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Europe, Rome

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2503

ID 18417 | | Visite: 2696 | Legislazione HACCPPermalink: https://www.certifico.com/id/18417

Regolamento di esecuzione UE 2022 2503

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2503

ID 18417 | 20.12.2022

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2503 della Commissione del 19 dicembre 2022 che modifica e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 per quanto riguarda le modalità pratiche per l’esecuzione dei controlli ufficiali sui molluschi bivalvi vivi e sui prodotti della pesca o in relazione alle radiazioni UV

GU L 325/58 del 20.12.2022

Entrata in vigore: 09.01.2023

_______

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali), in particolare l’articolo 18, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) 2017/625 disciplina l’esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali effettuati dalle autorità competenti degli Stati membri al fine di verificare la conformità alla normativa dell’Unione nel settore, tra gli altri, della sicurezza alimentare in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione. Esso prevede in particolare l’esecuzione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano.

(2) Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione stabilisce modalità pratiche uniformi per l’esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625.

(3) L’articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 stabilisce gli obblighi del veterinario ufficiale in materia di controlli dei documenti, in particolare quello di tenere conto dei certificati ufficiali forniti a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2019/628 della Commissione. La disposizione fa però riferimento al certificato sbagliato, ed è pertanto opportuno rettificare il riferimento. Poiché il regolamento di esecuzione (UE) 2019/628 è abrogato e i certificati sono sostituiti da quelli del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione, è altresì opportuno sostituire tutti i riferimenti al regolamento di esecuzione (UE) 2019/628 con i riferimenti corretti al regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.

(4) L’articolo 45, lettera l), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 dispone che le carni fresche siano dichiarate non idonee al consumo umano se sono state trattate illegalmente con radiazioni ionizzanti, comprese le radiazioni UV. Dato che nella maggior parte dei casi le radiazioni UV non sono da considerarsi radiazioni ionizzanti quali definite all’articolo 4, punto 46, della direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, è opportuno modificare l’articolo 45, lettera l), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627.

(5) A norma dell’articolo 51 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627, agli oloturoidei vivi che non sono filtratori non si applicano le prescrizioni specifiche in materia di controlli ufficiali relativi ai molluschi bivalvi vivi provenienti da zone classificate di produzione e di stabulazione.

(6) Il regolamento (UE) 2021/1756 del Parlamento europeo e del Consiglio ha modificato l’articolo 18 del regolamento (UE) 2017/625 e ha esteso, rispetto a tutti gli echinodermi che non sono filtratori e non solo agli oloturoidei, la possibilità di derogare all’obbligo di classificare le zone di produzione e di stabulazione, prevista all’articolo 18, paragrafo 7, lettera g), del regolamento (UE) 2017/625. Inoltre, sulla base dell’articolo 18, paragrafo 7, lettera g), del regolamento (UE) 2017/625, il regolamento delegato (UE) 2022/2258 della Commissione ha modificato l’articolo 11 del regolamento delegato (UE) 2019/624, in modo che la classificazione delle zone di produzione e di stabulazione non sia necessaria in relazione alla raccolta degli echinodermi che non sono filtratori. L’articolo 51 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

(7) L’articolo 71 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 stabilisce norme relative alle decisioni che le autorità competenti possono adottare successivamente ai controlli sui prodotti della pesca. La lettera a) di questo articolo fa erroneamente riferimento alla sezione VII dell’allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 anziché alla sezione VIII relativa ai prodotti della pesca. Per motivi di coerenza è opportuno rettificare tale riferimento nell’articolo 71 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627.

(8) L’allegato VI del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 stabilisce le modalità pratiche per i controlli ufficiali sui prodotti della pesca in conformità all’articolo 70 del medesimo regolamento di esecuzione. In particolare definisce i metodi di analisi da applicare se dall’esame organolettico emergono dubbi circa la freschezza dei prodotti della pesca. Nel suo parere scientifico l’EFSA ha individuato i metodi in grado di distinguere tra pesce «super raffreddato» e pesce precedentemente congelato che è presentato commercialmente come «super raffreddato». Essendo opportuno aggiungere questi metodi di analisi all’allegato VI del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627, l’allegato dovrebbe essere modificato di conseguenza.

(9) È pertanto opportuno modificare e rettificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2019/627.

(10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 è così modificato:

1) all’articolo 10:

«a) al paragrafo 2, «a norma dell’articolo 29 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/628 della Commissione» è sostituito da «a norma dell’articolo 31 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione»

b) al paragrafo 3, «a norma dell’articolo 29 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/628» è sostituito da «a norma dell’articolo 32 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235»;

2) all’articolo 45, la lettera l) è sostituita dalla seguente:

«l) sono state trattate illegalmente con radiazioni ionizzanti o radiazioni UV;»;

3) l’articolo 51 è sostituito dal seguente:

«Articolo 51 Esclusione

Il presente titolo si applica ai molluschi bivalvi vivi, agli echinodermi vivi, ai tunicati vivi e ai gasteropodi marini vivi. Il presente titolo non si applica ai gasteropodi marini vivi che non sono filtratori e agli echinodermi vivi che non sono filtratori.»;

4) all’articolo 71, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) i controlli ufficiali effettuati in conformità all’articolo 70 rivelano che detti prodotti non sono conformi ai requisiti organolettici, chimici, fisici o microbiologici o ai requisiti relativi ai parassiti di cui all’allegato III, sezione VIII, del regolamento (CE) n. 853/2004 o al regolamento (CE) n. 2073/2005;»;

5) all’articolo 72, paragrafo 1, «al modello di certificato sanitario di cui all’allegato III, parte II, capitolo B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/628.» è sostituito da «al modello di certificato sanitario di cui all’allegato III, capitolo 29, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.»;

6) nell’allegato VI, capitolo I, lettera B. «Indicatori di freschezza», tra il primo e il secondo comma è inserito il seguente:

«Se dall’esame organolettico emerge il dubbio che pesce precedentemente congelato sia presentato commercialmente come fresco, possono essere prelevati campioni a fini di verifica da sottoporre a prove di laboratorio quali la prova dell’idrossiacil-coenzima A deidrogenasi (HADH), l’esame istologico, la spettroscopia nell’ultravioletto, visibile e vicino infrarosso (UV-VIS/NIR) e l’acquisizione di immagini iperspettrali.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

[...]

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