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ID 22098 | 20.06.2024
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1721 della Commissione, del 19 giugno 2024, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per l’omologazione del sistema di adattamento intelligente della velocità, del sistema di avviso della disattenzione e della stanchezza del conducente, del registratore di dati di evento, dell’interfaccia di installazione di dispositivi di tipo alcolock e del sistema di avviso avanzato di distrazione del conducente
GU L 2024/1721 del 20.6.2024
Entrata in vigore: 10.07.2024
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LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti di omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché di sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli, per quanto riguarda la loro sicurezza generale e la protezione degli occupanti dei veicoli e degli altri utenti vulnerabili della strada, che modifica il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 78/2009, (CE) n. 79/2009 e (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 631/2009, (UE) n. 406/2010, (UE) n. 672/2010, (UE) n. 1003/2010, (UE) n. 1005/2010, (UE) n. 1008/2010, (UE) n. 1009/2010, (UE) n. 19/2011,(UE) n. 109/2011, (UE) n. 458/2011, (UE) n. 65/2012, (UE) n. 130/2012,(UE) n. 347/2012, (UE) n. 351/2012, (UE) n. 1230/2012 e (UE) 2015/166 della Commissione, in particolare l’articolo 4, paragrafo 7,
considerando quanto segue:
(1) A norma dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2144, i veicoli a motore devono essere dotati di sistemi di adattamento intelligente della velocità, di sistemi di avviso della disattenzione e della stanchezza del conducente, di registratori di dati di evento, dell’interfaccia di installazione di dispositivi di tipo alcolock e di sistemi di avviso avanzato di distrazione del conducente. Al fine di garantire un’attuazione uniforme di tale regolamento, è opportuno individuare le informazioni pertinenti per l’omologazione di ciascuno di tali sistemi.
(2) È necessario garantire un approccio coerente, in particolare per quanto riguarda le informazioni specifiche pertinenti per l’omologazione di ciascuno dei sistemi da includere nella scheda informativa di cui all’articolo 24, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio e nel certificato di omologazione UE di cui all’articolo 28, paragrafo 1, del medesimo regolamento.
(3) Sono inoltre necessari modelli armonizzati dei documenti di omologazione per garantire chiarezza, prevedibilità e coerenza delle informazioni da fornire, riducendo di conseguenza gli oneri amministrativi sia per i costruttori che per le autorità di omologazione.
(4) Nel presente regolamento dovrebbero pertanto essere stabiliti i modelli dei documenti di omologazione per i sistemi di adattamento intelligente della velocità, i sistemi di avviso della disattenzione e della stanchezza del conducente, i registratori di dati di evento, l’interfaccia di installazione di dispositivi di tipo alcolock e i sistemi di avviso avanzato di distrazione del conducente.
(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del «Comitato tecnico - Veicoli a motore»,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1 Modelli di scheda informativa e di certificato di omologazione per quanto riguarda il sistema di adattamento intelligente della velocità
1. Il modello di cui all’allegato I, parte I, è utilizzato per la scheda informativa per l’omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda i sistemi di adattamento intelligente della velocità e per l’omologazione di tali sistemi come entità tecniche indipendenti.
2. Il modello di cui all’allegato I, parte II, è utilizzato per il certificato di omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda i sistemi di adattamento intelligente della velocità. Il modello di cui all’allegato I, parte III, è utilizzato per il certificato di omologazione dei sistemi di adattamento intelligente della velocità come entità tecniche indipendenti.
Articolo 2 Modelli di scheda informativa e di certificato di omologazione per quanto riguarda il sistema di avviso della disattenzione e della stanchezza del conducente
1. Il modello di cui all’allegato II, parte I, è utilizzato per la scheda informativa per l’omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda i sistemi di avviso della disattenzione e della stanchezza del conducente.
2. Il modello di cui all’allegato II, parte II, è utilizzato per il certificato di omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda i sistemi di avviso della disattenzione e della stanchezza del conducente.
Articolo 3 Modelli di scheda informativa e di certificato di omologazione per quanto riguarda il registratore di dati di evento
1. Il modello di cui all’allegato III, parte I, è utilizzato per la scheda informativa per l’omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda i registratori di dati di evento e per l’omologazione dei registratori di dati di evento come entità tecniche indipendenti.
2. Il modello di cui all’allegato III, parte II, è utilizzato per il certificato di omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda i registratori di dati di evento. Il modello di cui all’allegato III, parte III, è utilizzato per il certificato di omologazione dei registratori di dati di evento come entità tecniche indipendenti.
Articolo 4 Modelli di scheda informativa e di certificato di omologazione per quanto riguarda l’interfaccia di installazione di dispositivi di tipo alcolock
1. Il modello di cui all’allegato IV, parte I, è utilizzato per la scheda informativa per l’omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda l’interfaccia di installazione di dispositivi di tipo alcolock.
2. Il modello di cui all’allegato IV, parte II, è utilizzato per il certificato di omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda l’interfaccia di installazione di dispositivi di tipo alcolock.
Articolo 5 Modelli di scheda informativa e di certificato di omologazione per quanto riguarda il sistema di avviso avanzato di distrazione del conducente
1. Il modello di cui all’allegato V, parte I, è utilizzato per la scheda informativa per l’omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda i sistemi di avviso avanzato di distrazione del conducente.
2. Il modello di cui all’allegato V, parte II, è utilizzato per il certificato di omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda i sistemi di avviso avanzato di distrazione del conducente.
Articolo 6 Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
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Collegati
Disposizioni in materia di sicurezza stradale.
(GU n.175 del 29-07-2010 - SO n. 171)
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Aggiornamenti atto
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