Esonero conduzione generatori di vapore / Note
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Esonero conduzione generatori di vapore - I casi / Note 2022
Per specifiche caratteristiche di generatori vi vapore è previsto l'esonero dalla conduzione abilitata (Decreto Ministro 94 del 07.08.2020), l'esonero può essere richiesto sul Portale CIVA.
ID 18130 | 21.11.2022 / In allegato
Decreto Ministro 94 del 07.08.2020
Art. 1 (Patentino di abilitazione)
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3. Per i generatori di vapore di cui all'allegato III, l'utilizzatore può richiedere l'esonero dalla conduzione abilitata secondo le modalità previste nel medesimo allegato.
4. I generatori di vapore di piccola potenzialità, per i quali ii prodotto della pressione ammissibile (PS) in bar per la capacita totale (V) in litri e tale che PS x V ≤ 300 bar x litri e PS ≤ 10 bar, nonché i generatori aventi V ≤ 25 litri e PS ≤ 32 bar, sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto, fermo restando che la loro conduzione deve in ogni caso essere affidata a persona che abbia compiuto ii diciottesimo anno di et e sia stata giudicata idonea alla mansione specifica ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
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Allegato III Disposizioni in materia di esonero dalla conduzione abilitata
1. Generatori per i quali non e richiesta l'abilitazione alla conduzione.
1.1 Sono esonerati dalla conduzione abilitata i seguenti generatori di vapore:
a) generatori ad attraversamento meccanico di limitata potenzialità aventi PS x V ≤ 3000 bar x litri e PS ≤ 12 bar;
b) generatori di vapore a bassa pressione aventi PS ≤n1 bar, Superficie di riscaldamento ≤ 100 m2 e Producibilità al carico massimo continua ≤ 2 t/h;
c) generatori di acqua surriscaldata a bassa pressione aventi PS ≤ 5 bar, Temperatura massima dell'acqua ≤ 120°C, Superficie di riscaldamento ≤ 100 m2 e Potenzialità ≤ 1380 kW, considerando convenzionalmente la potenza di 0,69 kW di acqua surriscaldata equivalente alla producibilità di 1 kg/h di vapore d'acqua;
d) generatori a sorgente termica diversa dal fuoco le cui membrature soggette a pressione, a contatto con ii fluido riscaldante, sono progettate per una temperatura uguale o maggiore di quella del fluido di riscaldamento.
2. Modalità per ii rilascio dell'esonero dalla conduzione abilitata.
2.1 Per i generatori di cui al punto 1, costruiti e messi in servizio successivamente all'entrata in vigore del decreto legislative n. 93 del 2000, l'utilizzatore può richiedere l'esonero dalla conduzione abilitata alla competente Unita operativa territoriale dell'INAIL. (attraverso portale CIVA / ndr)
a) Peri generatori esclusi dal controllo della messa in servizio di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro delle attività produttive n. 329 del 2004, l'esonero potrà essere rilasciato sulla base della documentazione allegata in fase di dichiarazione di messa in servizio di cui all'articolo 6 del medesimo decreto.
b) Per i generatori soggetti a verifica obbligatoria di primo impianto ovvero della messa in servizio di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro delle attività produttive n. 329 del 2004, l'esonero potra essere rilasciato a seguito della verifica prevista dal medesimo articolo 4.
2.2 Per i generatori di cui al punto 1, costruiti e messi in servizio in data antecedente all'entrata in vigore del decreto legislative n. 93 del 2000, gli utilizzatori beneficiano dell'esonero se permangono le condizioni originarie per le quali e stato concesso. Se le condizioni originarie vengono modificate, l'esonero deve essere concesso a seguito della verifica prevista dall'articolo 4 del decreto del Ministro delle attività produttive n. 329 del 2004.
3. Modalità di conduzione dei generatori di vapore oggetto di esonero.
3.1 La conduzione dei generatori per i quali e concesso l'esonero, deve in ogni caso essere affidata a persona di eta non inferiore agli anni diciotto e giudicata idonea alla mansione specifica ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislative 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.
Fig. 1 - Generatori per i quali non è richiesta l'abilitazione alla conduzione All. III Decreto 7 Agosto 2020
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Regolamento recante norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 25 febbraio 2000 n. 93. (GU n.22 del 28-1-2005 - SO n. 10)
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Art. 2. Esclusioni
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Art. 3. Specifiche tecniche relative all’esercizio delle attrezzature e degli insiemi
1. Su richiesta del Ministero delle attivita' produttive le eventuali specifiche tecniche concernenti l’esercizio delle attrezzature e degli insiemi di cui all’articolo 1 sono elaborate in collaborazione con l’ISPESL e con l’Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI), tenendo conto delle normative emanate dal Comitato europeo di normazione, sentite le associazioni di categoria interessate, e successivamente approvate dal Ministero delle attivita' produttive di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Art. 4. Verifica obbligatoria di primo impianto ovvero della messa in servizio
1. Le attrezzature o insiemi a pressione di cui all’articolo 1, solo se risultano installati ed assemblati dall’utilizzatore sull’impianto, sono soggetti a verifica per la messa in servizio.
2. La verifica, effettuata su richiesta dell’azienda utilizzatrice, riguarda l’accertamento della loro corretta installazione sull’impianto.
3. Al termine della verifica il soggetto verificatore consegna all’azienda un’attestazione dei risultati degli accertamenti effettuati. In caso di esito negativo della verifica, il documento indica espressamente il divieto di messa in servizio dell’attrezzatura a pressione esaminata.
4. Ai soli fini della verifica di primo impianto e' consentita la temporanea messa in funzione dell’attrezzatura o insieme.
Art. 5. Esclusioni dal controllo della messa in servizio
1. Non sono soggetti alla verifica della messa in servizio le seguenti categorie di attrezzature ed insiemi:
a) tutte le attrezzature ed insiemi gia' esclusi dall’articolo 2;
b) gli estintori portatili e le bombole portatili per apparecchi respiratori;
c) i recipienti semplici di cui al decreto legislativo n. 311/1991 (recipienti semplici a pressione / ndr) venti pressione minore o uguale a 12 bar e prodotto pressione per volume minore di 8000 bar x L;
d) gli insiemi per i quali da parte del competente organismo notificato o di un ispettorato degli utilizzatori risultano effettuate per quanto di propria competenza le verifiche di accessori di sicurezza o dei dispositivi di controllo. L’efficienza dei citati accessori o dispositivi devono risultare dalle documentazioni trasmesse all’atto della presentazione della dichiarazione di messa in servizio.
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Collegati
Nuova Direttiva PED 2014/68/UE
D.Lgs 15 febbraio 2016, n. 26: Attuazione nuova Direttiva PED 2014/68/UE
Decreto 7 Agosto 2020
Decreto 1 dicembre 2004 n. 329
D.Lgs. 81/2008 Testo Unico Salute e Sicurezza Lavoro
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