Omologazione e approvazione Autovelox - Altri / Note
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Omologazione e approvazione dispositivi Autovelox - Altri / Note Aprile 2024
ID 21733 | 25.04.2024 / Documento completo allegato
La questione dell’omologazione o approvazione dei dispositivi di controllo della velocità (autovelox, telelaser, tutor, altri) per il loro corretto utilizzo, risale nel tempo e periodicamente torna in evidenza, per lo più a seguito di sentenze/ordinanze di merito.
Per tali dispositivi e apparecchi, l’art. 45 c. 6 del D.Lgs 285/1992 CdS. non opera alcuna equiparazione tra approvazione e omologazione. Al contrario, esso distingue nettamente i due termini.
Inoltre su tale distinzione va letto l’Art. 142. c. 6 del D.Lgs 285/1992 CdS che riporta: “l’osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate (solo omologate / ndr).”
Altresì, il D.M. n. 282/17 all'Art. 1 riporta che "Nelle more della emanazione di specifiche norme per la omologazione, ai sensi dell’art. 192, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, dei dispositivi, delle apparecchiature e dei mezzi tecnici per l’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, si procede alla approvazione del prototipo ai sensi dell’art. 192, comma 3, del decreto sopra richiamato".
In opposto la Circolare MIT Prot. 8176 del 11.11.2020 relativamente ad “omologazione o approvazione”, ha specificato che c’è equivalenza sostanziale tra le procedure di omologazione (vedi a seguire).
La recente Ordinanza Corte di Cassazione n. 10505 del 19 aprile 2024 ha specificato invece che le “omologazione o approvazione” sono procedure diverse.
Non sono mai specificate norme per la omologazione, l’art. 1 del D.M. n. 282/17 prevede “nelle more della emanazione di specifiche norme per la omologazione…procede alla approvazione del prototipo ai sensi dell’articolo 192, comma 3, del decreto D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495”, a conferma che per i misuratori di velocità, ancora oggi, ci si debba necessariamente riferire al termine “approvazione”.
Fig. 1 - Effettiva relazione / differenza / procedure tra omologazione e approvazione
La mancanza di chiarezza ed uniformità legislativa e di prassi tra i concetti di "approvazione" ed "omologazione" per i dispositivi in oggetto, anche secondo quanto riportato all’art. 1 del D.M. n. 282/17 per la prevista emanazione di specifiche norme per l'omologazione, porta periodicamente a difformità di giudizio in giurisprudenza con risultanze ed effetti critici per Cittadini, Organi di Controllo e PA.
Un dispositivo di controllo della velocità è in generale soggetto a:
Fig. 2 - Obblighi e regimi tecnico-amministrativi per l’immissione sul mercato / utilizzo dispositivi di controllo della velocità
(1) Tali dispositivi sono soggetti a marcatura CE secondo le Direttive (se nel campo di applicazione):
- Direttiva 2014/35/UE (BT)
- Direttiva 2014/30/UE (EMC)
"L’omologazione, quindi, consiste in una procedura che – pur essendo amministrativa (come l’approvazione) – ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l’attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l’indispensabile condizione per la legittimità dell’accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell’art. 142 c.d.s.."
L’omologazione e l’approvazione sono procedure distinte, è possibile così distinguerle:
1. OMOLOGAZIONE: La procedura di omologazione consente la riproduzione in serie del prototipo omologato di un prodotto testato in un laboratorio ministeriale (prevede la conformità alle relative norme tecniche di riferimento, europee e/o italiane, specifiche per la funzione fondamentale svolta dal dispositivo/sistema. (1)
L'omologazione ministeriale rappresenta l’unico atto ministeriale e procedurale attraverso il quale il Ministero consente la riproduzione in serie del prototipo attraverso il superamento delle prove un laboratorio ministeriale. E' previsto quindi l'emanazione di con apposito Decreto Ministeriale di omologazione, nel quale è riportato il termine di validità.
2. APPROVAZIONE: La procedura di approvazione (del prototipo) è prevista quando trattasi di elementi che non necessitano di specifiche caratteristiche o particolari prescrizioni (2)
L'approvazione è prevista quando trattasi di richiesta relativa ad elementi per i quali il presente regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni (Art. 192 c. 3)
Vedi esempio di Decreto di approvazione Autovelox (sono emanati Decreti di approvazione e non omologazione).
Omologazione degli estintori portatili di incendio D.M. del 7 gennaio 2005 (G.U n. 28 del 4 febbraio 2005)
a) Per «Omologazione» si intende l'atto conclusivo attestante il positivo espletamento della procedura tecnico-amministrativa finalizzata al riconoscimento dei requisiti previsti dalle disposizioni di settore. Con tale riconoscimento e' autorizzata la riproduzione del prototipo omologato e la connessa commercializzazione sul territorio nazionale secondo le procedure regolamentate dall'Autorità Competente.
Decreto 29 ottobre 1997
Approvazione di prototipi di apparecchiature per l'accertamento dell'osservanza dei limiti di velocita' e loro modalita' di impiego. (GU n.292 del 16.12.1997)
Art. 192 (Omologazione ed approvazione)
3. Quando trattasi di richiesta relativa ad elementi per i quali il presente regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni, il Ministero dei lavori pubblici approva il prototipo seguendo, per quanto possibile, la procedura prevista dal comma 2.
7. Su ogni elemento conforme al prototipo omologato o approvato deve essere riportato il numero e la data del decreto ministeriale di omologazione o di approvazione ed il nome del fabbricante.
Gli organi accertatori che utilizzano gli strumenti sanzionatori dovrebbero, prima del loro utilizzo, verificare che il D.M. di omologazione sia stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, se realmente siano state effettuate tutte le verifiche annuali e la calibrazione come prestabilito dalle norme italiane, europee e internazionali, che siano state effettuate ogni anno le dovute manutenzioni (da non confondere con l’autodiagnosi) e che prima dell’utilizzo sia stato verificato il corretto funzionamento.
Tutto questo ai fini della verifica in ordine alla permanente corretta funzionalità e fruizione dello strumento.
La norma che dovrebbe dettare la procedura per omologazione con l'emanazione dei relativi decreti non è stata mai emanata così' come per l'approvazione.
Questo implica che in forza di ciò, ogni impianto semaforico, strumento di misura e rilevamento di velocità e/o tasso alcolemico e segnaletica stradale non può essere commercializzato ed utilizzato.
Art. 45 Uniformità della segnaletica, dei mezzi di regolazione e controllo ed omologazioni
6. Nel regolamento (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 / ndr) sono precisati i segnali, i dispositivi, le apparecchiature e gli altri mezzi tecnici di controllo e regolazione del traffico, nonché quelli atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, ed i materiali che, per la loro fabbricazione e diffusione, sono soggetti all'approvazione od omologazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previo accertamento delle caratteristiche geometriche, fotometriche, funzionali, di idoneità e di quanto altro necessario. Nello stesso regolamento sono precisate altresì le modalità di omologazione e di approvazione.
Art. 142. Limiti di velocità.
…
6. Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento.
Oggetto: equivalenza sostanziale tra le procedure di omologazione e quelle di approvazione dei dispositivi e sistemi di regolazione e controllo della circolazione stradale e conseguente equivalenza della validità dei sistemi approvati e omologati per il loro utilizzo ai fini sanzionatori.
Misuratori di velocità, telecamere ZTL e sistemi per la violazione del semaforo rosso, le procedure di omologazione e quelle di approvazione sono equivalenti
La Direzione Generale per la sicurezza stradale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, competente in materia di approvazione e omologazione dei dispositivi e sistemi di regolazione e controllo della circolazione stradale, risulta destinataria di una serie di quesiti, richieste di parere, interpretazioni delle norme, relativi alla differenza tra le procedure di approvazione rispetto a quelle di omologazione di tali sistemi.
In particolare, molti quesiti si riferiscono alla presunta criticità della mancata omologazione di tutti i sistemi di misurazione della velocità, sia istantanea sia media, che sono approvati, ma la problematica riguarda anche le altre tipologie di dispositivi finalizzati al sanzionamento automatico di altre violazioni del Codice della Strada, come le telecamere di controllo degli ingressi nelle zone a traffico limitato (Ztl) o i sistemi di accertamento della violazione del semaforo rosso.
La materia è disciplinata dall’art. 45, comma 6, del vigente Codice della Strada che trova la sua attuazione nell’art.192 del Regolamento di esecuzione.
In tali articoli, che costituiscono l’impianto generale di riferimento, la terminologia usata dal legislatore porta inequivocabilmente a sostenere la totale equivalenza delle procedure di approvazione e di omologazione, laddove i due vocaboli vengono utilizzati sistematicamente in correlazione tra loro, uniti dalla congiunzione coordinativa “od”, in funzione di creare un’alternativa tra le due parole.
Tra l’altro, l’art.192 del Regolamento di esecuzione, al comma 1, nel definire la procedura da osservare per l’ottenimento dell’autorizzazione alla commercializzazione del prodotto, precisando che “Ogni volta che nel codice e nel presente regolamento è prevista la omologazione o la approvazione ...”, manifesta così la perfetta equivalenza dei due termini.
In generale le procedure tipo per l’omologazione/approvazione di dispositivi/sistemi di rilevazione d’infrazioni, previste dal richiamato art. 45, comma 6, del vigente Codice della Strada e regolate dall’art. 192 del citato Regolamento, si basano su un’istruttoria tecnico-amministrativa, identica sia per l’omologazione sia per l’approvazione, svolta da questo Ufficio, tesa a valutare la validità, l’efficacia e l’efficienza del prodotto e la sua conformità alle norme tecniche nazionali e comunitarie, vigenti al momento dell’esame.
Una volta acquisite e verificate tutte le certificazioni necessarie, viene richiesto il parere al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, massimo organo tecnico consultivo dello Stato, che si pronuncia sul dispositivo/sistema proposto, valutandone l’efficienza tecnica e l’idoneità a svolgere la funzione per la quale è richiesta l’approvazione/omologazione. In caso di esito favorevole, viene emanato un decreto dirigenziale che autorizza il titolare della richiesta alla commercializzazione dei diversi esemplari del dispositivo/sistema, da produrre in conformità al prototipo depositato all’atto della richiesta di omologazione o approvazione.
La differenza tra un procedimento di omologazione e uno di approvazione è da ricercarsi unicamente nel fatto che per il primo esistono le relative norme tecniche di riferimento, europee e/o italiane, specifiche per la funzione fondamentale svolta dal dispositivo/sistema, mentre per il secondo manca tale riferimento. Ciò non significa che nel caso dell’approvazione non si seguano procedure standardizzate e non vengano verificate le funzionalità e i requisiti dei medesimi dispositivi, in modo omogeneo. Pertanto, una volta approvati, i dispositivi possono essere utilizzati per l’accertamento delle violazioni, parimenti a quelli omologati.
Nel caso specifico dei sistemi di misurazione della velocità, in mancanza di una specifica norma tecnica di riferimento che definisca i loro requisiti e le loro caratteristiche, questo Ufficio, dall’inizio della propria attività di settore e ancora attualmente, provvede alla loro approvazione; pertanto, tutti i sistemi di misurazione della velocità installati e utilizzati dagli organi di polizia per l’accertamento delle violazioni, sono soggetti ad “approvazione”.
Le procedure finalizzate all’approvazione dei misuratori di velocità sono attualmente definite dal D.M. n. 282 del 13.06.17, emanato in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 113 del 18.06.15, che ha dichiarato incostituzionale l’art. 45, c. 6 del Codice della Strada, nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate per l’accertamento delle violazioni ai limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura.
L’art. 1 del D.M. n. 282/17 riporta proprio “nelle more della emanazione di specifiche norme per la omologazione… si procede alla approvazione del prototipo ai sensi dell’articolo 192, comma 3, del decreto sopra richiamato”, a conferma che per i misuratori di velocità, ancora oggi, ci si debba necessariamente riferire al termine “approvazione”.
Tale accuratezza, e la conseguente regolarità dell’accertamento del superamento del limite di velocità consentito, nei limiti della tolleranza prevista dalla norma primaria, è invece garantita dalle prove di funzionalità e di taratura, che vengono richieste per l’ottenimento dell’approvazione, e dalle successive verifiche iniziali e periodiche di funzionalità e di taratura, come definite nell’allegato tecnico al D.M. n. 282/17, art. 3.
Anche in riferimento alle disposizioni contenute nell’art. 201, c. 1-bis del Codice della Strada, relativo ai casi in cui non è necessaria la contestazione immediata e che disciplina i sistemi di accertamento automatico delle violazioni non si distingue tra approvazione e omologazione, a conferma del fatto che sotto il profilo giuridico sono assolutamente equivalenti.
Inoltre, lo stesso art. 345 del Regolamento “Apparecchiature e mezzi di accertamento della osservanza dei limiti di velocità”, attuativo dell’art.142 del Codice della Strada, indica espressamente al comma 2 che “Le singole apparecchiature devono essere approvate dal Ministero...”.
In conclusione, per quanto detto sopra, i decreti di approvazione dei diversi sistemi di regolazione e controllo della circolazione e, in particolare, dei sistemi di misurazione della velocità, sono tecnicamente validi ed efficaci ai fini dell’accertamento del superamento del limite di velocità e della contestazione della relativa infrazione.
Art. 1. Nelle more della emanazione di specifiche norme per la omologazione, ai sensi dell’art. 192, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, dei dispositivi, delle apparecchiature e dei mezzi tecnici per l’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, si procede alla approvazione del prototipo ai sensi dell’art. 192, comma 3, del decreto sopra richiamato.
Art. 2. Tutti i decreti di approvazione del prototipo, ove non già previsto, devono intendersi modificati con l’aggiunta del seguente periodo: «Il presente dispositivo/sistema, per l’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, deve essere sottoposto a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura con cadenza almeno annuale». Art.
3. Le procedure per eseguire l’approvazione del prototipo e le verifiche periodiche di funzionalità e di taratura dei dispositivi, delle apparecchiature e dei mezzi tecnici per l’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, e le modalità di segnalazione delle postazioni di controllo sulla rete stradale, sono indicate nell’allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.
...segue in allegato
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Collegati
D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495
Decreto 29 ottobre 1997
Decreto 13 giugno 2017
Ordinanza Corte di Cassazione n. 10505 del 19 aprile 2024
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