Informazione tecnica HSE / 25 ° anno
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ID 20466 | 26.09.2023
Regolamento delegato (UE) 2023/2049 della Commissione del 14 luglio 2023 che modifica il regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i prodotti con aggiunta di mercurio soggetti a divieti di fabbricazione, importazione ed esportazione
GU L 236/2 del 26.9.2023
Entrata in vigore: 16.10.2023
__________
La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, sul mercurio, che abroga il regolamento (CE) n. 1102/2008, in particolare l’articolo 20,
considerando quanto segue:
(1) A norma dell’articolo 5 del regolamento (UE) 2017/852, l’esportazione, l’importazione e la fabbricazione nell’Unione di prodotti con aggiunta di mercurio di cui all’allegato II di detto regolamento è vietata a decorrere dalle date ivi stabilite, tranne che per i prodotti essenziali per impieghi militari o di protezione civile e i prodotti utilizzati per la ricerca, la taratura della strumentazione o destinati ad essere utilizzati come campione di riferimento.
(2) La convenzione di Minamata sul mercurio («convenzione») è stata conclusa dall’Unione con decisione (UE) 2017/939 del Consiglio ed è entrata in vigore il 16 agosto 2017. L’articolo 4, paragrafo 1, della convenzione vieta la fabbricazione, l’importazione o l’esportazione dei prodotti con aggiunta di mercurio di cui alla parte I dell’allegato A di detta convenzione dopo la data di eliminazione progressiva indicata per i prodotti in questione. L’articolo 4, paragrafo 8, della convenzione impone alla conferenza delle parti («COP») di esaminare l’allegato A della convenzione al più tardi cinque anni dopo l’entrata in vigore della stessa.
(3) L’Unione ha presentato proposte di modifica degli allegati A e B della convenzione mediante la decisione (UE) 2021/727 del Consiglio. Nella sua quarta riunione, tenutasi dal 21 al 25 marzo 2022, la COP ha adottato la decisione MC-4/3 che modifica la parte I dell’allegato A della convenzione inserendovi otto prodotti con aggiunta di mercurio. L’Unione ha sostenuto tale decisione mediante la decisione (UE) 2022/549 del Consiglio.
(4) L’allegato II, parte A, del regolamento (UE) 2017/852 elenca già gli estensimetri da usare nei pletismografi, che sono tra i prodotti con aggiunta di mercurio che la decisione MC-4/3 ha inserito nell’allegato A, parte I, della convenzione, e le lampade fluorescenti compatte con alimentatore integrato (CFL.i) per usi generali di illuminazione ≤ 30 watt con un tenore di mercurio superiore a 2,5 mg per bruciatore. Di conseguenza, per allineare il regolamento (UE) 2017/852 alla decisione MC-4/3, è necessario inserire sette prodotti con aggiunta di mercurio nell’allegato II, parte A, di detto regolamento: i) lampade fluorescenti compatte con alimentatore integrato (CFL.i) per usi generali di illuminazione ≤ 30 watt con un tenore di mercurio non superiore a 2,5 mg per bruciatore, ii) lampade fluorescenti a catodo freddo (CCFL) e lampade fluorescenti con elettrodo esterno (EEFL) di tutte le lunghezze per i display elettronici, iii) trasduttori, trasmettitori e sensori di pressione di fusione, iv) pompe da vuoto a mercurio, v) equilibratrici per pneumatici e pesi di equilibratura delle ruote, vi) pellicole e carta per fotografia, e vii) propellente per satelliti e veicoli spaziali.
(5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2017/852,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato II del regolamento (UE) 2017/852 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
...
ALLEGATO
L’allegato II, parte A, del regolamento (UE) 2017/852 è così modificato:
(1) è inserita la seguente voce 3 bis:
Prodotti con aggiunta di mercurio |
Data a decorrere dalla quale sono vietate l’esportazione, l’importazione, e la fabbricazione dei prodotti con aggiunta di mercurio |
3 bis. Lampade fluorescenti compatte con alimentatore integrato (CFL.i) per usi generali di illuminazione ≤ 30watt con un tenore di mercurio non superiore a 2,5 mg per bruciatore. |
31.12.2025 |
(2) è inserita la seguente voce 6 bis:
Prodotti con aggiunta di mercurio |
Data a decorrere dalla quale sono vietate l’esportazione, l’importazione, e la fabbricazione dei prodotti con aggiunta di mercurio |
6 bis. Lampade fluorescenti a catodo freddo (CCFL) e lampade fluorescenti con elettrodo esterno (EEFL) di tutte le lunghezze per i display elettronici non incluse nella voce 6. |
31.12.2025 |
(3) sono aggiunte le seguenti voci 10 e 11:
Prodotti con aggiunta di mercurio |
Data a decorrere dalla quale sono vietate l’esportazione, l’importazione, e la fabbricazione dei prodotti con aggiunta di mercurio |
10. I seguenti dispositivi di misurazione elettrici ed elettronici, tranne quelli installati in attrezzature su larga scala o quelli utilizzati per misurazioni di alta precisione qualora non siano disponibili alternative adeguate prive di mercurio: a) trasduttori di pressione di fusione; b) trasmettitori di pressione di fusione; c) sensori di pressione di fusione. |
31.12.2025 |
11. Altri prodotti con aggiunta di mercurio: a) pompe da vuoto a mercurio; b) equilibratrici per pneumatici e pesi di equilibratura delle ruote; c) pellicole e carta per fotografia; d) propellente per satelliti e veicoli spaziali. |
31.12.2025 |
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