Decreto 11 marzo 2008
Decreto 11 marzo 2008 | Coordinato 2010
Decreto 11 marzo 2008 coordinato con Decreto 26 gennaio 2010 (modifiche in rosso, in vigore dal 14 marzo 2010; attenzione: le modifiche sono riportate al...
ID 21770 | 26.04.2024
Decreto 26 febbraio 2024 Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalita' «rafforzata» 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l'ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027.
(GU n. 97 del 26.04.2024)
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Art. 1. Ambito di applicazione
1. Il presente decreto fissa le disposizioni attuative e i criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili, come previsto dall’art. 25 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 e successive modifiche, e in particolare ai Capi di seguito elencati:
Capo IV, gli articoli 7 e 8 per la violazione delle regole di condizionalità rafforzata, ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115;
Capo V, l’art. 10 per la violazione degli impegni per gli eco-schemi;
Capo VI, gli articoli da 11 al 15 per la violazione di disposizioni specifiche in materia di sviluppo rurale.
2. Le sanzioni amministrative si calcolano sulla base dei pagamenti concessi o da concedere al beneficiario interessato in relazione alle domande di aiuto o alle domande di pagamento che sono state presentate nel corso degli anni civili in cui si è verificata l’inosservanza.
3. Le sanzioni previste dal decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 e successive modifiche, sono applicate dagli organismi pagatori, ai sensi dell’art. 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116.
4. Ai sensi dell’art. 1 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, non si applicano sanzioni nei seguenti casi:
a) inosservanza dovuta a un errore dell’organismo pagatore competente o di un’altra autorità, ove l’errore non poteva essere ragionevolmente individuato dal beneficiario;
b) riduzione non superiore a 100 euro;
c) inosservanza dovuta a cause di forza maggiore o a circostanze eccezionali di cui all’art. 3 del regolamento (UE) 2021/2116.
5. L’applicazione di riduzioni od esclusioni non incide sulla legalità e sulla correttezza dei pagamenti ai quali si applica.
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