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ID 17798 | 10.10.2022
Condono edilizio: la documentazione a corredo
Con la Sentenza TAR Campania, Salerno, Sez. I n. 2461 del 26.09.2022 (già evidenziato dalla sentenza 1750/2022 della stessa sezione di Salerno), vengono riportati di quali documenti sono previsti a corredo ad una istanza di condono edilizio.
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L’articolo 35 della legge 47/1985 (Primo condono) stabilisce che alla domanda di condono, “corredata dalla prova dell'eseguito versamento dell'oblazione, nella misura dovuta secondo l'allegata tabella, ovvero di una somma pari ad un terzo dell'oblazione, quale prima rata”, devono essere allegati:
a) una descrizione delle opere per le quali si chiede la concessione o l'autorizzazione in sanatoria;
b) una apposita dichiarazione, corredata da documentazione fotografica, dalla quale risulti lo stato dei lavori relativi; quando l'opera abusiva supera i 450 metri cubi, devono altresì essere presentati, entro il termine stabilito per il versamento della seconda rata della oblazione, una perizia giurata sulle dimensioni e sullo stato delle opere e una certificazione redatta da un tecnico abilitato all'esercizio della professione attestante l'idoneità statica delle opere eseguite. Qualora l'opera per la quale viene presentata istanza di sanatoria sia stata in precedenza collaudata, tale certificazione non è necessaria se non è oggetto di richiesta motivata da parte del sindaco;
c) un certificato di residenza, di data non anteriore a tre mesi nell'ipotesi di cui al terzo comma dell'art. 34, nonché copia della dichiarazione dei redditi nell'ipotesi di cui al primo e secondo comma dell'art. 36;
d) un certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di data non anteriore a tre mesi, da cui risulti che la sede dell'impresa è situata nei locali per i quali si chiede la concessione in sanatoria, nelle ipotesi previste dal quinto comma dell'art. 34 …” (comma 3).
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segue in allegato
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