Prevenzione tubercolosi negli operatori sanitari
Prevenzione della tubercolosi negli operatori sanitari e soggetti ad essi equiparati
Leggi tuttoApprovato come Accordo nella Conferenza Stato-Regioni-Province Autonome del 7 febbraio 2013
ID 20647 | 24.10.2023
La Corte Costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale, in.riferimento all'art. 38, comma secondo, Cost., dell'art. 3, comma primo, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (testo unico delle leggi sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali), nella parte in cui non prevede che «l'assicurazione contro le malattie professionali nell'industria è obbligatoria anche per malattie diverse da quelle comprese nelle tabelle allegate concernenti le dette malattie e da quelle causate da una lavorazione specificata o da un agente patogeno indicato nelle tabelle stesse, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro»;
Dichiara l'illegittimità costituzionale, in riferimento all'art. 38, comma secondo, Cosi., dell'art.'211, comma primo, del detto d.P.R. n. 1124 del 1965, nella parte in cui non prevede che l'assicurazione è obbligatoria anche per malattie diverse da quelle comprese nelle tabelle concernenti malattie professionali nell'agricoltura e da quelle causate da una lavorazione specificata o da un agente patogeno indicato nelle tabelle stesse, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro;
Dichiara l'illegittimità costituzionale, in riferimento all'art. 38, comma secondo, Cost., dell'art. 134, comma primo, del detto d.P.R. n. 1124 del 1965 dalla parola «sempreché» alla fine;
Dichiara, infine, ex art. 27, legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale, in riferimento allo stesso parametro, dell'art. 254 del detto d.P.R. n. 1124 del 1965, dalla parola «sempreché» alla fine.
In allegato Sentenza in GU n. 8 del 24.02.1988 / Serie Speciale - Corte Costituzionale
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Approvato come Accordo nella Conferenza Stato-Regioni-Province Autonome del 7 febbraio 2013

Penale Sent. Sez. 4 Num. 22022 Anno 2018
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Data Udienza: 22/02/2018
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