Regolamento (UE) 2023/915
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Regolamento (UE) 2023/915 / Tenori massimi di alcuni contaminanti negli alimenti - Consolidato 22.07.2024
ID 19565 | Update 07.10.2024
Regolamento (UE) 2023/915 della Commissione del 25 aprile 2023 relativo ai tenori massimi di alcuni contaminanti negli alimenti e che abroga il regolamento (CE) n. 1881/2006
(GU L 119/103 del 5.5.2023)
Entrata in vigore: 25.05.2023
- M1 Regolamento (UE) 2023/1510 della Commissione del 20 luglio 2023 (GU L 184 21 21.7.2023)
- M2 Regolamento (UE) 2024/1002 della Commissione del 4 aprile 2024 (GU L 1002 1 5.4.2024)
- M3 Regolamento (UE) 2024/1022 della Commissione dell’8 aprile 2024 (GU L 1022 1 9.4.2024)
- M4 Regolamento (UE) 2024/1038 della Commissione del 9 aprile 2024 (GU L 1038 1 10.4.2024)
- M5 Regolamento (UE) 2024/1683 della Commissione del 17 giugno 2024 (GU L 1683 1 18.6.2024)
- M6 Regolamento (UE) 2024/1756 della Commissione del 25 giugno 2024 (GU L 1756 1 26.6.2024)
- M7 Regolamento (UE) 2024/1808 della Commissione del 1o luglio 2024 (GU L 1808 1 2.7.2024) - Consolidato 22.07.2024
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Articolo 1 Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
a) «alimento»: un alimento quale definito all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio;
b) «operatore del settore alimentare»: un operatore del settore alimentare quale definito all'articolo 3, punto 3), del regolamento (CE) n. 178/2002;
c) «immissione sul mercato»: l'immissione sul mercato quale definita all'articolo 3, punto 8), del regolamento (CE) n. 178/2002;
d) «consumatore finale»: un consumatore finale quale definito all'articolo 3, punto 18), del regolamento (CE) n. 178/2002;
e) «trasformazione»: il trattamento quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, lettera m), del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio;
f) «prodotti non trasformati»: i prodotti non trasformati quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, lettera n), del regolamento (CE) n. 852/2004; e
g) «prodotti trasformati»: i prodotti trasformati quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, lettera o), del regolamento (CE) n. 852/2004.
Articolo 2 Norme generali
1. Gli alimenti di cui all'allegato I non sono immessi sul mercato e non sono impiegati come materie prime negli alimenti o come ingredienti di alimenti qualora contengano un contaminante in una quantità superiore al tenore massimo stabilito nel medesimo allegato.
2. Gli alimenti che rispettano i tenori massimi stabiliti nell'allegato I non sono miscelati con alimenti in cui tali tenori massimi siano superati.
3. I tenori massimi stabiliti nell'allegato I si applicano agli alimenti come immessi sul mercato e alla parte commestibile degli alimenti in questione, salvo quanto diversamente indicato nel medesimo allegato.
4. Nei sistemi in cui la produzione e la trasformazione dei cereali sono integrate in modo che tutti i lotti entranti siano puliti, selezionati e trasformati nello stesso stabilimento, i tenori massimi si applicano ai cereali non trasformati nella fase della catena di produzione precedente la prima trasformazione.
Articolo 3 Alimenti essiccati, diluiti, trasformati e composti
1. Qualora nell'allegato I non siano stabiliti tenori massimi specifici a livello di Unione per gli alimenti essiccati, diluiti, trasformati o composti (vale a dire costituiti da più di un ingrediente), nell'applicare a tali alimenti i pertinenti tenori massimi di cui al medesimo allegato si tiene conto degli aspetti seguenti:
a) modifiche della concentrazione del contaminante causate dai processi di essiccazione o di diluizione;
b) modifiche della concentrazione del contaminante causate dalla trasformazione;
c) le proporzioni relative degli ingredienti nel prodotto;
d) il limite analitico di quantificazione.
2. Qualora l'autorità competente effettui un controllo ufficiale, l'operatore del settore alimentare fornisce e giustifica i fattori specifici di concentrazione, diluizione o trasformazione relativi alle operazioni di essiccazione, diluizione o trasformazione in questione, o i fattori specifici di concentrazione, diluizione o trasformazione per gli alimenti essiccati, diluiti, trasformati o composti in questione, come pure la proporzione degli ingredienti impiegati per le operazioni di miscelazione in questione.
Qualora l'operatore del settore alimentare non fornisca il fattore di concentrazione, diluizione o trasformazione necessario o qualora l'autorità competente ritenga tale fattore inidoneo alla luce della giustificazione, è l'autorità competente stessa a definire il fattore in base alle informazioni disponibili, perseguendo nel contempo l'obiettivo della massima tutela della salute pubblica.
3. Qualora nell'allegato I non siano stabiliti tenori massimi specifici a livello di Unione per gli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, per tali alimenti gli Stati membri possono prevedere tenori massimi più rigorosi.
Articolo 4 Divieto di detossificazione
Gli alimenti contenenti contaminanti di cui all'allegato I non possono essere sottoposti a detossificazione mediante trattamenti chimici.
[...]
Articolo 9 Abrogazione
Il regolamento (CE) n. 1881/2006 è abrogato.
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II.
Articolo 10 Misure transitorie
1. Gli alimenti che sono stati legalmente immessi sul mercato anteriormente alle date di cui alle lettere da a) a k) possono rimanere sul mercato fino al termine minimo di conservazione o fino alla data di scadenza:
a) 19 settembre 2021 per quanto riguarda i tenori massimi di alcaloidi tropanici negli alimenti per la prima infanzia e negli alimenti trasformati a base di cereali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia contenenti granturco o relativi prodotti derivati di cui all'allegato I, punto 2.2.1;
b) 1° gennaio 2022 per quanto riguarda i tenori massimi di sclerozi della Claviceps spp e di alcaloidi della Claviceps spp. di cui all'allegato I, punto 1.8;
c) 3 maggio 2022 per quanto riguarda i tenori massimi di mercurio di cui all'allegato I, punto 3.3;
d) 1° luglio 2022 per quanto riguarda i tenori massimi di alcaloidi oppiacei di cui all'allegato I, punto 2.5;
e) 1° settembre 2022 per quanto riguarda i tenori massimi di alcaloidi tropanici di cui all'allegato I, punti da 2.2.2 a 2.2.9;
f) 1° gennaio 2023 per quanto riguarda i tenori massimi di ocratossina A di cui all'allegato I, punto 1.2;
g) 1° gennaio 2023 per quanto riguarda i tenori massimi di acido cianidrico di cui all'allegato I, punto 2.3;
h) 1° gennaio 2023 per quanto riguarda i tenori massimi della somma di Δ9-THC e Δ9-THCA di cui all'allegato I, punto 2.6;
i) 1° gennaio 2023 per quanto riguarda i tenori massimi della somma di diossine e della somma di diossine e policlorobifenili diossina-simili di cui all'allegato I, punti 4.1.1, 4.1.2, 4.1.11 e 4.1.12;
j) 1° gennaio 2023 per quanto riguarda i tenori massimi della somma di sostanze perfluoroalchiliche di cui all'allegato I, punto 4.2;
k) 26 marzo 2023 per quanto riguarda i tenori massimi di arsenico di cui all'allegato I, punto 3.4.
2. Gli alimenti che sono stati legalmente immessi sul mercato prima del 1° luglio 2022 possono rimanere sul mercato fino al 31 dicembre 2023 per quanto riguarda i tenori massimi di alcaloidi pirrolizidinici di cui all'allegato I, punto 2.4.
3. L'onere della prova della data dell'immissione legale dei prodotti sul mercato incombe all'operatore del settore alimentare.
Articolo 11 Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
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