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Europe, Rome

Raccomandazione (UE) 2023/2585 | Restituzione piccola elettronica di consumo

ID 20797 | | Visite: 1241 | Documenti Ambiente UEPermalink: https://www.certifico.com/id/20797

Raccomandazione  UE  2023 2585   Restituzione piccola elettronica di consumo

Raccomandazione (UE) 2023/2585 | Restituzione piccola elettronica di consumo

ID 20797 | 20.11.2023

Raccomandazione (UE) 2023/2585 della Commissione, del 6 ottobre 2023, sul miglioramento del tasso di restituzione di telefoni cellulari, tablet e computer portatili usati e di scarto

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 292,

considerando quanto segue:

(1) I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) rappresentano uno dei flussi di rifiuti in più rapida crescita nell’Unione, attualmente in aumento del 2 % all’anno, e causano gravi rischi sia per la salute umana sia per l’ambiente se non adeguatamente trattati. Nel 2019 in Europa sono stati prodotti in media 16,2 kg pro capite di RAEE, mentre nel 2020 nell’Unione sono stati raccolti separatamente circa 10,5 kg pro capite di RAEE per essere sottoposti a un trattamento adeguato e riciclati, a norma dell’articolo 8 della direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. Di questi RAEE raccolti separatamente, la percentuale di piccola elettronica di consumo, come telefoni cellulari, tablet, computer portatili e relativi caricabatteria, è particolarmente bassa. Ad esempio, è stato riportato un tasso di raccolta dei telefoni cellulari negli Stati membri inferiore al 5 % e si stima che 700 milioni di telefoni cellulari inutilizzati e di scarto siano conservati all’interno delle abitazioni in tutta l’Unione.

(2) La raccolta e il riciclaggio della piccola elettronica di consumo sono inoltre particolarmente problematici perché i prodotti vengono smaltiti impropriamente con i rifiuti domestici urbani, esportati illegalmente o altrimenti trattati in modo improprio. Si stima, ad esempio, che il tasso di riciclaggio dei telefoni cellulari nell’Unione sia compreso tra il 12 % e il 15 %.

(3) La piccola elettronica di consumo, come telefoni cellulari, tablet e computer portatili, offre un elevato valore di interesse intrinseco in un’economia circolare, in quanto tali dispositivi contengono un’ampia gamma di materiali, tra cui importanti materie prime critiche, che possono essere riciclate o recuperate con una gestione efficace dei rifiuti. Modelli circolari quali il riutilizzo, la riparazione o la rifabbricazione della piccola elettronica di consumo, nonché il riciclaggio delle materie prime preziose e critiche in essa contenute, contribuiscono pertanto alla prevenzione dei rifiuti reintroducendo prodotti, componenti e materie prime secondarie all’interno dell’economia. Inoltre la riparazione e il riutilizzo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche e la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei RAEE possono stimolare la creazione di posti di lavoro verdi nell’economia circolare. Ad esempio, le attività di riutilizzo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche possono creare tra 60 e 140 posti di lavoro per 1 000 tonnellate raccolte ai fini del riutilizzo.

(4) Sulla durata di vita della piccola elettronica di consumo, come i telefoni cellulari, i tablet o i computer portatili, l’impatto ambientale e sociale dei dispositivi è principalmente associato alla fase di produzione. L’estrazione di materiali, compresa la produzione di metalli e l’estrazione di materie prime critiche quali metalli del gruppo del platino, cobalto, indio, antimonio, berillio, litio, elementi di terre rare, tungsteno e tantalio, è spesso legata a significativi impatti ambientali, sanitari e sociali. I relativi impatti sull’ambiente e sulla salute pubblica comprendono quelli derivanti dalle emissioni di inquinanti atmosferici e di gas a effetto serra, dall’uso di sostanze pericolose e dalla produzione di rifiuti, mentre tra gli impatti sociali dell’estrazione di materie prime critiche figurano conflitti sociali, violazioni dei diritti umani, lavoro minorile o esproprio di terreni. L’applicazione dei principi di circolarità all’intero ciclo di vita e una maggiore durata della piccola elettronica di consumo possono pertanto comportare vantaggi significativi in termini di efficienza delle risorse, decarbonizzazione e disinquinamento, nonché di sostegno a un mercato delle materie prime secondarie.

(5) Il riciclaggio e il recupero delle materie prime critiche contenute nella piccola elettronica di consumo sono particolarmente importanti alla luce della crescente domanda mondiale di tali materie prime e di possibili interruzioni dell’approvvigionamento. Inoltre per molte di queste materie prime l’Unione dipende attualmente in via quasi esclusiva dall’importazione. Migliorare la quantità e la qualità della raccolta della piccola elettronica di consumo attraverso sistemi di ritiro ben funzionanti, che consentano ai consumatori di restituire i dispositivi di scarto o non più utilizzati, è pertanto fondamentale per il recupero economico dei relativi componenti e materiali.

(6) La comunicazione della Commissione del 2019 relativa al Green Deal europeo sottolinea che la transizione verso un’economia circolare deve concentrarsi su settori ad alta intensità di risorse come quello dell’elettronica. Tra le azioni pertinenti proposte figura una valutazione dei vantaggi di promuovere sistemi di ritiro per incentivare la restituzione di dispositivi non più utilizzati, come telefoni cellulari, tablet e caricabatteria. Questo aspetto è ulteriormente illustrato nella comunicazione della Commissione del 2020 su un piano d’azione per l’economia circolare, in cui si propone di migliorare la raccolta e il trattamento dei RAEE, anche esaminando opzioni per i sistemi di ritiro per la restituzione di telefoni cellulari, tablet e caricabatteria usati e di scarto. Inoltre nella comunicazione della Commissione del 2021 relativa al piano d’azione per l’inquinamento zero si incentivano la prevenzione dei rifiuti e un riciclo di alta qualità a sostegno degli obiettivi dell’Unione in materia di efficienza delle risorse, riconoscendo nel contempo anche i RAEE tra i flussi di rifiuti che crescono più rapidamente.

(7) La proposta di regolamento relativa a un approvvigionamento sicuro di materie prime critiche mira a fornire un quadro per garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche nell’Unione. L’obiettivo è offrire sostegno a progetti strategici, anche nel settore del riciclaggio, e si pone l’accento sull’aumento della raccolta dei beni usati e dei flussi di rifiuti che contengono quantità significative di materie prime critiche.

(8) Il regolamento (UE) 2023/1670 della Commissione contiene norme per rendere gli smartphone, i telefoni cellulari diversi dagli smartphone, i telefoni cordless e i tablet più efficienti sotto il profilo energetico, durevoli e più facili da riparare e riciclare. In particolare, i requisiti relativi alla disponibilità di aggiornamenti della versione del sistema operativo, alla cancellazione dei dati e alle funzionalità di trasferimento, nonché alle informazioni sulla quantità di determinate materie prime critiche (cobalto, tantalio, neodimio e oro) e sulla percentuale di contenuto riciclato (se disponibile) hanno, in sinergia con la presente raccomandazione, l’obiettivo di promuovere il riutilizzo e il riciclaggio di telefoni cellulari e tablet.

(9) I RAEE, compresi i rifiuti della piccola elettronica di consumo, sono disciplinati dalla direttiva 2012/19/UE. L’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2012/19/UE stabilisce la definizione di «rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche», mentre l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio definisce «rifiuto»«qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsi».

(10) La direttiva 2012/19/UE impone agli Stati membri di garantire che lo smaltimento dei RAEE come rifiuti urbani misti sia ridotto al minimo, che sia raggiunto un elevato livello di raccolta differenziata e che sia assicurato il corretto trattamento di tutti i RAEE raccolti separatamente. Tale direttiva fissa un obiettivo annuale di raccolta dei RAEE pari al 65 %, applicabile a decorrere dal 2019, sulla base del peso medio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato nei tre anni precedenti in ciascuno Stato membro o, in alternativa, un obiettivo pari all’85 % dei RAEE prodotti annualmente nel territorio di ciascuno Stato membro. La direttiva fissa inoltre obiettivi di recupero minimi, compreso un obiettivo di riciclaggio e preparazione per il riutilizzo per diverse categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

(11) La direttiva 2012/19/UE stabilisce anche obblighi specifici di resa per garantire la raccolta differenziata dei RAEE. Gli Stati membri sono tenuti a garantire l’istituzione di sistemi che consentano la resa gratuita dei RAEE provenienti dai nuclei domestici. I distributori sono tenuti ad accettare la resa dei RAEE quando vendono apparecchiature elettriche ed elettroniche analoghe. I distributori effettuano inoltre la raccolta nei negozi al dettaglio di una determinata superficie (13) di RAEE di piccolissime dimensioni gratuitamente per gli utilizzatori finali e senza obbligo di acquistare apparecchiature elettriche ed elettroniche di tipo equivalente, salvo ove una valutazione dimostri che regimi di raccolta alternativa esistenti non siano almeno altrettanto efficaci.

(12) Ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2012/19/UE, gli Stati membri provvedono affinché gli utilizzatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche nei nuclei domestici ottengano le necessarie informazioni concernenti i sistemi di ritiro e raccolta disponibili per tali utilizzatori, incoraggiando il coordinamento delle informazioni sui punti di raccolta disponibili.

(13) Sebbene siano stati compiuti alcuni progressi dall’adozione nel 2003 della prima direttiva sui RAEE, la direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e ancor più con la direttiva 2012/19/UE, i tassi di preparazione per il riutilizzo, la raccolta e il recupero dei rifiuti della piccola elettronica di consumo negli Stati membri rimangono modesti. Quantità significative di piccola elettronica di consumo, sia ancora funzionante sia di scarto, sono conservate nelle abitazioni in funzione delle dimensioni ridotte, per essere utilizzate come riserva o per l’archiviazione di dati, nonché per il potenziale di rivendita. Anche la scarsa consapevolezza in merito alle opzioni di ritiro disponibili, unitamente alle preoccupazioni relative alla riservatezza dei dati personali al momento della restituzione dei dispositivi per l’eventuale riutilizzo o preparazione per il riutilizzo, contribuiscono ai bassi tassi di ritiro.

(14) Per individuare i problemi relativi alla gestione dei RAEE negli Stati membri e aiutarli ad affrontarli, la Commissione ha condotto un’iniziativa per promuovere la conformità dei RAEE, formulando raccomandazioni agli Stati membri per contribuire ad aumentare la raccolta dei RAEE. Tali raccomandazioni prevedono, in particolare, che gli Stati membri sviluppino infrastrutture sufficienti per consentire ai consumatori di disfarsi dei RAEE e informarli in merito alle opzioni di ritiro a loro disposizione. Ciò include la garanzia che i distributori rispettino i loro obblighi di resa a norma dell’articolo 5 della direttiva 2012/19/UE e la possibilità per i consumatori di restituire gratuitamente i dispositivi.

(15) Uno studio condotto nel 2022 per consentire alla Commissione di esaminare le opzioni disponibili nell’Unione per i sistemi di restituzione di telefoni cellulari, tablet e altre apparecchiature elettriche ed elettroniche di piccole dimensioni  ha individuato una serie di misure programmatiche finalizzate a migliorare il tasso di restituzione della piccola elettronica di consumo usata e di scarto, in particolare attraverso incentivi finanziari, misure normative e una maggiore comodità per i consumatori. È probabile che tali misure, singolarmente o in combinazione tra loro, migliorino l’efficacia dei sistemi di ritiro per il recupero della piccola elettronica di consumo.

(16) I sistemi di ritiro dovrebbero poter essere gestiti da distributori, fornitori di servizi di telecomunicazione, imprese private, imprese sociali e soggetti dell’economia sociale, enti di beneficenza, produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche o organizzazioni che attuano per loro conto gli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore (organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore) e piattaforme online.

(17) Il ricorso a incentivi finanziari sotto forma di sconti, buoni, sistemi di cauzione-restituzione e premi monetari offerti ai consumatori al momento della restituzione dei loro dispositivi è stato considerato una misura efficace per migliorare il tasso di restituzione dei dispositivi usati e di scarto. Come osservato nei sistemi di ritiro esistenti, il premio finanziario è funzione dell’idoneità del dispositivo al riutilizzo o al riciclaggio, rispettivamente. I dispositivi usati idonei al riutilizzo, alla riparazione e al ricondizionamento hanno un valore di rivendita più elevato e sono quindi trattati in modo diverso da quelli ormai di scarto raccolti per il riciclaggio. Le offerte mirate di premi finanziari agevolano la raccolta e il recupero efficienti dei dispositivi sia usati che di scarto e ci si attende che incentivino i consumatori a restituire la piccola elettronica di consumo che non utilizzano più ma conservano in casa. L’esperienza ha dimostrato che tali sistemi sono generalmente più efficaci ed efficienti se previsti per un periodo limitato.

(18) Qualora sia offerto un premio finanziario per la restituzione della piccola elettronica di consumo mediante un’opzione di riacquisto, è opportuno prevedere strumenti e accordi adeguati per aiutare i consumatori a prendere decisioni informate, ad esempio fornendo la possibilità di calcolare il valore di riacquisto dei dispositivi.

(19) In alcuni Stati membri hanno registrato esperienze positive di utilizzo dell’infrastruttura e della rete porta a porta di servizi postali e di spedizione per la raccolta di apparecchiature elettriche ed elettroniche usate o di scarto nel loro territorio. In uno Stato membro dotato di accordi di questo tipo i consumatori possono utilizzare gli uffici postali come punti di consegna, oppure avvalersi dei servizi postali e di spedizione per inviare la piccola elettronica di consumo usata o di scarto ai punti di raccolta stabiliti in tale Stato membro dagli operatori di ritiro o dalle organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore. Si è constatato che tali accordi rendono molto più comodo per il consumatore restituire la piccola elettronica di consumo.

(20) Gli obiettivi per il riutilizzo e la preparazione per il riutilizzo sono stati individuati come fattori abilitanti e indicatori chiave di un’economia circolare. La fissazione di tali obiettivi può incentivare il riutilizzo attraverso misure adeguate. Gli obiettivi potrebbero essere obiettivi nazionali legati al monitoraggio oppure di obiettivi obbligatori stabiliti per operatori specifici dei regimi di ritiro, come i distributori o le organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore.

(21) Dare priorità al riutilizzo rispetto al riciclaggio è fondamentale alla luce del potenziale di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e dell’uso delle risorse, nonché del potenziale di creazione di posti di lavoro. La direttiva 2008/98/CE impone agli Stati membri l’obbligo di adottare misure per incoraggiare il riutilizzo nell’ambito dei rispettivi programmi di prevenzione dei rifiuti e di controllare e valutare l’attuazione delle misure correlate misurando il riutilizzo sulla base di una metodologia comune stabilita mediante la decisione di esecuzione (UE) 2021/19 della Commissione. Le apparecchiature elettriche ed elettroniche sono una delle categorie di prodotti incluse in tale decisione di esecuzione e per le quali gli Stati membri dovrebbero misurare il riutilizzo almeno una volta ogni tre anni.

(22) Gli obiettivi di recupero di cui all’allegato V della direttiva 2012/19/UE sono fissati come obiettivo combinato sia per la preparazione per il riutilizzo che per il riciclaggio per le rispettive categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche. La decisione di esecuzione (UE) 2019/2193 della Commissione impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione le quantità di RAEE preparati per il riutilizzo, in aggiunta alle quantità riciclate. La comunicazione separata sulla preparazione per il riutilizzo consente agli Stati membri di avere una panoramica delle quantità pertinenti ed eventualmente di adottare iniziative per fissare obiettivi distinti in materia di preparazione per il riutilizzo al fine di promuovere questa operazione di recupero nonché di rafforzare gli obiettivi combinati sia per la preparazione per il riutilizzo che per il riciclaggio.

(23) I partenariati tra le organizzazioni per il riutilizzo e gli operatori dei sistemi di ritiro, quali distributori, imprese private, organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore, imprese sociali, soggetti dell’economia sociale ed enti di beneficenza, dovrebbero contribuire a massimizzare la preparazione per il riutilizzo, ad esempio incoraggiando la separazione dei RAEE che devono essere preparati per il riutilizzo dagli altri RAEE raccolti separatamente e concedendo l’accesso ai RAEE raccolti separatamente al personale dei centri di riutilizzo. Tali partenariati dovrebbero inoltre incoraggiare la misurazione dei flussi di riutilizzo della piccola elettronica di consumo.

(24) Migliorare la comodità e la visibilità dei punti di raccolta e ritiro può indurre i consumatori a restituire la piccola elettronica di consumo che non utilizzano più, ma conservano in casa. Le banche dati dovrebbero agevolare e migliorare la visibilità dei punti di ritiro per le apparecchiature elettriche ed elettroniche sia usate sia di scarto, fornendo informazioni sui punti di ritiro più vicini attraverso mappe e strumenti di ricerca di facile utilizzo. Le banche dati dovrebbero inoltre essere utilizzate per incoraggiare il riutilizzo attraverso la mappatura dei punti di riutilizzo, riparazione o ricondizionamento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

(25) Per affrontare i problemi di sicurezza dei dati e garantire che tutti i dati personali memorizzati nella piccola elettronica di consumo siano gestiti e cancellati correttamente in vista di qualsiasi successiva operazione di riutilizzo o recupero, alcuni sistemi di ritiro sono certificati conformi a determinate norme di gestione dei dati. Tra gli esempi di norme figurano, tra l’altro, la norma europea EN50614 sui requisiti per la preparazione per il riutilizzo dei RAEE e la norma «R2/Ready for Reuse» («Pronto per il riutilizzo»).

(26) Vari studi hanno individuato gli sforzi mirati di comunicazione o le campagne di informazione a livello nazionale, regionale o locale come uno strumento utile per sensibilizzare in merito all’importanza di restituire la piccola elettronica di consumo contenente materie prime critiche, per informare i consumatori sulle opzioni di restituzione a loro disposizione e sui potenziali benefici (ad esempio incentivi finanziari), nonché per migliorare il tasso di restituzione complessivo della piccola elettronica di consumo.

(27) L’esperienza degli Stati membri nell’attuazione degli obblighi di resa di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettere b) e c), della direttiva 2012/19/UE ha dimostrato che i tassi di conformità e di restituzione possono essere migliorati attraverso un monitoraggio più rigoroso e ispezioni volte a verificare se i distributori, compresi i distributori online, che vendono apparecchiature elettriche ed elettroniche offrano tali possibilità di resa.

(28) Gli operatori dei sistemi di ritiro delle apparecchiature elettriche ed elettroniche usate dovrebbero essere in grado di occuparsi di diversi marchi e modelli; inoltre le informazioni sul ritiro e sulla possibilità di restituire la piccola elettronica di consumo devono essere visibili e comunicate al consumatore presso il punto vendita, anche in caso di vendite online.

(29) La condivisione delle conoscenze e delle migliori pratiche tra gli Stati membri consente di individuare e confrontare gli approcci più appropriati ed efficaci per affrontare particolari sfide correlate alla raccolta dei RAEE, soprattutto in relazione alla piccola elettronica di consumo. Sono previste iniziative e programmi, in particolare della Commissione, per facilitare l’apprendimento tra pari tra autorità ambientali e fornire un sostegno mirato alle autorità degli Stati membri che attuano le politiche e le normative ambientali. La Commissione ha istituito un programma di apprendimento tra pari che potrebbe essere utilizzato per lo scambio delle migliori pratiche in materia di raccolta e trattamento dei RAEE, unitamente allo scambio su misure che incentivino il ritiro della piccola elettronica di consumo usata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

(1) Gli Stati membri dovrebbero sostenere l’introduzione di incentivi finanziari per la restituzione della piccola elettronica di consumo, in particolare telefoni cellulari, tablet e computer portatili, erogando finanziamenti specifici agli operatori dei sistemi di ritiro o imponendo obblighi a detti operatori, in particolare alle organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore, o entrambe le possibilità, affinché forniscano tali incentivi. Gli incentivi finanziari, che potrebbero consistere in sconti, buoni o premi monetari, dovrebbero riguardare:

a) la piccola elettronica di consumo non funzionante di scarto, in particolare i dispositivi conservati nelle abitazioni domestiche, da raccogliere per il riciclaggio e il recupero dei componenti e dei materiali in essi contenuti;

b) la piccola elettronica di consumo ancora funzionante che i consumatori non utilizzano più ma è adatta alla rivendita, al riutilizzo, alla riparazione o al ricondizionamento.

(2) Gli Stati membri sono invitati a esaminare, attraverso studi specifici e progetti pilota, la fattibilità dell’attuazione di un sistema di cauzione-rimborso per la piccola elettronica di consumo funzionante e non.

(3) Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare lo sviluppo e l’utilizzo di strumenti che consentano ai consumatori di calcolare il valore dei loro dispositivi della piccola elettronica di consumo per il riacquisto da parte degli operatori dei sistemi di ritiro. Il calcolo del valore di riacquisto di tali dispositivi dovrebbe essere agevolato e messo a disposizione dei consumatori mediante diversi strumenti, quali calcoli effettuati nei negozi, online, in modo automatizzato attraverso un processo di scansione o utilizzando un sistema di passaporto del prodotto. I criteri utilizzati per calcolare il valore di riacquisto dovrebbero essere trasparenti e basati sulle condizioni e sul modello del dispositivo.

(4) Gli Stati membri sono incoraggiati a promuovere e sostenere l’inclusione dei servizi postali e di spedizione nelle misure che contribuiscono alla raccolta differenziata e al ritiro della piccola elettronica di consumo nel loro territorio. La restituzione e la raccolta della piccola elettronica di consumo dovrebbero essere agevolate mediante misure mirate in base alle quali gli operatori dei sistemi di ritiro possano cooperare con i servizi postali e di spedizione con gli obiettivi seguenti:

a) designare gli uffici postali come punti di consegna e raccolta per la piccola elettronica di consumo usata e di scarto;

b) fatto salvo l’articolo 33 del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, offrire ai consumatori la possibilità di inviare, tramite servizi postali e di spedizione, la loro piccola elettronica di consumo usata e di scarto a specifici operatori o punti di raccolta istituiti nel territorio di ciascuno Stato membro dagli operatori di ritiro o dalle organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore autorizzate a raccogliere o trattare le apparecchiature elettriche ed elettroniche usate e di scarto. L’opzione di spedizione proposta ai consumatori può consistere nell’offerta di etichette, buste o imballaggi prepagati per la spedizione che consentano ai consumatori di restituire gratuitamente i dispositivi oppure di tariffe di spedizione ridotte per i consumatori che inviano la piccola elettronica di consumo ai fini del riutilizzo o del riciclaggio.

(5) Gli Stati membri sono invitati a fissare obiettivi di riutilizzo e preparazione per il riutilizzo di telefoni cellulari, tablet e computer portatili. Tali obiettivi potrebbero essere stabiliti per singoli gruppi di prodotti o, più in generale, in relazione alla categoria 6 «Piccole apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni» di cui all’allegato III della direttiva 2012/19/UE. Gli obiettivi di riutilizzo dovrebbero essere inclusi nei piani nazionali di prevenzione dei rifiuti ed essere indirizzati ai riparatori, ai ricondizionatori o alle organizzazioni di riutilizzo. Gli obiettivi relativi alla preparazione per il riutilizzo dovrebbero essere inclusi nei piani di gestione dei rifiuti oppure nelle autorizzazioni o in altri obblighi stabiliti per le organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore. Nel fissare gli obiettivi di riutilizzo e preparazione per il riutilizzo, gli Stati membri devono utilizzare la metodologia comune per il calcolo del riutilizzo di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2021/19 e le norme per il calcolo della preparazione per il riutilizzo di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2019/2193.

(6) Gli Stati membri dovrebbero sostenere e incoraggiare gli operatori dei sistemi di ritiro a istituire partenariati con le organizzazioni per il riutilizzo per consentire loro l’accesso alla piccola elettronica di consumo raccolta, al fine di permettere la separazione dei prodotti che possono essere preparati per il riutilizzo da quelli inviati al riciclaggio.

(7) Gli Stati membri sono incoraggiati a consentire, mettendo a disposizione risorse adeguate, lo sviluppo e il miglioramento di banche dati e strumenti di ricerca destinati ai consumatori per quanto riguarda i punti di raccolta e ritiro delle apparecchiature elettriche ed elettroniche usate e di scarto. Ciò potrebbe includere l’obbligo per i produttori, attraverso le organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore o disposizioni proprie in materia di responsabilità estesa del produttore, di farsi carico dei costi di tali azioni. Le banche dati e gli strumenti di ricerca dovrebbero essere accessibili a tutti i punti di ritiro e ai riparatori conformemente al diritto dell’Unione, dovrebbero essere disponibili gratuitamente per i consumatori e dovrebbero essere di facile utilizzo. L’azione dovrebbe comprendere sia lo sviluppo di nuove banche dati sia il miglioramento della funzionalità di quelle esistenti. Le banche dati e gli strumenti di ricerca che attualmente forniscono informazioni solo sui punti di raccolta e di ritiro dei RAEE dovrebbero includere i luoghi in cui i consumatori possono riparare, riutilizzare e rifabbricare la loro piccola elettronica di consumo.

(8) Gli Stati membri dovrebbero condurre o richiedere alle organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore di condurre campagne periodiche di sensibilizzazione dei consumatori a livello nazionale, regionale e/o locale, al fine di incentivare la raccolta differenziata della piccola elettronica di consumo. Le campagne dovrebbero concentrarsi sul miglioramento della visibilità dei punti di ritiro e di raccolta delle apparecchiature elettriche ed elettroniche usate e di scarto, nonché sui potenziali vantaggi diretti per i consumatori (ad esempio incentivi finanziari). L’obiettivo dovrebbe essere quello di sensibilizzare l’opinione pubblica sulle opzioni disponibili per restituire, riutilizzare o smaltire la piccola elettronica di consumo, nonché sull’importanza della raccolta differenziata e del recupero di questi preziosi dispositivi, tenendo conto delle implicazioni a livello ambientale e di risorse.

(9) Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare gli operatori dei sistemi di ritiro a utilizzare sistemi di certificazione che garantiscano la corretta gestione e cancellazione di tutti i dati personali conservati nella piccola elettronica di consumo. Al momento della restituzione dei dispositivi, i consumatori dovrebbero essere informati del fatto che i dati personali saranno gestiti da tale sistema di certificazione o con modalità equivalenti da specificare.

(10) Gli Stati membri dovrebbero rafforzare l’attuazione dell’obbligo di resa di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettere b) e c), della direttiva 2012/19/UE mediante ispezioni sistematiche e periodiche e il monitoraggio dei distributori.

(11) Gli Stati membri sono invitati a obbligare i distributori a informare i consumatori che acquistano piccola elettronica di consumo della possibilità di restituire le apparecchiature elettriche ed elettroniche usate o di scarto. Tali informazioni dovrebbero essere disponibili presso il punto vendita, in modo chiaro e visibile, o, in caso di vendite online, incluse nelle informazioni fornite con l’offerta.

(12) Gli Stati membri sono incoraggiati ad avvalersi di strumenti, compresi quelli istituiti dalla Commissione, che agevolano l’apprendimento tra pari tra autorità ambientali e forniscono un sostegno su misura, in particolare attraverso lo scambio delle migliori pratiche con altri Stati membri per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti della piccola elettronica di consumo e il ritiro della piccola elettronica di consumo usata.

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Tags: Ambiente Rifiuti RAEE

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