Slide background
Certifico: Informazione tecnica HSE / 25° anno

/ Documenti disponibili: 43.126
/ Totale documenti scaricati: 29.747.527

Vedi Abbonamenti, Prodotti tecnici e Software 2025

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
 
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile




/ Documenti disponibili: 43.126 *

/ Totale documenti scaricati: 29.747.527 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.126 *

/ Totale documenti scaricati: 29.747.527 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.126 *

/ Totale documenti scaricati: 29.747.527 *


Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.126 *

/ Totale documenti scaricati: 29.747.527 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.126 *

/ Totale documenti scaricati: 29.747.527 *


Vedi Abbonamenti Promo 2022

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.


Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2022
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021








Europe, Rome

Decreto 26 ottobre 2022

ID 18011 | | Visite: 1492 | Legislazione chemicals foodPermalink: https://www.certifico.com/id/18011

Decreto 26 ottobre 2022 / Scambio di informazioni non conformità prodotti biologici

Misure e procedure documentate per consentire lo scambio di informazioni tra Autorita' competente e organismi di controllo ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 6 del Reg. (UE) 2021/279 del 22 febbraio 2021 e abrogazione del decreto 26 luglio 2011.

(GU n.260 del 07.11.2022)

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/279
...
Articolo 9 Scambio di informazioni

1. Ai fini dell’articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848, le autorità competenti utilizzano il Sistema informativo sull’agricoltura biologica (OFIS) e i modelli di cui all’allegato II del presente regolamento per scambiare informazioni con la Commissione e gli altri Stati membri conformemente alle seguenti regole:

a) uno Stato membro (Stato membro notificante) informa la Commissione e lo Stato membro o gli Stati membri interessati (Stato membro o Stati membri destinatari della notifica) almeno nelle seguenti situazioni:
i) se il sospetto di non conformità o la non conformità accertata compromette l’integrità dei prodotti biologici o in conversione provenienti da un altro Stato membro;
ii) se il sospetto di non conformità o la non conformità accertata compromette l’integrità dei prodotti biologici o in conversione importati da un paese terzo a norma dell’articolo 45, paragrafo 1, o dell’articolo 57 del regolamento (UE) 2018/848;
iii) se il sospetto di non conformità o la non conformità accertata compromette l’integrità dei prodotti biologici o in conversione provenienti dallo Stato membro notificante, in quanto potrebbe avere implicazioni per uno o più Stati membri destinatari della notifica (notifica di allarme);

b) nelle situazioni di cui alla lettera a), punti i) e ii), lo Stato membro o gli Stati membri destinatari della notifica rispondono entro 30 giorni di calendario dalla data di ricevimento della notifica e comunicano le azioni e le misure adottate, compresi i risultati dell’indagine ufficiale, nonché ogni altra informazione disponibile e/o richiesta dallo Stato membro notificante;

c) lo Stato membro notificante può chiedere allo Stato membro o agli Stati membri destinatari della notifica tutte le informazioni supplementari necessarie;

d) lo Stato membro notificante inserisce quanto prima le voci e gli aggiornamenti necessari nell’OFIS, compresi gli aggiornamenti relativi ai risultati delle proprie indagini ufficiali;

e) nella situazione di cui alla lettera a), punto ii), e quando la Commissione è informata da uno Stato membro, la Commissione informa l’autorità competente o, se del caso, l’autorità di controllo o l’organismo di controllo del paese terzo.

2. Oltre all’obbligo di informazione di cui all’articolo 32, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625, l’autorità di controllo o l’organismo di controllo comunica senza indugio all’autorità competente che le ha o gli ha conferito o delegato determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali o determinati compiti riguardanti altre attività ufficiali in conformità all’articolo 4, paragrafo 3, all’articolo 28, paragrafo 1, o all’articolo 31 di tale regolamento, qualsiasi non conformità sospetta o accertata che compromette l’integrità dei prodotti biologici o in conversione. Fornisce inoltre ogni altra informazione richiesta da tale autorità competente.

3. Ai fini dell’articolo 43, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/848, qualora operatori o gruppi di operatori e/o loro appaltatori siano controllati da autorità di controllo od organismi di controllo diversi, tali autorità di controllo e organismi di controllo si scambiano le informazioni pertinenti sulle operazioni sotto la loro responsabilità.

4. Ai fini dell’articolo 43, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/848, qualora operatori o gruppi di operatori e/o loro appaltatori cambino autorità di controllo od organismo di controllo, tali operatori e/o l’autorità di controllo o l’organismo di controllo in questione notificano senza indugio tale variazione all’autorità competente. La nuova autorità di controllo od organismo di controllo chiede il fascicolo relativo al controllo dell’operatore o del gruppo di operatori interessati all’autorità di controllo o all’organismo di controllo precedente. L’autorità di controllo o l’organismo di controllo precedente trasmette tempestivamente alla nuova autorità di controllo o al nuovo organismo di controllo il fascicolo relativo al controllo dell’operatore o del gruppo di operatori interessato, compresa la documentazione scritta di cui all’articolo 38, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2018/848, lo stato della certificazione, l’elenco dei casi di non conformità e le corrispondenti misure adottate dall’autorità di controllo o dall’organismo di controllo precedente. La nuova autorità di controllo o il nuovo organismo di controllo garantisce che i casi di non conformità registrati dall’autorità di controllo o dall’organismo di controllo precedente siano stati o saranno risolti dall’operatore.

5. Ai fini dell’articolo 43, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/848, qualora operatori o gruppi di operatori siano sottoposti a una verifica della tracciabilità e del bilancio della massa, le autorità di controllo e gli organismi di controllo si scambiano le informazioni pertinenti che consentono di completare tali verifiche.

6. Le autorità competenti adottano le misure appropriate e stabiliscono procedure documentate per consentire lo scambio di informazioni tra loro e le autorità di controllo e/o gli organismi di controllo cui hanno conferito o delegato determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali o determinati compiti riguardanti altre attività ufficiali, nonché tra tali autorità di controllo e/o organismi di controllo. 

Collegati

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Decreto 26 ottobre 2022.pdf)Decreto 26 ottobre 2022
 
IT1324 kB534

Tags: HACCP

Ultimi inseriti

UNI EN ISO 5124 2025
Apr 30, 2025 21

UNI EN ISO 5124:2025 / Carico e scarico di carri cisterna e container di GNL

ì UNI EN ISO 5124:2025 / Carico e scarico di carri cisterna e container di GNL ID 23904 | 30.04.2025 / In allegato Preview UNI EN ISO 5124:2025Carico e scarico di carri cisterna e container di gas naturale liquefatto (GNL) La norma fornisce requisiti e raccomandazioni per la progettazione,… Leggi tutto
Apr 29, 2025 69

Delibera ANAC n. 24 del 17 gennaio 2024

in News
Delibera ANAC n. 24 del 17 gennaio 2024 / Obblighi di trasparenza soggetti privati per attività rilevanti d'interesse pubblico ID 23900 | 29.04.2025 / In allegato Oggetto: Provvedimento di ordine volto all’attuazione di disposizioni di legge in materia di trasparenza - Adeguamento del sito web di… Leggi tutto
Apr 29, 2025 90

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/825

in News
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/825 ID 23899 | 29.04.2025 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/825 della Commissione, del 28 aprile 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del… Leggi tutto
Apr 29, 2025 96

Decisione di esecuzione (UE) 2025/816

in News
Decisione di esecuzione (UE) 2025/816 ID 23898 | 29.04.2025 Decisione di esecuzione (UE) 2025/816 del Consiglio, del 14 aprile 2025, che autorizza l’Italia ad applicare, in determinate zone geografiche, aliquote d’imposta ridotte al gasolio e al gas di petrolio liquefatto utilizzati per… Leggi tutto

Ultimi Documenti Abbonati

UNI EN ISO 5124 2025
Apr 30, 2025 21

UNI EN ISO 5124:2025 / Carico e scarico di carri cisterna e container di GNL

ì UNI EN ISO 5124:2025 / Carico e scarico di carri cisterna e container di GNL ID 23904 | 30.04.2025 / In allegato Preview UNI EN ISO 5124:2025Carico e scarico di carri cisterna e container di gas naturale liquefatto (GNL) La norma fornisce requisiti e raccomandazioni per la progettazione,… Leggi tutto
Apr 25, 2025 242

UNI EN ISO 22361:2023

UNI EN ISO 22361:2023 / Linee guida gestione delle crisi di un'organizzazione ID 23878 | 25.04.2025 / In allegato Preview UNI EN ISO 22361:2023Sicurezza e resilienza - Gestione delle crisi - Linee guidaData disponibilità: 08 giugno 2023 La norma fornisce una guida sulla gestione delle crisi per… Leggi tutto