Slide background
Certifico: Informazione tecnica HSE / 25° anno

/ Documenti disponibili: 43.730
/ Totale documenti scaricati: 30.863.241

Vedi Abbonamenti, Prodotti tecnici e Software 2025

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
 
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile




/ Documenti disponibili: 43.730 *

/ Totale documenti scaricati: 30.863.241 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.730 *

/ Totale documenti scaricati: 30.863.241 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.730 *

/ Totale documenti scaricati: 30.863.241 *


Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.730 *

/ Totale documenti scaricati: 30.863.241 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.730 *

/ Totale documenti scaricati: 30.863.241 *


Vedi Abbonamenti Promo 2022

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.


Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2022
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021








Europe, Rome

Interpello ambientale 26.04.2024 - Gestione sfalci e potature

ID 21835 | | Visite: 3177 | News ambientePermalink: https://www.certifico.com/id/21835

Interpello ambientale 26 04 2024   Gestione sfalci e potature 

Interpello ambientale 26.04.2024 - Gestione degli sfalci e delle potature derivanti dalla manutenzione del verde

ID 21835 | 10.05.2024 / In allegato Testo interpello Ambientale 

L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di inoltrare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Una possibilità riconosciuta a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o province autonome.

TUA | Testo Unico Ambiente
.
..

Art. 3-septies (Interpello in materia ambientale)

1. Le regioni,le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le citta' metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attivita' di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da piu' soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica puo' fornire un'unica risposta.

2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformita' all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito internet istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Tutti gli interpelli ambientali

Risposta Interpello ambientale 26.04.2024

[panel]Con lettera n° 0031612 del 20 febbraio 2024, il Dipartimento Sviluppo Sostenibile del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha richiesto ai servizi della Commissione di fornire indicazioni sulla gestione dei residui della manutenzione del verde pubblico e privato.

Nello specifico viene richiesto:

se, in base alla disciplina europea i residui derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e privato:

a - possono essere esclusi dalla disciplina dei rifiuti e in quali condizioni;
b - possono essere qualificati come sottoprodotto, qualora ricadano nelle condizioni di cui alla Direttiva 2008/98/EC, art 5, considerando l’attività di manutenzione come parte integrante di un processo di produzione;
c - possono essere qualificati come sottoprodotto se destinati alla produzione di compost o biogas.

Con riserva dell’interpretazione della Corte di giustizia, la quale è l’unica a poter fornire un’interpretazione giuridicamente vincolante degli atti emanati dal Consiglio e dal Parlamento, si forniscono i seguenti elementi di risposta.

a) in base alla disciplina europea, i residui derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e privato possono essere esclusi dalla disciplina dei rifiuti e in quali condizioni?

La Direttiva 2008/98/EC relativa ai rifiuti (la Direttiva) definisce al suo articolo 3 intitolato “Definizioni” il rifiuto come “qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsi”.
L'articolo 2 della stessa Direttiva fornisce un elenco di rifiuti e materiali esclusi dal suo campo di applicazione che non comprende i residui della manutenzione del verde pubblico e privato.
Pertanto, i servizi della Commissione considerano che questo tipo di rifiuti sia soggetto agli obblighi della Direttiva.

b) in base alla disciplina europea, i residui derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e privato possono essere qualificati come sottoprodotto, qualora ricadano nelle condizioni di cui alla Direttiva 2008/98/EC, articolo 5, considerando l’attività di manutenzione come parte integrante di un processo di produzione?

L’articolo 5, paragrafo 1, della Direttiva intitolato “Sottoprodotti’ recita quanto segue:

1. Gli Stati membri adottano misure appropriate per garantire che una sostanza o un oggetto derivante da un processo di produzione il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto non sia considerato rifiuto, bensì sottoprodotto se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) è certo che la sostanza o l’oggetto sarà ulteriormente utilizzata/o;

b) la sostanza o l’oggetto può essere utilizzata/o direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;

c) la sostanza o l’oggetto è prodotta/o come parte integrante di un processo di produzione e

d) l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana.

I servizi della Commissione ritengono che l’attività di manutenzione del verde non possa essere considerata un "processo di produzione" in quanto il suo obiettivo non è la fabbricazione di un prodotto.
Di conseguenza, i servizi della Commissione considerano che i residui prodotti dalla manutenzione del verde non possono essere considerati "sottoprodotti" ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, della Direttiva.

c) in base alla disciplina europea, i residui derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e privato possono essere qualificati come sottoprodotto se destinati alla produzione di compost o biogas?

Per lo stesso motivo indicato nella risposta alla seconda domanda, i servizi della Commissione considerano che i residui prodotti dalla manutenzione del verde pubblico e privato non possono essere considerati “sottoprodotti” ai sensi della Direttiva, siano essi destinati o meno alla produzione di compost o biogas.[/panel]

Fonte: MASE

Collegati

Tags: Ambiente Rifiuti Abbonati Ambiente Interpello ambientale

Ultimi inseriti

Giu 30, 2025 15

Decreto 10 aprile 2025 n. 94

in News
Decreto 10 aprile 2025 n. 94 ID 24198 | 30.06.2025 Decreto 10 aprile 2025 n. 94 Regolamento recante i criteri per l'accertamento della disabilita' connessa ai disturbi dello spettro autistico, al diabete di tipo 2 e alla sclerosi multipla, applicabili nella valutazione di base nel periodo di… Leggi tutto
Giu 30, 2025 119

Decreto 27 maggio 2025

Decreto 27 maggio 2025 / Stazioni di prova per i veicoli a temperatura controllata (ATP) ID 24195 | 30.06.2025 Decreto 27 maggio 2025Modifica del decreto 22 dicembre 2022, inerente alle modalità di riconoscimento di stazioni di prova per i veicoli a temperatura controllata (ATP) esterne… Leggi tutto
Giu 30, 2025 67

Decisione 2008/823/CE

Decisione 2008/823/CE ID 24194 | 30.06.2025 Decisione 2008/823/CE della Commissione, del 22 ottobre 2008, che modifica la decisione 95/319/CE che istituisce un comitato degli alti responsabili dell'ispettorato del lavoro (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 288 del 30.10.2008)… Leggi tutto
Giu 30, 2025 64

Decisione 95/319/CE

Decisione 95/319/CE / Comitato degli alti responsabili dell'ispettorato del lavoro ID 24193 | 30.06.2025 Decisione 95/319/CE della Commissione, del 12 luglio 1995, che istituisce un comitato degli alti responsabili dell'ispettorato del lavoro (GU L 188 del 9.8.1995) Modifiche:- M1 Decisione… Leggi tutto
Safety Gate
Giu 29, 2025 140

Safety Gate Report 23 del 06/06/2025 N. 02 OR/00108/25 Slovacchia

Safety Gate: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products Report 23 del 06/06/2025 N. 02 OR/00108/25 Slovacchia Approfondimento tecnico: Catena luminosa Il prodotto, di marca sconosciuta, mod. DN-64, è stato sottoposto alle procedure di richiamo presso i consumatori e ritiro dal mercato perché… Leggi tutto

Ultimi Documenti Abbonati

ECHA compendium of analytical methods
Giu 27, 2025 207

ECHA compendium of analytical methods for enforcing REACH restrictions - Ed. 3.0 2025

ECHA compendium of analytical methods for enforcing REACH restrictions - Ed. 3.0 2025 ID 24178 | 27.06.2025 / Attached ECHA has updated its compendium of analytical methods to help authorities to enforce and companies to comply with REACH restrictions. The compendium consists of a collection of… Leggi tutto
Giu 26, 2025 336

Circolare Ministero dell’Interno n. 19441 del 25/06/2025

Circolare Ministero dell’Interno n. 19441 del 25/06/2025 ID 24173 | 26.06.2025 / In allegato Ministero dell’InternoLegge 25 novembre 2024, n. 177 recante “Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30… Leggi tutto