Decreto 7 marzo 2012

Decreto 7 marzo 2012 / CAM acquisto servizi energetici edifici PA
Adozione dei criteri ambientali minimi da inserire nei bandi di gara della Pubblica Amministrazione per l'acquisto di servizi energet...
ID 21131 | 12.01.2024
Rettifica della decisione di esecuzione (UE) 2023/2749 della Commissione, dell’11 dicembre 2023, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali, per i macelli e le industrie dei sottoprodotti di origine animale e/o dei coprodotti commestibili (GU L 2023/2749 del 18 dicembre 2023)
1. Allegato, pagina 13, colonna «Sostanza/Parametro», riga «Metalli»:
anziché:
«Zinco (Zn) (1) (2)»,
leggasi:
«Zinco (Zn) (2) (3)».
2. Allegato, pagine 14 e 15, BAT 8, la tabella è sostituita dalla seguente:
|
(1) Per quanto possibile, le misurazioni sono effettuate al livello massimo di emissioni previsto in condizioni di esercizio normali.
(2) Il monitoraggio si applica solo se l’H2S è considerato rilevante nel flusso degli scarichi gassosi sulla base dell’inventario degli input e degli output di cui alla BAT 2.
(3) Comprende la combustione (ad esempio in ossidatori termici o caldaie a vapore) di gas maleodoranti, compresi i gas incondensabili.
(4) Il monitoraggio si applica solo se l’odore è considerato rilevante nel flusso degli scarichi gassosi sulla base dell’inventario degli input e degli output di cui alla BAT 2.
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