Decisione di esecuzione 2018/1135

Decisione di esecuzione 2018/1135
della Commissione del 10 agosto 2018 che stabilisce il tipo, il formato e la frequenza delle informazioni che gli Stati membri devono trasmettere ai fini delle relazio...
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Regolamento di esecuzione (UE) 2024/917 della Commissione, del 22 marzo 2024, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/92 per quanto riguarda alcuni obblighi di comunicazione per i rifiuti accidentalmente pescati
GU L 2024/917 del 25.3.2024
Entrata in vigore: 14.04.2024
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Articolo 1
L’articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/92 è sostituito dal seguente:
«Articolo 4
A decorrere dal 1° gennaio 2024 gli Stati membri comunicano i dati e le informazioni per periodi di due anni civili. Le comunicazioni sono trasmesse per via elettronica entro 12 mesi dalla fine del secondo anno per il quale sono state raccolte. La prima comunicazione è trasmessa entro il 31 dicembre 2026.».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
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