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Europe, Rome

Cassazione Penale Sent. Sez. 4 Num. 29025 | 22 Luglio 2022

ID 17205 | | Visite: 1541 | Cassazione Sicurezza lavoroPermalink: https://www.certifico.com/id/17205

Sentenze cassazione penale

Cassazione Penale Sez. 4 del 22 luglio 2022 n. 29025

Schiacciamento delle mani dell'addetto alla lavorazione sulla pressa piegatrice. Responsabilità del datore di lavoro per la mancanza di un sistema di sicurezza efficiente e per omessa formazione

Penale Sent. Sez. 4 Num. 29025 Anno 2022
Presidente: FERRANTI DONATELLA
Relatore: BELLINI UGO
Data Udienza: 12/04/2022

Ritenuto in fatto

1. La Corte di Appello di Torino, con sentenza pronunciata in data 29 Aprile 2021, ha confermato la decisione del Tribunale di Ivrea che aveva riconosciuto F.G., presidente del consiglio di amministrazione della C.T.S. s.r.l. e datore di lavoro della persona offesa, colpevole di avere provocato lesioni personali colpose al lavoratore T.D. che, addetto alla lavorazione sulla pressa piegatrice F.lli Vimercati PHS 160X4175 dotato di punzone Eurom, aveva subito lo schiacciamento con frattura delle prime falangi di quattro dita della mano destra e del secondo e terzo dito della mano sinistra, mentre era intento alla sostituzione delle matrici per un cambio di lavorazione, lesioni che avevano comportato una malattia della durata superiore a 40 giorni.

2. Al datore di lavoro veniva contestata la violazione dell'art.71 comma 1 D. Lgs.9 Aprile 2008 n.81 per avere omesso di mettere a disposizione del lavoratore un'attrezzatura dotata di un sistema di sicurezza efficiente, posto che il dispositivo fotoelettrico non era in funzione al momento dell'infortunio e che in ogni caso i dispositivi emettitori e riceventi il fascio luminoso risultavano disallineati. Inoltre era contestata l'inosservanza all'art.73 in relazione all'art.37 comma 1 D.Lgs. 9 Aprile 2008 n.81 per avere l'imputato omesso di impartire al T.D. una formazione, informazione ed addestramento adeguati in ordine all'uso in sicurezza della pressa piegatrice in oggetto.

3. Il giudice distrettuale, richiamate le fonti di prova e il contenuto dei motivi di impugnazione, escludeva che la responsabilità del datore di lavoro, che pure aveva fornito, in sede di esame, evidenza di come in macchinario avrebbe dovuto essere impiegato secondo una corretta metodologia, potesse essere esclusa in ragione della condotta imprudente ed abnorme del lavoratore. Pur riconoscendo che il macchinario era dotato di pedaliera per la lavorazione e di sistema di sicurezza meccanico volto a impedire un uso improprio del pedale, nonché di un sistema di sicurezza elettronico che avrebbe dovuto essere ricalibrato dallo stesso lavoratore, evidenziava che il lavoratore non era in possesso di una adeguata formazione tale da consentirgli di rispettare la corretta sequenza lavorativa, sulla base delle dichiarazioni della persona offesa e riconosciuta la insufficienza della formazione di cui era stata fornita allegazione. Rilevava inoltre che, sulla base della testimonianza del tecnico ispettore S.Pre.S.A.L. e delle stesse informazioni ricavabili dal manuale di uso della macchina (che si indicavano), il sistema di fotocellula non doveva comunque essere disattivato, come invece risultava in sede di ispezione ma, in caso di cambio di lavorazione, il lavoratore avrebbe dovuto limitarsi a posizionare le fotocellule e a verificarne l'allineamento.
3.1 Assumeva all'uopo che anche qualora fosse risultata corretta la prospettazione difensiva secondo la quale il lavoratore era incorso in errore nella fase di ripresa della lavorazione dopo la sostituzione della matrice, nondimeno le eventuali omissioni sarebbero dipese da una carenza formativa sulla corretta procedura di lavoro, avendo il lavoratore operato sulla base di personali convincimenti, appresi sul campo, ma non filtrati da adeguate formazione e informazione.

3. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato il quale ha articolato tre motivi di ricorso.
3.1 Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio motivazionale con riferimento al mancato riconoscimento di una condotta abnorme da parte del lavoratore, evidenziando come, in ragione della presenza di sistemi di sicurezza meccanici sulla pedaliera, la messa in funzione della macchina doveva ritenersi preclusa in assenza di una volontaria ed eccentrica manovra dell'operatore il quale aveva deliberatamente creato una situazione di rischio estranea alle modalità di lavoro ponendo pertanto le basi per il verificarsi dell'infortunio.
3.2 Con una seconda articolazione deduce violazione di legge e vizio motivazionale con riferimento all'asserito mancato funzionamento del dispositivo di sicurezza fotoelettrico durante l'operazione di sostituzione delle matrici, laddove sarebbe stato onere del lavoratore, che pure era stato formato sulla corretta procedura di lavoro, procedere all'allineamento delle cellule fotoelettriche onde consentire l'attivazione del presidio, laddove il lavoratore aveva volontariamente omesso di operare in tal senso. La motivazione era altresì carente per non avere considerato il principio dell'affermazione di responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio.
3.3 Con un terzo motivo di ricorso lamenta violazione di legge in relazione all'art.73 con riferimento all'art.37 comma 1 D.Lgs. n.81/2008 laddove il giudice distrettuale, a dispetto delle acquisizioni dichiarative e documentali, aveva escluso l'adeguatezza della formazione del dipendente in relazione alla specifica fase della lavorazione cui era impegnato, mentre gli esiti dell'istruttoria dibattimentale avevano consentito di accertare che il lavoratore non solo aveva avuto una formazione specifica ma che era stato altresì istruito ad avvalersi delle prescrizioni contenute nel manuale di istruzione della macchina.

4. Il Sostituto Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha concluso chiedendo pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso.

5. Ha trasmesso memoria difensiva la difesa della parte civile INAIL con la quale ha contestato i motivi di doglianza della parte ricorrente chiedendo una pronuncia di inammissibilità o il rigetto del ricorso.

Considerato in diritto

1. I motivi di ricorso sono privi di confronto con la motivazione della sentenza impugnata e manifestamente infondati e vanno dichiarati inammissibili.

2. Il primo motivo invero, che assume il comportamento abnorme ed eccentrico del lavoratore per avere proceduto ad una fase della lavorazione in totale dispregio delle regole di comune prudenza e in distonia con gli obblighi di sicurezza nella riattivazione della macchina dopo avere sostituito le matrici, non tiene conto di quanto evidenziato a pag.11 della motivazione della sentenza impugnata sugli obblighi gravanti sul datore di lavoro non tanto nello "spiegare" le fasi della procedura lavorativa, quanto nell'evidenziare come eseguire la prestazione in sicurezza, con particolare riferimento alle informazioni indispensabili sulle garanzie "che la procedura corretta assicura e che la procedura incorretta esclude".
2.1 Depone per la esclusione della interruzione del rapporto di causalità, pure in presenza della imprudente condotta del lavoratore, la giurisprudenza che non riconosce in nessun caso tale evenienza quando, come nella specie, il sistema di sicurezza apprestato dal datore di lavoro presenti delle evidenti criticità (sez.4, 17.1.2017, Meda, Rv.269255; 10.10.2013, Rovaldi, 259313; 2.5.2012 Goracci n.22044 non massimata; 7.2.2012, Pugliese, Rv.252373; 15.4.2010 n.21511, Di Vita, n.m.). Le disposizioni di sicurezza perseguono infatti il fine di tutelare il lavoratore anche dagli infortuni derivanti da sua colpa, onde l'area di rischio da gestire comprende il rispetto della normativa prevenzionale che si impone ai lavoratori, dovendo il datore di lavoro impedire l'instaurarsi, da parte degli stessi destinatari delle direttive di sicurezza, di prassi di lavoro non corrette e, come tali, latrici di possibili rischi per la sicurezza e la incolumità dei lavoratori (sez.4, 13.11.2011 Galante, n.m.; sez.F. 12.8.2010, Mazzei Rv.247996).
2.3 A questo proposito il giudice distrettuale ha adeguatamente evidenziato che il comportamento del T.D. non era in grado di escludere la responsabilità del datore di lavoro in quanto da un lato lo stesso non presentava profili di esorbitanza e di eccentricità rispetto alle mansioni allo stesso assegnate e quindi si inseriva nel contesto finalistico della lavorazione cui il lavoratore era assegnato, e dall'altra che la mancata verifica della funzionalità del sistema di sicurezza tramite fotocellule non era neppure riconducibile a un profilo colposo del lavoratore, ma ad una incompleta formazione, informazione ed addestramento del lavoratore dal quale non poteva essere preteso di seguire le istruzioni del manuale di uso del macchinario in assenza di una specifica formazione sulla corretta procedura di lavoro, che egli non conosceva.

3. Manifestamente infondato ed in fatto è poi il secondo motivo di ricorso, che attiene alle caratteristiche del macchinario e alle corrette modalità di attivazione del sistema fotoelettrico di interruzione del movimento della macchina in caso di involontaria battuta della pedaliera, atteso che il giudice di appello, sulla scorta delle dichiarazioni dell'ispettore del lavoro e della disciplina del manuale di istruzioni (9.14 del manuale), ha evidenziato che neppure la corretta calibratura e l'allineamento delle fotocellule (sulla base peraltro di procedura che il lavoratore aveva dichiarato, e dimostrato nei fatti, di non conoscere), avrebbe consentito l'attivazione del sistema di sicurezza, in quanto lo stesso era risultato non in funzione al momento del sopralluogo degli organi ispettivi. Sul punto poi le tesi difensive oltre a risultare argomentate in fatto e meramente oppositive rispetto agli argomenti introdotti dalla corte distrettuale con lineare e coerente trama logica giuridica, non deducono neppure un profilo di travisamento della prova e si limitano a valorizzare le precedenti esperienze lavorative del dipendente e la partecipazione di questi a corsi di formazione che, pure in assenza di una verifica sul campo, avrebbero dovuto consentirgli di attivare, anche in relazione alle misure di sicurezza, le corrette procedure di lavoro, elementi che peraltro risultano adeguatamente valutati e disattesi dal giudice di appello sulla scorta degli argomenti sopra evidenziati.

4. Il terzo motivo di ricorso assume violazione di legge in relazione al riconosciuto difetto di formazione del dipendente. Anche in relazione a tale profilo di doglianza è manifesta la mancanza di confronto con la motivazione della sentenza impugnata che in vari passaggi ha spiegato, sulla scorta degli stessi elementi probatori indicati dal ricorrente, che le ore dedicate alla formazione e il carattere generico e pluridisciplinare della stessa (a fronte di un rilevante numero di macchinari dalle diverse caratteristiche e dalla complessità dei manuali di istruzione - teste M.) non avevano consentito al T.D. di possedere un bagaglio adeguato, non tanto a manovrare la macchina piegatrice, quanto ad utilizzarla in conformità alle dotazioni, pure presenti, di messa in sicurezza in caso di involontaria attivazione della pressa, laddove la macchina possedeva un sistema di interruzione del movimento mediante fotocellule di fatto inutilizzato, in quanto inattivo e comunque non in grado di operare per omesso allineamento delle fotocellule.
4.1 Invero il datore di lavoro deve non solo predisporre le idonee misure di sicurezza ed impartire le direttive da seguire a tale scopo ma anche e soprattutto controllarne costantemente il rispetto da parte dei lavoratori, di guisa che sia evitata la superficiale tentazione di trascurarle, dopo avere somministrato al lavoratore una adeguata formazione sull'utilizzo dei presidi e sui rischi connessi alle lavorazioni cui il lavoratore é chiamato a partecipare (sez.4, 17.5.2012 n.34747, Parisi, Rv.253513; 8.5.2019, Rossi Giorgio, Rv.276241).

5. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali, e della somma di euro tremila in favore della Cassa Ammende, non ricorrendo ipotesi di esonero per assenza di colpa, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile INAIL nel presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo ai sensi del D.M. 10 Marzo 2014 n.55.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, oltre alla rifusione delle spese di giudizio in favore della parte civile INAIL, che liquida in euro 3.000 oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 12 Aprile 2022.

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Tags: Sicurezza lavoro Cassazione

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