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Interpello ambientale 29.07.2022 - Via postuma

ID 17235 | | Visite: 3438 | News ambientePermalink: https://www.certifico.com/id/17235

Interpello ambientale 29 07 2022

Interpello ambientale 29.07.2022 - Via postuma

ID 17235 | 01.08.2022 / In allegato Testo interpello Ambientale 

L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di inoltrare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Una possibilità riconosciuta a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o province autonome.

TUA | Testo Unico Ambiente
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Art. 3-septies (Interpello in materia ambientale)

1. Le regioni,le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le citta' metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attivita' di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da piu' soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica puo' fornire un'unica risposta.

2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformita' all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito internet istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Tutti gli interpelli ambientali

Interpello ambientale 29.07.2022

Oggetto: Riscontro interpello ex art. 3-septies del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 in ordine alla corretta interpretazione dell'art. 29 c.3 del medesimo decreto, relativamente alla possibilità di consentire la prosecuzione dei lavori o delle attività.

Con riferimento all’interpello ambientale di codesto assessorato della Regione Autonoma della Sardegna, acquisito in data 18 maggio 2022 con prot. n. 61964, si provvede a formulare la corretta interpretazione dell’art. 29, comma 3, D.lgs. 3 aprile 2006 n.152.

Il quesito, di carattere generale, sottoposto dalla Regione all’attenzione di questa Direzione Generale origina da una fattispecie nella quale il Consiglio di Stato ha annullato, tra gli altri, il provvedimento unico di autorizzazione alla realizzazione di alcuni impianti della Proponente, a causa, esclusivamente, del rilevato mancato previo svolgimento della procedura di V.I.A.

A seguito della pronuncia del Consiglio di Stato si rende necessario avviare da parte della Regione, su istanza di parte, una procedura di “VIA postuma”, di cui sussistono i presupposti, a norma dell’art. 19, comma 3, D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, trattandosi della realizzazione di un progetto senza la previa sottoposizione al procedimento di VIA regionale, in ordine al quale, è stato annullato il provvedimento unico di autorizzazione.

Il proponente, nelle more dell’assegnazione da parte della Regione Sardegna del termine per la presentazione dell’istanza di V.I.A. "postuma”, ha chiesto che fosse consentita la prosecuzione delle attività negli impianti per i quali si è verificata la caducazione dei provvedimenti autorizzativi per effetto della richiamata statuizione del giudice amministrativo.

L’istanza di interpello concerne l’interpretazione dell’art. 29, comma 3, D.lgs. 3 aprile 2006 n.152; in particolare la Regione Sardegna chiede di conoscere se, in conformità alla suddetta norma, “l’autorità competente ex art. 29 c. 3 del vigente D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 possa esprimersi su:

a) la “prosecuzione dei lavori o delle attività”, ai sensi della stessa disposizione di legge, nel caso in cui l’opera non sia dotata di un valido titolo autorizzativo per la sua realizzazione o l’esercizio e/o nel caso in cui sia intervenuta una pronuncia di annullamento che abbia inciso non già su un provvedimento di VIA, bensì su un provvedimento autorizzatorio inerente alla realizzazione dell’opera/progetto oggetto di valutazione ambientale, ove il suddetto annullamento sia stato motivato unicamente per la rilevata necessità di previa sottoposizione a VIA;
b) la “prosecuzione delle attività” anche nel caso in cui nell'impianto oggetto di V.I.A. postuma, pur già realizzato, non sia ancora stata avviata, in concreto, alcuna attività”.

Riguardo al quesito sub a) si osserva quanto segue.

L’art. 29, comma 3, D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, prevede lo svolgimento della “VIA postuma” nel caso, per quanto di interesse ai fini dell’istanza di interpello, di progetti realizzati senza la previa sottoposizione al procedimento di VIA, la cui autorizzazione sia stata, quindi, per tale ragione annullata in sede giurisdizionale. Nelle more dello svolgimento della VIA postuma la norma stabilisce che l’autorità competente “può consentire la prosecuzione dei lavori o delle attività a condizione che tale prosecuzione avvenga in termini di sicurezza con riguardo agli eventuali rischi sanitari, ambientali o per il patrimonio culturale”.

I “lavori o le attività”, di cui può essere consentita la prosecuzione dall’Autorità competente nel corso dello svolgimento della VIA postuma, sono soltanto i lavori “o” le attività soggetti a VIA ed elencati nell’Allegato III alla Parte II del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 per i progetti di competenza delle Regioni e delle Province autonome.

Per quanto concerne le “attività” di cui può essere consentita la prosecuzione nel corso dello svolgimento della VIA postuma si tratta, quindi, esclusivamente delle attività menzionate alle lett. a), b), f), g), u), v), dell’Allegato III, Parte II, Cod. ambiente.

Occorre tenere presente che la valutazione di compatibilità ambientale da parte della Regione, ritenuta ammissibile anche se “postuma”, dovrà prendere a riferimento il progetto dell’impianto e gli effetti derivanti dalla sua realizzazione, non certo dalla sua messa in esercizio.

Pertanto, la VIA ha ad oggetto l’impianto e non l’attività produttiva e del resto, se così non fosse, l’autorità competente in materia di VIA verrebbe ad invadere l’ambito di ulteriori procedimenti autorizzatori di competenza di altre autorità.

In conclusione, riguardo al quesito sub a), ad avviso della Scrivente va data risposta all’interpello nel senso che le attività di cui l’Autorità competente nel corso dello svolgimento della VIA può consentire la prosecuzione sono soltanto le attività soggette a VIA ed elencate nell’Allegato III alla Parte II del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 per i progetti di competenza delle Regioni e delle Province autonome.

La risposta al quesito sub b) discende quale logica conseguenza da quanto fin qui osservato.

Si è già rilevato che l’autorità competente, qualora oggetto della procedura di VIA sia un impianto o un’opera, pur realizzata, non può consentire, ai sensi dell’art. 29, comma 3, D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, “la prosecuzione dell’attività”, autorizzando temporaneamente l’esercizio dell’impianto o lo svolgimento dell’attività produttiva, poiché le “attività” cui fa riferimento la norma citata sono solo quelle oggetto di VIA e indicate nell’Allegato III, Parte II, del codice dell’ambiente.

In caso di VIA su impianti, opere, o attività in corso di esecuzione o di svolgimento l’autorità competente a rendere il parere di VIA può consentire discrezionalmente, valutati i contrapposti interessi in gioco, la “prosecuzione” dei lavori o dell’attività, “a condizione che tale prosecuzione avvenga in termini di sicurezza con riguardo agli eventuali rischi sanitari, ambientali o per il patrimonio culturale”, come richiede il comma 3 dell’art. 29 del Codice dell’ambiente.

La norma tutela, a determinante condizioni, la posizione del soggetto che ha avviato la realizzazione di un impianto, un’opera o di un’attività riponendo affidamento su provvedimenti amministrativi, sebbene illegittimi in quanto adottati in violazione della disciplina sulla valutazione di impatto ambientale.

La cennata esigenza di tutela dell’affidamento non si rinviene, invece, qualora l’impianto, l’opera o l’attività non siano stati ancora iniziati.

Conformemente, quindi, alla ratio della norma incentrata sulla tutela dell’affidamento ed alla portata derogatoria ed eccezionale della procedura di VIA su impianti, opere o attività già esistenti (per regola generale, infatti, la Direttiva 2011/92 impone che i progetti che possano avere un significativo impatto ambientale siano sottoposti a tale valutazione prima del rilascio dell’autorizzazione, v., in tal senso, CGUE sentenze del 28 febbraio 2018 C-117/17, punto 24, del 7 gennaio 2004, C-201/02, punto 42, del 26 luglio 2017, C-196/16, punto 32), ad avviso di questa Direzione il comma 3 dell’art. 29 D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 va intrepretato in modo letterale, sicché appare consentita la “prosecuzione”, non “l’avvio”, dei lavori o dell’attività purché ricompresi nell’Allegato III alla Parte II del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152.

Fonte: MITE

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