Regolamento di esecuzione (UE) 2018/125

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/125
della Commissione del 24 gennaio 2018 che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica...
ID 20095 | 03.08.2023 / In allegato
Nell’ambito del Progetto “Mettiamoci in RIGA”, la Direzione Generale Uso Sostenibile del Suolo e delle Risorse Idriche (DG USSRI) del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha prodotto, tra le varie attività di intervento della Linea L3, le Linee Guida sull’applicazione del principio comunitario “chi inquina paga". Il Ministero e la Direzione hanno voluto fornire un ulteriore strumento a supporto degli Enti coinvolti nei procedimenti di bonifica dei Siti di Interesse Nazionale (SIN), nell’ambito dei procedimenti ex art 244 del Codice Ambientale.
Il documento è strategico e fondamentale non solo per le Province e, in generale, per i soggetti competenti, ma anche per il Ministero, il quale ha chiaramente voluto porre sotto i riflettori i procedimenti “244”, in quanto indispensabili per una gestione efficace dei procedimenti di bonifica nei SIN. Un lavoro impegnativo, portato avanti dal gruppo di lavoro della Linea L3, di costruzione di un rapporto proficuo con le Amministrazioni Provinciali e Regionali finalizzato al rafforzamento della governance ambientale, espressamente voluto dalla Direzione e dal Progetto.
“Mettiamoci in RIGA” e “CreiamoPA” sono i due Progetti su fondi comunitari con i quali il MASE ha voluto realizzare una strategia complessiva di rafforzamento della capacità amministrativa, dell’efficienza della Pubblica Amministrazione e della governance multilivello.
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1. Le pubbliche amministrazioni che nell'esercizio delle proprie funzioni individuano siti nei quali accertino che i livelli di contaminazione sono superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione, ne danno comunicazione alla regione, alla provincia e al comune competenti.
2. La provincia, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, dopo aver svolto le opportune indagini volte ad identificare il responsabile dell'evento di superamento e sentito il comune, diffida con ordinanza motivata il responsabile della potenziale contaminazione a provvedere ai sensi del presente titolo.
3. L'ordinanza di cui al comma 2 e' comunque notificata anche al proprietario del sito ai sensi e per gli effetti dell'articolo 253.
4. Se il responsabile non sia individuabile o non provveda e non provveda il proprietario del sito ne' altro soggetto interessato, gli interventi che risultassero necessari ai sensi delle disposizioni di cui al presente titolo sono adottati dall'amministrazione competente in conformita' a quanto disposto dall'articolo 250.
Fonte: MASE
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