Codice Prevenzione Incendi: Status

Codice Prevenzione Incendi: Status Agosto 2025
ID 8658 | Update Rev. 21.0 del 27.08.2025 | Fonte CCTS/altri
Changelog (allegato) degli aggiornamenti al Codice di Prevenzione Incendi (DM 3 agosto 2015 c...
1. Con sentenza del 10\5\2013 la Corte di Appello di Brescia, in riforma della sentenza di primo grado, assolveva T.A. e T.C. dal delitto di lesioni colpose in danno del lavoratore G.G. per non aver commesso il fatto; con la medesima sentenza veniva confermata, invece, la condanna di T.S..
Agli imputati era stato addebitato di avere, in qualità presidente del c.d.a. della s.r.l. "F.P.T. T." T.A., di componente del c.d.a. T.C. e di componente del consiglio di amministrazione, delegato alla prevenzione e sicurezza sul lavoro il T.S., cagionato al dipendente G.G. lesioni personali gravi consistite in trauma all'emivolto destro e ustioni di II e III grado al volto e collo, lesioni guarite in complessivi giorni 48. In particolare, mentre il lavoratore, al fine di effettuare alcune regolazioni, si trovava all'interno dell'area di azione del braccio robotico collegato alla pressa orizzontale marca "Idra" 225T (area perimetrata da una difesa in rete metallica cui si accedeva attraverso un cancelletto), dopo aver messo in modalità "manuale" l'operatività della macchina e dopo aver aperto il cancelletto di ingresso, veniva colpito dal movimento improvviso del braccio robotico a causa del cattivo funzionamento del dispositivo di sicurezza artigianalmente assemblato e installato, volto ad impedire i movimenti del robot in caso di cancelletto aperto.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, lamentando :
2.1. il difetto di motivazione in ordine alla durata della malattia, 41 giorni, valutata sulla base di un "referto di infortunio" senza alcun ulteriore approfondimento specifico;
2.2. il difetto di motivazione sulla sussistenza del nesso causale tra la condotta dell'imputato e l'evento, tenuto conto che l'incidente era accaduto ad un operaio esperto che da tempo lavorava presso lo stesso macchinario. La qualità di consigliere delegato da sola non poteva costituire ragione per ritenere l'esistenza del rapporto causale.
2.3. la omessa valutazione della possibilità che l'incidente fosse riconducibile ad una condotta gravemente imprudente della vittima, idonea ad interrompere il nesso causale.

ID 8658 | Update Rev. 21.0 del 27.08.2025 | Fonte CCTS/altri
Changelog (allegato) degli aggiornamenti al Codice di Prevenzione Incendi (DM 3 agosto 2015 c...
Direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011 , che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e d...

ID 21310 | 06.02.2024
The 2007 Recommendations of the International Commission on Radiological Protection (ICRP, 2007) introduced ch...
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024