Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 39.045 *

/ Totale documenti scaricati: 24.505.267 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile




/ Documenti disponibili: 39.045 *

/ Totale documenti scaricati: 24.505.267 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 39.045 *

/ Totale documenti scaricati: 24.505.267 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 39.045 *

/ Totale documenti scaricati: 24.505.267 *


Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 39.045 *

/ Totale documenti scaricati: 24.505.267 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20%

ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023 | Informazione Utile



Store Certifico: Promo -25% su tutti i Prodotti fino al 31 Luglio e puoi diventare subito Cliente Fidelity ***/*** per i futuri acquisti.

/ Documenti disponibili: 39.045 *

/ Totale documenti scaricati: 24.505.267 *

Slide background
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 39.045 *

/ Totale documenti scaricati: 24.505.267 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 39.045 *

/ Totale documenti scaricati: 24.505.267 *


Vedi Abbonamenti Promo 2022

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.


Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2022
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 39.045 *

/ Totale documenti scaricati: 24.505.267 *

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021

* Dati da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
CEM4: certifico machinery directive

Il software per Direttiva macchine

da Marzo 2000

Promo Anniversary 21°
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021
Slide background
Certifico 2000/2020: Informazione Utile

Tutta la Documentazione presente è elaborata

o selezionata dalla nostra redazione su Standards riconosciuti.

Vedi i nostri abbonamenti e prodotti







Europe, Rome

Circolare n. 300/A/918/10/108/13/8 del 20/1/2010

ID 20526 | | Visite: 1409 | Trasporto StradaPermalink: https://www.certifico.com/id/20526

Circolare n. 300/A/918/10/108/13/8 del 20/1/2010

Decreto Legislativo 4 agosto 2008, n. 144 - Attuazione della Direttiva 2006/22/CE, sulle norme minime per l'applicazione dei Regolamenti 3820/85/CEE e n. 3821/85/CEE relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE. Articolo 9 - Modulo di controllo delle assenze dei conducenti.

Allo scopo di migliorare il funzionamento e l'efficacia dei controlli effettuati dagli Stati membri sul rispetto delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni sociali nel settore del trasporto stradale e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio, l'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2006/22/CE prevede che l'assenza per malattia, per ferie annuali oppure la guida di un altro veicolo escluso dal campo di applicazione del citato Regolamento (CE) n. 561/2006, da parte di un conducente professionale nel periodo indicato all'art. 15, paragrafo 7, del Regolamento (CEE) n. 3821/85 (1), deve essere documentata attraverso un apposito modulo in formato elettronico e stampabile previsto dalla stessa norma.

(1) Tale periodo si riferisce ai 28 giorni precedenti.

Tale modulo - che deve essere compilato in ogni sua parte - era stato inizialmente elaborato dalla Commissione europea e riportato in allegato alla Decisione 2007/230/CE del 12 aprile 2007. Sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L330/80 del 16 dicembre 2009, è stata pubblicata la Decisione della Commissione 2009//959/UE del 14 dicembre 2009 (All. 1), che sostituisce il modulo sopraindicato con quello riportato in allegato alla stessa decisione.

In particolare, il nuovo modulo è stato modificato mediante l'inserimento di informazioni e campi ulteriori rispetto a quelli previsti all'articolo 11, paragrafo 3, della Direttiva 2006/22/CE in modo che il conducente professionale possa essere in grado di documentare altre attività, diverse dalla guida, a cui può essere adibito.

Il nuovo modulo, infatti, oltre ai periodi di assenza del conducente per malattia, ferie e guida di un altro veicolo non rientrante nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 561/2006 (2), deve essere utilizzato anche per documentare ulteriori e diversi periodi di assenza (per congedo o recupero), nonché lo svolgimento di alcune specifiche attività lavorative non altrimenti registrabili dall'apparecchio di controllo in quanto il lavoratore mobile esegue un lavoro diverso dalla guida, ovvero si trova in posizione di disponibilità, in attesa di essere chiamato a condurre un veicolo.

In accordo con quanto stabilito con le linee guida diramate dalla Commissione Europea, nei casi in cui il rapporto di lavoro del conducente resta sospeso ovvero interrotto quali, ad esempio, la cassa integrazione, lo sciopero o la serrata, sarà possibile contrassegnare la casella “in congedo o recupero”.

Esclusivamente per le operazioni di autotrasporto condotte in ambito nazionale, e solo per i casi sopramenzionati di cassa integrazione, sciopero o serrata, è data facoltà alle imprese di non compilare il modulo sopraindicato.

La prova documentale di tali circostanze potrà essere fornita esibendo la comunicazione del datore di lavoro relativa al periodo di interruzione o di cassa integrazione, ovvero la corrispondente documentazione rilasciata da enti previdenziali. Tale documentazione dovrà essere tenuta a bordo del veicolo ed esibita ad ogni controllo.

(2) Come, ad esempio, nel caso di guida di un veicolo aziendale avente massa complessiva a pieno carico inferiore alle 3,5 tonnellate (autocarro c.d. piccolo o leggero) o avente una capienza inferiore ai 9 posti (minibus).

L'art. 9 del decreto legislativo n. 144/2008 ha introdotto nel nostro ordinamento l'obbligo dì tenere a bordo del veicolo il modulo stampato e quello di conservazione del modulo elettronico presso l'impresa di trasporto per un anno dalla scadenza del periodo cui si riferisce.

Il conducente tenuto al rispetto delle disposizioni del Regolamento (CE) n.
561/2006, deve essere in grado di esibire, in occasione di qualsiasi controllo sulla
strada, la documentazione relativa alle assenze sopraindicate per il periodo di tempo
dì cui all'articolo 15, paragrafo 7, del Regolaménto (CEE) n, 3821/85.
Salvo che il fatto costituisca reato e ferma restando l’applicazione delle
sanzioni di cui agli artt. 174, 178 e 179 del C.d.S., il conducente che non è in grado dì
esibire il documento al momento del controllo, soggiace alla sanzione amministrativa
prevista dall'art. 9, comma 4, del decreto legislativo n. 144/2008.
Alla stessa sanzione è soggetta anche l'impresa che non conserva il modulo
per il sopra indicato periodo di tempo (art. 9, comma 5 del medesimo decreto
legislativo n. 144/2008).
Alle violazioni predette, sebbene non contenute nel Codice della Strada, si
applicano le disposizioni del Titolo VI C.d.S. Inoltre, il lavoratore o l'impresa devono
essere invitate ad esibire le documentazione mancante entro 30 giorni successivi,
secondo le disposizioni dell' art. 180, comma 8, C.d.S. In caso di omessa esibizione
si applicano le sanzioni di cui al medesimo comma 8 dell'art. 180 C.d.S.
Le violazioni delle predette disposizioni devono essere, inoltre, segnalate
all'Ispettorato del Lavoro competente per territorio rispetto alla sede dell'impresa,
affinché possa compiere le opportune verifiche sulla regolarità dell'attività dei
lavoratori mobili.

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Circolare n. 300 A 918 10 108 13 8 del 20.01.2010.pdf)Circolare n. 300/A/918/10/108/13/8 del 20/1/2010
 
IT64 kB79

Tags: Trasporto Strada Trasporto

Ultimi inseriti

Mag 17, 2024 20

Rettifica regolamento (UE) 2024/1103 - 17.05.2024

Rettifica regolamento (UE) 2024/1103 - 17.05.2024 ID 21874 | 17.05.2024 Rettifica del regolamento (UE) 2024/1103 della Commissione, del 18 aprile 2024, recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche di progettazione… Leggi tutto
Mag 16, 2024 56

Legge 13 novembre 2008 n. 181

in News
Legge 13 novembre 2008 n. 181 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario. (GU n.268 del 15-11-2008) Collegati
Decreto-Legge 16 settembre 2008 n. 143
Leggi tutto
Mag 16, 2024 66

Decreto-Legge 16 settembre 2008 n. 143

in News
Decreto-Legge 16 settembre 2008 n. 143 Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario. (GU n.217 del 16-09-2008)________ Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L.13 novembre 2008, n. 181 (in G.U. 15/11/2008, n.268). ________ Aggiornamenti all'atto 15/11/2008 LEGGE… Leggi tutto
REACH Authorisation List
Mag 16, 2024 48

REACH Authorisation Decisions List / Last update: 15.05.2024

REACH Authorisation Decisions List / Last update: 15.05.2024 ID 21865 | Last update: 15.05.2024 REACH Authorisation Decisions List of authorisation decisions adopted on the basis of Article 64 of Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH). The list also includes reference to related documentation… Leggi tutto
UNI CEN TR 17911 2024
Mag 16, 2024 62

UNI CEN/TR 17911:2024 | Linee guida emissioni da sorgente fissa

UNI CEN/TR 17911:2024 | Linee guida emissioni da sorgente fissa ID 21864 | 16.05.2024 / Preview in allegato UNI CEN/TR 17911:2024 Emissioni da sorgente fissa - Linee guida per l'elaborazione di metodi di misurazione standardizzati - Raccomandazioni per la struttura e il contenuto La norma supporta… Leggi tutto

Ultimi Documenti Abbonati

UNI CEN TR 17911 2024
Mag 16, 2024 62

UNI CEN/TR 17911:2024 | Linee guida emissioni da sorgente fissa

UNI CEN/TR 17911:2024 | Linee guida emissioni da sorgente fissa ID 21864 | 16.05.2024 / Preview in allegato UNI CEN/TR 17911:2024 Emissioni da sorgente fissa - Linee guida per l'elaborazione di metodi di misurazione standardizzati - Raccomandazioni per la struttura e il contenuto La norma supporta… Leggi tutto
UNI EN 13557 2024
Mag 16, 2024 59

UNI EN 13557:2024 Apparecchi di sollevamento - Dispositivi di comando

UNI EN 13557:2024 Apparecchi di sollevamento - Dispositivi di comando ID 21863 | 16.05.2024 / Preview in allegato UNI EN 13557:2024 Apparecchi di sollevamento - Dispositivi e stazioni di comando La norma specifica i requisiti di progettazione in materia di salute e sicurezza per i dispositivi di… Leggi tutto
Procedure di utilizzo delle UDP nei cantieri di bonifica dell amianto
Mag 14, 2024 81

Procedure di utilizzo delle UDP nei cantieri di bonifica dell'amianto

Procedure di utilizzo delle UDP nei cantieri di bonifica dell'amianto ID 21855 | 14.05.2024 /In allegato Procedure di utilizzo delle unità di decontaminazione personale (UDP) nei cantieri di bonifica dell'amianto Nel corso di bonifiche in ambienti confinati di materiali contenenti amianto sia in… Leggi tutto
Abbandoni superficiali di manufatti in cemento amianto
Mag 14, 2024 75

Abbandoni superficiali di manufatti in cemento amianto

Abbandoni superficiali di manufatti in cemento amianto - misure di cautela per la rimozione ID 21853 | 14.05.2024 / In allegato Il d.lgs. 152/06 stabilisce che le disposizioni in materia di bonifica non si applicano all’abbandono dei rifiuti come disciplinato dalla parte quarta ditale decreto.… Leggi tutto