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Interpello ambientale 06.09.2023 - Procedimenti sanzionatori A.I.A.

ID 20354 | | Visite: 1723 | News ambientePermalink: https://www.certifico.com/id/20354

Interpello ambientale 06 09 2023   Procedimenti sanzionatori A I A

Interpello ambientale 06.09.2023 - Procedimenti sanzionatori A.I.A. 

ID 20354 | 07.09.2023 / In allegato Testo interpello Ambientale 

L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di inoltrare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Una possibilità riconosciuta a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o province autonome.

TUA | Testo Unico Ambiente
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Art. 3-septies (Interpello in materia ambientale)

1. Le regioni,le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le citta' metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attivita' di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da piu' soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica puo' fornire un'unica risposta.

2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformita' all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito internet istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Tutti gli interpelli ambientali

Interpello ambientale 06.09.2023

Oggetto: riscontro all’interpello ambientale, ai sensi dell’art. 3 septies del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, su applicabilità art. 29-quattuordecies comma 7 a procedimenti sanzionatori A.I.A. zootecniche provinciali anni 2017 - 2018

Con riferimento all’interpello ambientale proposto da codesta Provincia con nota che si riscontra, si riportano di seguito gli elementi di risposta, definiti anche a seguito dello specifico confronto nell’ambito del Coordinamento di cui all’articolo 29.quinquies, del D.lgs. 152/2006, tenutosi il 12 luglio 2023.

QUESITO

Con istanza di interpello formulata ai sensi dell’articolo 3-septies del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, la Provincia di Pavia ha chiesto se debba considerarsi inottemperanza, ai sensi dell’art. 29-decies comma 1 del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, sanzionabile ai sensi dell’art. 29 quattuordecies, comma 7 del medesimo Decreto, il mancato invio della comunicazione di avvenuto adeguamento anche nel caso in cui essa si riferisce ad un provvedimento di riesame con valenza di rinnovo che si è limitato a confermare il quadro autorizzativo dell’AIA preesistente. Nello specifico il riferimento è a installazioni costituite da allevamenti intensivi soggette ad autorizzazione integrata ambientale (AIA).

Il quesito riveste carattere generale, anche perché (nonostante il fatto che la casistica di fatto può occorrere solo per installazioni semplici, quali gli allevamenti) i relativi esiti costituiscono un precedente con riferimento ad ogni categoria di attività soggetta ad AIA.

RIFERIMENTI NORMATIVI

A partire dal 2005 (decreto legislativo 59/2005) la normativa italiana prevede espressamente che in esito alla emanazione di un provvedimento di autorizzazione integrata ambientale il gestore sia tenuto a comunicare all’autorità competente la sua intenzione di dare attuazione a quanto previsto nell’autorizzazione. Tale disposizione attualmente è contenuta nell’art. 29.decies, comma 1, del D.lgs. 152/2006, che recita: “il gestore prima di dare attuazione a quanto previsto dall’autorizzazione integrata ambientale ne dà comunicazione all’autorità competente”.

La norma, inoltre, prevede una specifica sanzione amministrativa per la violazione di tale obbligo (art. 29.quatuordecies, comma 7, del D.lgs. 152/2006).

Va peraltro osservato che tale obbligo è genericamente riferito all’AIA, e pertanto non è chiaro se esso si applichi solo al primo rilascio di tale autorizzazione, ovvero anche ai suoi successivi aggiornamenti.

In proposito pare utile osservare che la norma cita espressamente le procedure relative al primo rilascio da applicare anche per i procedimenti di riesame avviati d’ufficio (art. 29.octies, comma 10, del D.lgs. 152/2006) e per i procedimenti di modifica sostanziale su istanza del gestore (art. 29.nonies, comma 2), senza fare alcuno specifico riferimento al citato articolo 29.decies, comma 1

Comunque, l’obbligo pare riferirsi alla “attuazione” dell’AIA, circostanza che fa dubitare che possano ritenersi interessati provvedimenti successivi che si limitano a confermare l’autorizzazione senza modificarla, considerato che essi non richiedono al gestore l’attuazione di nulla di diverso da quanto già attuava in forza del precedente titolo autorizzativo.

Pare, infine, pertinente rammentare che ai sensi dell’articolo 29.octies, comma 11, del D.lgs. 152/2006, nelle more della conclusione del procedimento di riesame mantiene piena vigenza la preesistente autorizzazione.

CONSIDERAZIONI

Nel caso in specie pare necessario richiamare la ratio sottesa dalla norma.

L’AIA è una autorizzazione, rilasciata su istanza di parte, il cui rispetto è necessario per l’esercizio di alcune attività produttive. Essa, pertanto, di per sé non pone alcun obbligo al richiedente ove egli (ad esempio in considerazione della gravosità delle condizioni autorizzative, o di mutate condizioni di mercato) non decida di esercire l’attività. L’AIA, difatti, non contiene vere e proprie “prescrizioni”, ma piuttosto “condizioni” cui il gestore deve (liberamente) assoggettarsi se (e solo se) intende esercire l’attività.

D’altra parte, l’esercizio delle attività autorizzate attiva una serie di adempimenti in capo alla Pubblica Amministrazione (ad esempio in materia di controlli) e pertanto è chiara l’esigenza di definire in maniera certa la data di inizio di validità dell’AIA (che come detto non può essere decisa nel provvedimento, poiché richiede una concettualmente successiva scelta del gestore).

In linea con tale logica è stata prevista la comunicazione di cui all’articolo 29.decies, comma 1, del D.lgs. 152/2006, quale primo (e propedeutico) passo per poter avviare la verifica del rispetto delle condizioni autorizzative.

Trattandosi di un adempimento attuativo, e non di un requisito procedurale per la definizione del provvedimento, appare del tutto logico che il legislatore non abbia ritenuto pertinente fare riferimento a tale comunicazione nello specificare i requisiti procedurali da applicare nel caso di riesami avviati d’ufficio e di modifiche sostanziali.

Seguendo la ratio indicata, appare con tutta evidenza la necessità che ogniqualvolta un provvedimento determini l’introduzione di nuove o mutate condizioni autorizzative, il gestore debba provvedere a confermare la sua intenzione ad assoggettarsi a tali mutate condizioni.

Resta, invece, qualche dubbio sulla reale necessità di tale comunicazione nel caso in cui il provvedimento, in particolare nel caso di riesame con valenza di rinnovo, non introduca alcuna modifica alle condizioni autorizzative e pertanto il gestore non debba dare attuazione ad alcunché da comunicare preventivamente, né la P.A. debba programmare nulla di diverso (in particolare in materia di controlli) da quanto già programmato nelle more del rinnovo.

Per completezza di informazione si osserva che nei provvedimenti di AIA statale è sempre riportato, se pertinente, un richiamo all’obbligo di effettuare la citata comunicazione ex art. 29.decies, comma 1, del D.lgs. 152/2006, specificando un termine per la sua effettuazione.

RISPOSTA ALL’INTERPELLO

Alla luce di quanto esposto è possibile formulare la seguente risposta al quesito posto con l’interpello in oggetto.

Quesito 1 - Si chiede l’espressione di un parere sull’obbligo di invio della comunicazione prevista all’articolo 29 decies, comma 1, del D.lgs. 152/2006, da parte di Aziende zootecniche in A.I.A., anche in caso di Autorizzazioni Integrate Ambientali successive alla prima non comportanti modifiche sostanziali

La comunicazione di cui all’articolo 29.decies, comma 1, del D.lgs. 152/2006 è doverosa non solo in caso di primo rilascio dell’AIA, ma anche nel caso di successivo aggiornamento, riesame o modifica del provvedimento che definisca nuove o mutate condizioni, e in particolare richieda la attuazione di adempimenti non già previsti.

Ciò si rende necessario per assicurare con certezza la data dalla quale il nuovo regime autorizzativo è applicato alla installazione.

Si riconosce, peraltro, che nel caso in cui il nuovo provvedimento di riesame non preveda alcuna modifica delle condizioni autorizzative, e in particolare non richiede la attuazione di nulla di diverso da quanto già attuato o in corso di attuazione in ottemperanza della previgente autorizzazione, individuare con certezza la data dalla quale si applica il nuovo regime autorizzativo è del tutto ultroneo (alla luce di quanto disposto dall’articolo 29.octies, comma 11, del D.lgs. 152/2006) e il citato obbligo di comunicazione può ritenersi già assolto in quanto la “attuazione di quanto previsto dall’autorizzazione” è intervenuta ben prima del rilascio del provvedimento, ed è stata già a suo tempo oggetto di una preventiva comunicazione.

Comunque, per evitare possibili dubbi interpretativi, si raccomanda che il provvedimento riporti sempre (ove appropriato) un richiamo agli obblighi di cui il citato art. 29.decies, comma 1, del D.lgs. 152/2006, fissando un termine per l’effettuazione della relativa comunicazione.

Fonte: MASE

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