Decisione 2002/358/CE

Decisione 2002/358/CE / Approvazione Protocollo di Kyoto UE
Decisione del Consiglio, del 25 aprile 2002, riguardante l'approvazione, a nome della Comunità europea, del protocollo di Kyoto allegato all...
ID 22011 | 06.06.2024
Decreto 17 maggio 2024 Modifiche al decreto 6 novembre 2023, recante «Criteri ambientali minimi per gli affidamenti relativi ai servizi di ristoro e alla distribuzione di acqua di rete a fini potabili».
(GU n.131 del 06.06.2024)
Entrata in vigore: 07.06.2024
...
Art. 1. Modifiche all’allegato 1 del decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 6 novembre 2023
1. La parola «Allegato» è sostituita dalla seguente: «Allegato 1».
2. All’allegato 1, paragrafo 2.2.2.8 «Merende (snack) salate», al primo capoverso, le parole «olio extravergine di oliva o di girasole» sono sostituite dalle seguenti: «olio extravergine di oliva, olio di girasole, olio di vinacciolo. Sono ammessi altri oli e grassi vegetali, inclusi i loro derivati, se in possesso di certificazioni di sostenibilità quali: ISCC plus (International Sustainability and Carbon Certification), DTP 112 di CSQA, Tavola rotonda sull’olio di palma sostenibile (RSPO), Gruppo per l’innovazione nel settore dell’olio di palma (POIG), Tavola rotonda per la soia responsabile (RTRS), Protocollo di garanzia di sostenibilità della soia (SSAP), Pro-Terra nonché condimenti
spalmabili a base di tali oli e grassi certificati.
3. All’allegato 1, il paragrafo 2.2.2.9 «Merende (snack) dolci» è sostituito dal seguente:
«2.2.2.9 Merende (snack) dolci
a) Prodotti da forno: Nella gamma di prodotti dolci presente in ciascun distributore, almeno una linea di prodotti su tre è biologica. La gamma di prodotti dolci presenti in ciascun distributore include anche una linea di prodotto a ridotto contenuto di zuccheri, vale a dire meno di 5 grammi di zucchero su 100 grammi di prodotto, ai sensi del regolamento 1924/2006 e una linea di prodotto a ridotto contenuto di grassi, vale a dire meno di 3 grammi di grassi ogni 100 grammi di prodotto. Tali caratteristiche sono ben visibili sulla confezione. I grassi consentiti sono burro, burro di cacao, olio extravergine di oliva, olio di girasole, olio di vinacciolo. Sono ammessi altri oli e grassi vegetali, inclusi i loro derivati, se in possesso di certificazioni di sostenibilità quali: ISCC plus ( International Sustainability and Carbon Certification ), DTP 112 di CSQA, Tavola rotonda sull’olio di palma sostenibile (RSPO), Gruppo per l’innovazione nel settore dell’olio di palma (POIG), Tavola rotonda per la soia responsabile (RTRS), Protocollo di garanzia di sostenibilità della soia (SSAP), Pro-Terra nonché condimenti spalmabili a base di tali oli e grassi certificati.
b) Tavolette di cioccolato: Le tavolette di cioccolato, se presenti, hanno una concentrazione di cacao almeno pari al 50%. Il cacao è biologico ovvero proveniente da commercio equo e solidale, in possesso di specifica certificazione o logo che attesti l’adesione del produttore ad iniziative multistakeholder quali il Fairtrade Labelling Organizations (FLO-cert), il World Fair Trade Organization (WFTO).».
Art. 2. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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