DPCM 10 ottobre 2017
Approvazione del Programma di misure, ai sensi dell’articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, relative all...
Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, della pulizia e spazzamento e altri servizi di igiene urbana, della fornitura di contenitori e sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani, della fornitura di veicoli, macchine mobili non stradali e attrezzature per la raccolta e il trasporto di rifiuti e per lo spazzamento stradale.
(GU n.182 del 05.08.2022)
Entrata in vigore: 03.12.2022
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Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono adottati i criteri ambientali minimi di cui all’allegato al presente decreto, per:
a) l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
b) l’affidamento del servizio di pulizia e spazzamento e altri servizi di igiene urbana;
c) l’affidamento della fornitura di contenitori e sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani;
d) l’affidamento della fornitura di veicoli, macchine mobili non stradali e attrezzature per la raccolta e il trasporto di rifiuti e per lo spazzamento stradale.
Art. 2. Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di veicolo pulito e di centro di raccolta di cui, rispettivamente, all’art. 4 della direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e all’art. 183, comma 1, lettera mm) , del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Si applicano altresì le seguenti ulteriori definizioni:
a) centro di raccolta autorizzato in via ordinaria antecedentemente al decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del giorno 8 aprile 2008: area attrezzata di stoccaggio rifiuti destinata a ricevere i rifiuti conferiti dall’utenza, autorizzata ai sensi dell’art. 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e nella quale possono essere conferite tutte le tipologie di rifiuti. L’area è attrezzata in maniera tale da mantenere distinti i diversi flussi di rifiuti in funzione del successivo recupero o smaltimento;
b) centro di raccolta mobile: strutture mobili (es. ecocar , ecofurgone, stazione ecologica itinerante) attrezzate per la raccolta differenziata delle principali frazioni merceologiche dei rifiuti urbani, ivi compresi sfalci e potature, atte a integrare/aumentare la disponibilità di ricezione dei rifiuti, in relazione al sistema di raccolta;
c) aree destinate al deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti idonei alla preparazione per il riutilizzo: aree destinate a ricevere dalle utenze domestiche i beni che sono divenuti rifiuti e che possono essere avviati alle operazioni di preparazione per il riutilizzo, ovvero sia piccole operazioni di riparazione finalizzate al reimpiego degli stessi per la loro funzione originaria, senza ulteriore pretrattamento. Tali aree, che non necessitano di autorizzazione, possono essere collocate all’interno dei centri di raccolta;
d) centro di preparazione per il riutilizzo: struttura autorizzata allo svolgimento di operazioni di preparazione per il riutilizzo di rifiuti ai sensi dell’art. 214 -ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero in via ordinaria;
e) centro per lo scambio e il riuso: area destinate a ricevere beni usati e funzionanti direttamente idonei al riutilizzo conferiti dalle utenze, non necessita di autorizzazione in quanto vengono esclusivamente gestiti dei beni e non dei rifiuti. Tali aree possono essere collocate all’interno dei centri di raccolta.
Art. 3. Abrogazioni e norme finali
1. Il presente decreto entra in vigore dopo centoventi giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale .
2. Il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 dell’11 marzo 2014, è abrogato, limitatamente all’oggetto di cui all’art. 1 del presente decreto, dalla data di entrata in vigore di quest’ultimo.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è altresì abrogato l’allegato 1 («Affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani») al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 dell’11 marzo 2014.
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