 VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 
6.2 INDICAZIONI METODOLOGICHE E OPERATIVE PER LA GESTIONE DELLE VERIFICHE DI APPRENDIMENTO
6.3 MODALITÀ E CRITERI DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI DEI CORSI DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO (TABELLE CORSI/MODALITÀ DI VERIFICA) 

7 VERIFICA DELL’ EFFICACIA DELLA FORMAZIONE DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA 

PARTE V - RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI

PARTE VI - CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE E MONITORAGGIO DELL’APPLICAZIONE DELL’ACCORDO

PARTE VII - ALTRE DISPOSIZIONI

1 ENTRATA IN VIGORE

2 DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Per i lavoratori sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigenza dell’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 per i quali è riconosciuto credito formativo totale 

DIRIGENTI
L’obbligo di aggiornamento per il preposto, per il quale il corso di formazione o aggiornamento sia stato erogato da più di 2 anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, dovrà essere ottemperato entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

FORMAZIONE DEI LAVORATORI SOMMINISTRATI

DISPOSIZIONI FINALI
...

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MLPS Numero repertorio 75 2025
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GU n.119 del 24.05.2025
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