Informazione tecnica HSE / 25 ° anno
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Misure e procedure documentate per consentire lo scambio di informazioni tra Autorita' competente e organismi di controllo ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 6 del Reg. (UE) 2021/279 del 22 febbraio 2021 e abrogazione del decreto 26 luglio 2011.
(GU n.260 del 07.11.2022)
1. Ai fini dell’articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848, le autorità competenti utilizzano il Sistema informativo sull’agricoltura biologica (OFIS) e i modelli di cui all’allegato II del presente regolamento per scambiare informazioni con la Commissione e gli altri Stati membri conformemente alle seguenti regole: a) uno Stato membro (Stato membro notificante) informa la Commissione e lo Stato membro o gli Stati membri interessati (Stato membro o Stati membri destinatari della notifica) almeno nelle seguenti situazioni: b) nelle situazioni di cui alla lettera a), punti i) e ii), lo Stato membro o gli Stati membri destinatari della notifica rispondono entro 30 giorni di calendario dalla data di ricevimento della notifica e comunicano le azioni e le misure adottate, compresi i risultati dell’indagine ufficiale, nonché ogni altra informazione disponibile e/o richiesta dallo Stato membro notificante; c) lo Stato membro notificante può chiedere allo Stato membro o agli Stati membri destinatari della notifica tutte le informazioni supplementari necessarie; d) lo Stato membro notificante inserisce quanto prima le voci e gli aggiornamenti necessari nell’OFIS, compresi gli aggiornamenti relativi ai risultati delle proprie indagini ufficiali; e) nella situazione di cui alla lettera a), punto ii), e quando la Commissione è informata da uno Stato membro, la Commissione informa l’autorità competente o, se del caso, l’autorità di controllo o l’organismo di controllo del paese terzo. 2. Oltre all’obbligo di informazione di cui all’articolo 32, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625, l’autorità di controllo o l’organismo di controllo comunica senza indugio all’autorità competente che le ha o gli ha conferito o delegato determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali o determinati compiti riguardanti altre attività ufficiali in conformità all’articolo 4, paragrafo 3, all’articolo 28, paragrafo 1, o all’articolo 31 di tale regolamento, qualsiasi non conformità sospetta o accertata che compromette l’integrità dei prodotti biologici o in conversione. Fornisce inoltre ogni altra informazione richiesta da tale autorità competente. 3. Ai fini dell’articolo 43, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/848, qualora operatori o gruppi di operatori e/o loro appaltatori siano controllati da autorità di controllo od organismi di controllo diversi, tali autorità di controllo e organismi di controllo si scambiano le informazioni pertinenti sulle operazioni sotto la loro responsabilità. 4. Ai fini dell’articolo 43, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/848, qualora operatori o gruppi di operatori e/o loro appaltatori cambino autorità di controllo od organismo di controllo, tali operatori e/o l’autorità di controllo o l’organismo di controllo in questione notificano senza indugio tale variazione all’autorità competente. La nuova autorità di controllo od organismo di controllo chiede il fascicolo relativo al controllo dell’operatore o del gruppo di operatori interessati all’autorità di controllo o all’organismo di controllo precedente. L’autorità di controllo o l’organismo di controllo precedente trasmette tempestivamente alla nuova autorità di controllo o al nuovo organismo di controllo il fascicolo relativo al controllo dell’operatore o del gruppo di operatori interessato, compresa la documentazione scritta di cui all’articolo 38, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2018/848, lo stato della certificazione, l’elenco dei casi di non conformità e le corrispondenti misure adottate dall’autorità di controllo o dall’organismo di controllo precedente. La nuova autorità di controllo o il nuovo organismo di controllo garantisce che i casi di non conformità registrati dall’autorità di controllo o dall’organismo di controllo precedente siano stati o saranno risolti dall’operatore. 5. Ai fini dell’articolo 43, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/848, qualora operatori o gruppi di operatori siano sottoposti a una verifica della tracciabilità e del bilancio della massa, le autorità di controllo e gli organismi di controllo si scambiano le informazioni pertinenti che consentono di completare tali verifiche. 6. Le autorità competenti adottano le misure appropriate e stabiliscono procedure documentate per consentire lo scambio di informazioni tra loro e le autorità di controllo e/o gli organismi di controllo cui hanno conferito o delegato determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali o determinati compiti riguardanti altre attività ufficiali, nonché tra tali autorità di controllo e/o organismi di controllo. Regolamento di esecuzione (UE) 2021/279
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Articolo 9 Scambio di informazioni
i) se il sospetto di non conformità o la non conformità accertata compromette l’integrità dei prodotti biologici o in conversione provenienti da un altro Stato membro;
ii) se il sospetto di non conformità o la non conformità accertata compromette l’integrità dei prodotti biologici o in conversione importati da un paese terzo a norma dell’articolo 45, paragrafo 1, o dell’articolo 57 del regolamento (UE) 2018/848;
iii) se il sospetto di non conformità o la non conformità accertata compromette l’integrità dei prodotti biologici o in conversione provenienti dallo Stato membro notificante, in quanto potrebbe avere implicazioni per uno o più Stati membri destinatari della notifica (notifica di allarme);
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