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Sentenza Tar Lazio n. 17984 del 17 ottobre 2024

Sentenza Tar Lazio n  17984 del 17 ottobre 2024   Cappotto termico   Abusi

Sentenza Tar Lazio n. 17984 del 17 ottobre 2024 / La posa del cappotto termico ha generato abusi relativi ad aumento cubatura e violazione distanze confini - Demolizione opere

ID 22848 | 01.11.2024 / In allegato

Per il cappotto termico dell’efficientamento energetico non si possono giustificare abusi edilizi, come l’aumento di cubatura o la violazione delle distanze legali

Il benefico risparmio energetico ottenuto tramite l’installazione di un cappotto termico non può giustificare gli abusi edilizi come la violazione delle distanze legali tra gli edifici o un aumento di cubatura dell’immobile. 

La sentenza del 17 ottobre 2024, n. 17984, il TAR Lazio ha confermato la legittimità dell’ordine di demolizione imposto dal Comune di alcune opere abusive su un immobile, consistenti nella realizzazione di un cappotto termico realizzato con rivestimento con pietra locale delle facciate, precedentemente solo intonacate.

Il sopralluogo dei tecnici comunali aveva evidenziato che l’intervento edilizio, volto a rivestire l’immobile con un cappotto termico in pietra, aveva modificato le dimensioni dell’edificio. L'ispessimento delle pareti, che variava tra 20 e 45 cm, aveva prodotto un aumento di cubatura, causando così una violazione delle distanze dai confini. 

Il tribunale ha ritenuto che, nonostante l’intervento fosse stato descritto come una mera installazione di un cappotto termico, l’aumento di cubatura e la violazione delle distanze non potessero essere giustificati.

In particolare, la normativa invocata dalla ricorrente, riguardante la riqualificazione energetica, non poteva essere applicata in quanto:

- non è stata provata l’intervenuta riduzione significativa dei limiti di trasmittanza, come previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192;
- risulta in ogni caso superato il limite del maggior spessore delle murature esterne di 25 cm previsto dall’art. 12, comma 1, L. R. 6/2008, con violazione delle distanze non derogabili dai confini.

Per altro la zona ove insiste il manufatto abusivo è soggetta a vincolo ambientale, paesaggistico e sismico, motivo per cui l’esecuzione di lavori idonei a determinare una trasformazione dello stato dei luoghi che implichi,un incremento di volume e mutamento dei prospetti dell’immobile, ove effettuata in zona soggetta a tale vincolo, rende applicabile l'art. 32, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001 (Testo Unico Edilizia), ai sensi del quale qualunque intervento effettuato su immobili sottoposti al vincolo in parola è da qualificare almeno come "variazione essenziale", e in quanto tale suscettibile di essere demolito ai sensi dell'art. 31 del citato d.P.R. 380/2001.
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