Conversione DL PNRR 3: Novità ambientali / Note
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Conversione DL PNRR 3: Novità ambientali / Note
ID 19470 | 22.04.2023 / Note in allegato
Pubblicata nella GU n. 94 del 21 aprile 2023 la Legge 21 aprile 2023 n. 41 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Disposizioni concernenti l'esercizio di deleghe legislative, in vigore dal 22 aprile 2023.
Principali novità ambientali:
- Terre e rocce da scavo
La legge di conversione contiene disposizioni che delegano il MinAmbiente ad approvare, entro il 19 Ottobre 2023, un regolamento sostitutivo del Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, che dovrà razionalizzare e semplificare la gestione e l'utilizzo delle terre e rocce da scavo.
Il regolamento definirà:
- la gestione delle terre e delle rocce da scavo qualificate "sottoprodotto";
- il deposito temporaneo delle terre e rocce qualificate come rifiuti e
- i casi in cui tali materiali non siano "rifiuti.
La Legge 21 aprile 2023 n. 41 aggiunge che dovranno essere introdotte anche semplificazioni per i cantieri di micro-dimensioni.
Art. 48. Disposizioni per la disciplina delle terre e delle rocce da scavo
1. Al fine di assicurare il rispetto delle tempistiche di attuazione del PNRR per la realizzazione degli impianti, delle opere e delle infrastrutture ivi previste, nonché per la realizzazione degli impianti necessari a garantire la sicurezza energetica, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e sentito il Ministro della salute, adotta, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto avente ad oggetto la disciplina semplificata per la gestione delle terre e delle rocce da scavo, con particolare riferimento:
a) alla gestione delle terre e delle rocce da scavo qualificate come sottoprodotti ai sensi dell’articolo 184 -bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provenienti da cantieri di piccole dimensioni, di grandi dimensioni e di grandi dimensioni non assoggettati a VIA o ad AIA, compresi quelli finalizzati alla costruzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture;
b) ai casi di cui all’articolo 185, comma 1, lettera c) , del decreto legislativo n. 152 del 2006, di esclusione dalla disciplina di cui alla parte quarta del medesimo decreto del suolo non contaminato e di altro materiale allo stato naturale escavato;
c) alla disciplina del deposito temporaneo delle terre e delle rocce da scavo qualificate come rifiuti;
d) all’utilizzo nel sito di produzione delle terre e delle rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti;
e) alla gestione delle terre e delle rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica;
e -bis) ad ulteriori disposizioni di semplificazione per i cantieri di micro-dimensioni, per i quali è attesa una produzione di terre e rocce non superiore a 1.000 metri cubi;
f) alle disposizioni intertemporali, transitorie e finali. 2. Il decreto di cui al comma 1, in attuazione e adeguamento ai principi e alle disposizioni della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, disciplina le attività di gestione delle terre e rocce da scavo, assicurando adeguati livelli di tutela ambientale e sanitaria e garantendo controlli efficaci, al fine di razionalizzare e semplificare le modalità di utilizzo delle stesse, anche ai fini della piena attuazione del PNRR.
3. A partire dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 sono abrogati l’articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120.
- Programmi sperimentali di controllo e tracciamento dei veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti derivanti dalle attività di spurgo dei pozzi neri e dei pozzetti stradali
Tra le altre novità introdotte dalla legge di conversione, la possibilità per le Regioni avviare programmi sperimentali, massimo 12 mesi, di controllo e tracciamento dei veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti derivanti dalle attività di spurgo dei pozzi neri e dei pozzetti stradali, tracciandoli anche con sistemi GPS.
Art. 52. Disposizioni in materia di interventi di risanamento ambientale
5-ter. Al fine di prevenire condotte illecite nello smaltimento dei fanghi sul territorio, per un periodo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni possono avviare programmi sperimentali di controllo e tracciamento dei veicoli adibiti al trasporto specifico dello spurgo dei pozzi neri e pozzetti stradali, anche attraverso l’utilizzo di tecnologia GPS. All’implementazione dei programmi di cui al periodo precedente le regioni provvedono nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente sui rispettivi bilanci, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
- Semplificazioni per realizzare impianti a fonti rinnovabili
Il provvedimento introduce anche semplificazioni per realizzare impianti a fonti rinnovabili (in particolare fotovoltaico ed eolico) a certe condizioni anche evitando le valutazioni di impatto ambientale, modificata la disciplina sul contributo RAEE per i pannelli fotovoltaici Dlgs 49/2014 e previsto l'obbligo per la P.a. di pubblicare sul proprio sito internet gli affidamenti in house sopra la soglia comunitaria, dei quali va informata anche l'Autorità anticorruzione.
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