Legge 29 ottobre 1987 n. 441
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti.
(GU n.255 del 31.10.19...
ID 21665 | 09.04.2024 / In allegato
La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU), con sede a Strasburgo, ha connesso, per la prima volta, la crisi climatica alla tutela dei diritti umani. La CEDU con la sentenza Verein KlimaSeniorinnen Schweiz e altri c. Svizzera, ha ritenuto, che quest'ultima, ha violato la Convenzione Europea sui Diritti dell'Uomo con la mancata attuazione di misure sufficienti per contrastare il cambiamento climatico.
- Comunicato stampa 09.04.2024
- Sentenza CEDU 09.04.2024
- Guida Art. 8 CEDU
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La Sentenza della Grande Camera della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del 09.04.2024 nella causa Verein KlimaSeniorinnen Schweiz e a c. Svizzera (ricorso n. 53600/20) la ha ritenuto, a maggioranza sedici voti contro uno, che è stato:
- violato l'articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della Convenzione Europea sui Diritti dell’Uomo;
e, all'unanimità, che è stato:
- violato dell'articolo 6 § 1 (accesso al tribunale).
Il caso riguardava la denuncia di quattro donne e di un'associazione svizzera, Verein KlimaSeniorinnen Schweiz, i cui membri sono tutte donne anziane preoccupate per le conseguenze della crisi globale riscaldamento sulle loro condizioni di vita e sulla salute. Ritengono che le autorità svizzere non stiano prendendo azioni sufficienti, nonostante i loro obblighi ai sensi della Convenzione, per mitigare gli effetti del clima modifica.
La Corte EDU ha interpretato l’art. 8 CEDU chiarendo che ricomprende il diritto a una protezione effettiva da parte degli Stati contro i gravi effetti negativi del cambiamento climatico sulla vita, la salute, il benessere e la qualità della vita.
Per questo, la Corte ha rilevato che la Confederazione Svizzera non ha adempiuto ai suoi doveri (“positive obligations”) ai sensi della CEDU, facendo leva sull’incapacità delle autorità svizzere di quantificare i limiti delle emissioni nazionali di gas a effetto serra, non raggiungendo neanche gli obiettivi di riduzione delle emissioni fissati in passato. Di conseguenza, pur riconoscendo che le autorità nazionali godono di un ampio potere discrezionale in relazione all’adozione di leggi e misure, la Corte ha ritenuto che le autorità svizzere non abbiano agito in tempo e in modo appropriato per concepire, sviluppare e attuare le leggi e le misure opportune nel caso di specie. Elemento, questo, che viola i diritti umani.
Articolo 8 Diritto al rispetto della vita privata e familiare
1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.
2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.
Articolo 9 Libertà di pensiero, di coscienza e di religione
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