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Modifiche del regolamento su macchine, impianti e apparecchi soggetti a verifiche periodiche.
Art. 1
1. I commi 1 e 2 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Provincia 8 marzo 2012, n. 7, sono così sostituiti:
«1. La dichiarazione di messa in esercizio dell’attrezzatura o dell’impianto, ove prescritta, è effettuata, per conto del datore di lavoro o dell’utilizzatore, dal produttore, venditore, installatore, noleggiatore o concedente in uso all'atto della materiale consegna dell’attrezzatura o dell’impianto stesso.
2. Il datore di lavoro che intende mettere in esercizio l’attrezzatura o l’impianto in un momento successivo deve avvisare l’utilizzatore, il produttore, il venditore, l’installatore, il noleggiatore o il concedente in uso e provvedere direttamente alla dichiarazione di messa in esercizio dell’attrezzatura o dell’impianto.»
2. Il comma 4 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Provincia 8 marzo 2012, n. 7, è così sostituito: «4. In occasione della prima verifica periodica, il soggetto all'uopo incaricato, di seguito denominato verificatore, compila, ove prevista, la scheda tecnica di identificazione, che costituisce parte integrante della documentazione dell’attrezzatura o dell’impianto.»
3. Nel secondo periodo del comma 5 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Provincia 8 marzo 2012, n. 7, dopo le parole «caratteristiche principali dell’attrezzatura» sono aggiunte le parole «o dell’impianto».
...segue in allegato

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