Slide background
Certifico: Informazione tecnica HSE / 25° anno

/ Documenti disponibili: 43.348
/ Totale documenti scaricati: 30.045.853

Vedi Abbonamenti, Prodotti tecnici e Software 2025

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
 
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile




/ Documenti disponibili: 43.348 *

/ Totale documenti scaricati: 30.045.853 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.348 *

/ Totale documenti scaricati: 30.045.853 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.348 *

/ Totale documenti scaricati: 30.045.853 *


Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.348 *

/ Totale documenti scaricati: 30.045.853 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.348 *

/ Totale documenti scaricati: 30.045.853 *


Vedi Abbonamenti Promo 2022

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.


Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2022
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021








Europe, Rome

Interpello ambientale 05.05.2023 - VIA impianti fotovoltaici in aree dei SIN

ID 19796 | | Visite: 2553 | News ambientePermalink: https://www.certifico.com/id/19796

Interpello ambientale 05 052023   VIA impianti fotovoltaici in aree dei SIN

Interpello ambientale 05.05.2023 - VIA impianti fotovoltaici in aree dei SIN

ID 19796 | 12.06.2023 / In allegato Testo interpello Ambientale 

L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di inoltrare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Una possibilità riconosciuta a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o province autonome.

TUA | Testo Unico Ambiente
.
..

Art. 3-septies (Interpello in materia ambientale)

1. Le regioni,le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le citta' metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attivita' di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da piu' soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica puo' fornire un'unica risposta.

2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformita' all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito internet istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Tutti gli interpelli ambientali

Interpello ambientale 05.05.2023

Oggetto: Indicazioni in merito a interpello ex art. 3-septies del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 corretta interpretazione dell’art. 31 c. 7-bis del D.L. del 31/05/2021 n. 77, convertito in legge con L. 29/07/2021, n. 108, in merito all’innalzamento delle soglie per la verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale, di cui alla lettera b) del punto 2 dell'allegato IV alla parte seconda del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152.

Con riferimento a quanto indicato in oggetto codesta Regione, con nota prot. 2127 del 20 gennaio 2023 acquisita in pari data al protocollo della scrivente al n. 8559/MiTE del 20 gennaio 2023 ha formulato istanza di interpello ambientale ex art. 3-septies del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, avente ad oggetto il disposto di cui all’art. 31 c.7-bis del D.L. del 31/05/2021 n. 77, così come modificato dalla sua legge di conversione n. 108 del 29.07.2021 che individua le aree e i siti per cui le soglie per la verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale, di cui alla lettera b) del punto 2 dell'allegato IV alla parte seconda del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, sono elevate a 10 MW.

In particolare, il citato comma 7-bis stabilisce che: “Per la costruzione e l'esercizio di impianti fotovoltaici nonché delle opere connesse indispensabili alla costruzione e all'esercizio di tali impianti all'interno delle aree dei siti di interesse nazionale, in aree interessate da impianti industriali per la produzione di energia da fonti convenzionali ovvero in aree classificate come industriali, le soglie di cui alla lettera b) del punto 2 dell'allegato IV alla parte seconda del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, per la verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 19 del medesimo decreto si intendono elevate a 10 MW”.

Nello specifico Codesta Regione ha chiesto di voler chiarire se, l’innalzamento della suddetta soglia sia prevista per le aree interessate da impianti industriali per la produzione di energia da fonti convenzionali ovvero in aree classificate come industriali, ricadenti contestualmente all’interno di siti di interesse nazionale, oppure se le tre condizioni riportate nel dettato normativo in parola debbano intendersi alternative l’una all’altra. In conseguenza di questa eventuale seconda possibile interpretazione, la soglia per la verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale per gli impianti fotovoltaici dovrebbe intendersi elevata a 10 MW in tutte le aree interessate da impianti industriali per la produzione di energia da fonti convenzionali, e/o in tutte le aree industriali, indipendentemente dal contestuale interessamento di siti di interesse nazionale.

Tutto ciò premesso, la norma nel suo tenore letterale individua tre diverse fattispecie per le quali è previsto l’innalzamento della soglia a 10 MW per la verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale per gli impianti fotovoltaici indipendentemente dal contestuale interessamento di siti di interesse nazionale.

Fonte: MASE

Collegati

Tags: Ambiente Energy Abbonati Ambiente Interpello ambientale

Ultimi inseriti

Mag 21, 2025 24

Decreto ministeriale 5 agosto 2016 n. 270

Decreto ministeriale 5 agosto 2016 n. 270 ID 24002 | 21.05.2025 Individuazione delle reti ferroviarie rientranti nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, per le quali sono attribuite alle Regioni le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione. (GU… Leggi tutto
Mag 21, 2025 24

Decreto ministeriale 09 maggio 2025 n. 107

Decreto ministeriale 09 maggio 2025 n. 107 ID 24001 | 21.05.2025 Modifiche all'Allegato A del decreto ministeriale 5 agosto 2016 n. 270 “Individuazione delle reti ferroviarie rientranti nell’ambito di applicazione del D.lgs. n. 112 del 15 luglio 2015 e per le quali sono attribuite alle Regioni le… Leggi tutto
Rapporto Annuale ISTAT 2025
Mag 21, 2025 26

Rapporto Annuale ISTAT 2025

in News
Rapporto Annuale ISTAT 2025 / La situazione del Paese ID 19950 | 10.07.2023 / In allegato (Mercoledì 21 maggio alle ore 11.00 a Palazzo Montecitorio) Giunto alla trentatreesima edizione, il Rapporto annuale 2025 illustra i cambiamenti economici, demografici e sociali dell’anno appena trascorso,… Leggi tutto
Mag 20, 2025 74

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/912

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/912 / Piano nazionale di ripristino della natura ID 23995 | 20.05.2025 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/912 della Commissione, del 19 maggio 2025, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto… Leggi tutto
Mag 19, 2025 140

Decreto 8 maggio 2025

in News
Decreto 8 maggio 2025 ID 23993 | 19.05.2025 Decreto 8 maggio 2025Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni e integrazioni. Inserimento nella… Leggi tutto

Ultimi Documenti Abbonati