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Il raggruppamento e l’abbruciamento di materiali vegetali costituisce reato?

ID 1709 | | Visite: 6920 | Legislazione AmbientePermalink: https://www.certifico.com/id/1709

Il raggruppamento e l’abbruciamento di materiali vegetali costituisce reato?

La lettera f) dell’art. 185, comma 1, TUA prevede che non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del D.Lgs. n. 152 del 2006, tra l’altro, la paglia, gli sfalci e potature, nonché l’altro materiale agricolo-forestale naturale non pericoloso utilizzato in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi e con metodi che non danneggiano l’ambiente ne mettono in pericolo la salute umana.

La combustione degli sfalci e dei residui di potatura rientra nella normale pratica agricola, con la conseguenza che i materiali in questione devono essere ritenuti esclusi dal novero dei rifiuti.

Ed infatti ai sensi dell’art. 182, co. 1, lett. f), del TUA, le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiore a 3 m steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all’art. 185, comma 1, lett. f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti e non attività di gestione dei rifiuti. (Cass. pen. 7 gennaio 2015).

Nota Prot. 8890 del 18 marzo 2011 Min Ambiente

Provincia di Mantova
Settore ambiente Servizio rifiuti e inquinamento
Via don Maraglio, 4 46100 Mantova

Con la richiesta di parere in oggetto, codesta Amministrazione chiede delucidazioni in merito all'articolo 185, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i., recante "Norme in materia ambientale", con particolare riferimento all'esclusione dal campo di applicazione della Parte IV del decreto stesso di sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

In proposito, si fa presente che tale articolo fa riferimento soltanto a sfalci, potature ed altri materiali che provengono da attività agricola o forestale e che sono destinati agli utilizzi descritti nell'articolo stesso. I rifiuti vegetali provenienti da aree verdi quali giardini, parchi e aree cimiteriali, invece, non rientrano tra le esclusioni previste dal suddetto articolo, restano, pertanto, soggetti alle disposizioni della Parte IV del Dlgs 152/2006 e sono classificati come rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184, comma 2, lettera e), del medesimo decreto

Nota Prot. 6038 del 27 Maggio 2015 Min. Ambiente

OGGETTO: Classificazione dei residui di potatura derivanti da attività di manutenzione del verde

Egr. Dott. Walter RIGHINI
Presidente FIPER
Federazione Italiana
Produttori di energia da fonti rinnovabili

Con richiesta del 19 maggio u.s. codesta Federazione ha richiesto chiarimentiin merito alla classificazione dei residui di potatura derivanti da attività dimanutenzione del verde, con specifico riferimento alla applicazione della disciplina in materia di rifiuti di cui alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.

Nel dettaglio, l'organizzazione in indirizzo lamenta un'applicazione difforme, sul territorio, della disciplina vigente, evidenziando, in particolare, come i materiali in oggetto indicati rientrino nell'elenco delle biomasse combustibili previste dall'allegato X alla parte quinta del citato decreto legislativo. In riscontro alla richiesta formulata. anche al fine di assicurare uniformità interpretativa ed applicativa delle previsioni vigenti, sì osserva quanto segue. Con riferimento ai residui vegetali, la previgente formulazione dell'articolo 185,comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante Norme in materia ambientale, prevedeva che non rientrassero nel campo di applicazione della parte quarta del decreto medesimo, tra l'altro, le carogne, le materie fecali ed altre sostanze naturali e non pericolose utilizzate nell'attività agricola.

La norma condizionava l'esclusione, conformemente alle previsioni comunitarie all'epoca vigenti, al fatto che la gestione di tali sostanze fosse regolata da altre disposizioni normative che assicuravano la tutela ambientale e sanitaria. Il comma 2 del medesimo articolo, quindi, disponeva che "possono essere sottoprodotti, nel rispetto delle condizioni della lettera p), comma 1 dell'articolo 183: materiali fecali e vegetali provenienti da sfalci e potature di manutenzione del verde pubblico e privato, oppure da attività agricole, utilizzati nelle attività agricole, anche al di fuori del luogo di produzione, ovvero ceduti a terzi, o utilizzati in impianti aziendali o inter aziendali per produrre energia o calore, o biogas". La norma ha subito una sostanziale modifica in sede di recepimento della direttiva quadro 19 novembre 2008, n.2008198/CE, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive.

In particolare, l'articolo 2, comma 1, lettera f) della citata direttiva esclude dal proprio ambito di applicazione, tra l'altro, "paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati nell'attività agricola, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana".

La disposizione comunitaria è stata riprodotta, in sede di recepimento,nell'articolo 185, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152,che esclude dal campo di applicazione della Parte IV del decreto legislativo citato: "paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente ne' mettono in pericolo fa salute umana".Pertanto, il codice ambientale esclude espressamente dal campo di applicazione della normativa in materia di rifiuti, tra i diversi materiali indicati, gli sfalci ed i residui di potatura prodotti nell'ambito di un'attività agricola, quando impiegati in agricoltura o per la produzione di energia, a condizione che l'impiego non determini rischi o danni per l'ambiente e per la salute.

Se, quindi,sulla base della normativa previgente era necessario dimostrare la presenza di un'altra normativa, anche nazionale, che disciplinasse la gestione delle sostanze e dei materiali indicati dalla norma, ora, al fine di escludere dal campo di applicazione della normativa in materia di rifiuti uno dei materiali oggetto di analisi, è sufficiente dimostrare che i residui provengano da un'attività agricola,sono costituiti da sostanze naturali non pericolose e sono reimpiegati nel medesimo o in altro ciclo produttivo, agricolo o energetico, assicurando il rispetto delle eventuali norme di settore vigenti (ad esempio, il rispetto della disciplina in materia di combustibili, in caso di destinazione alla combustione a fini energetici).

L'interpretazione suesposta risulta confermata anche in una nota di chiarimento del Ministero dell'ambiente (prot. 8890 del 18 marzo 2011), in cui è precisato che l'esclusione prevista dall'articolo 185, comma 1, lettera f) citato è applicabile a sfalci, potature ed ad altri materiali che provengono da attività agricola o forestale e che sono destinati agli utilizzi ivi indicati.Le conclusioni di tale nota ministeriale, che esclude l'applicabilità dell'articolo 185 citato ai casi in cui i residui non siano prodotti nell'ambito di un'attività agricola, possono essere sviluppate e completate con riferimento alle condizioni alle quali i residui suddetti possono essere qualificati come sottoprodotti, ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2008198/CE cit., recepito nell'articolo 184 bis,del decreto legislativo n.152/06 cit.

Tale norma, in particolare, dispone che: "è un sottoprodotto e non un rifiuto, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, ed il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana".

Va ulteriormente chiarito, quindi, che, nei casi in cui non sia possibile per l'operatore dimostrare la sussistenza dei requisiti richiesti dall'articolo 185,comma 1, lettera f) cit. per la qualifica dei residui ivi elencati come materiali esclusi dal campo di applicazione della disciplina in materia di rifiuti (ad esempio in considerazione della natura dell'attività di provenienza o della destinazione del residuo), è comunque possibile fornire la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui indicati come sottoprodotti ai sensi dell'articolo 184 bis del d.lgs. n.152/06.Tali circostanze, come noto, devono ricorrere congiuntamente e vanno verificate - come più volte chiarito dalla Corte di Giustizia - "di caso in caso",avendo riguardo alle specifiche circostanze concrete.

E' noto, infatti, come 'ordinamento comunitario precluda la definizione di criteri che conducano a presunzioni assolute di esclusione dal campo di applicazione della disciplina in materia di rifiuti.Ciò chiarito, pare utile precisare come le considerazioni suesposte valgano anche con riferimento ai residui di manutenzione del verde che possono essere qualificati come sottoprodotti e non come rifiuti, quando siano impiegati nel rispetto delle specifiche norme di settore (ad esempio - come nell'ipotesi dei materiali esclusi dalla disciplina rifiuti ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo n.152 cit. -il rispetto della disciplina in materia di combustibili, in caso di destinazione alla combustione a fini energetici) e sia dimostrata la sussistenza dei requisiti richiesti dal citato articolo 184 bis del decreto legislativo n.152/06.

Al riguardo, si precisa come, in relazione alla fattispecie descritta, la nozione di residuo produttivo vada intesa in un'accezione ampia, ricomprendendo anche i residui derivanti dalle attività indicate (manutenzione del verde), come anche confermato dalla giurisprudenza nazionale (cfr. Consiglio di Stato, 6 agosto 2013, 4151). Nella sentenza citata, in particolare, il Consiglio di Stato ha riconosciuto la possibile qualifica del fresato di asfalto come sottoprodotto, pur trattandosi di un residuo derivante da attività materiale di risulta ricavato dalla manutenzione e demolizione di fondi stradali. Nella pronuncia, il Consiglio di Stato ha condiviso le conclusioni del TAR ritenendole in linea con la normativa interna e con la giurisprudenza comunitaria, secondo cui: "è ammesso, alla luce degli obiettivi della direttiva 751442, qualificare un bene, un materiale o una materia prima derivante da un processo di fabbricazione o di estrazione che non è principalmente destinato a produrlo non come rifiuto, bensì come sotto prodotto di cui il detentore non desidera disfarsi ai sensi dell'articolo 1, lett.a) della Direttiva, a condizione che il suo riutilizzo sia certo, senza trasformazione preliminare e nel corso del processo di produzione (sent. 11 settembre 2003, causa C114/01)".

Ciò chiarito, si evidenzia, da ultimo, che, in ogni caso, quando non ricorrano le condizioni indicate dagli articoli 184 bis o 185 del decreto legislativo n.152/06 cit. per la qualifica dei residui come sottoprodotti, o per l'esclusione dal regime dei rifiuti, i materiali derivanti da attività di sfalcio, potatura e manutenzione del verde dovranno essere qualificati, a seconda dell'attività di provenienza, come rifiuti urbani o speciali, sulla base della classificazione indicata dall'articolo 184,commi 2 o 3 del citato decreto legislativo.

Legge 28 luglio 2016, n. 154

E' stata pubblicata nella GU del 10 Agosto 2016 la legge “Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale”, il cosiddetto Collegato Agricoltura. L’articolo 41 dispone l’esclusione condizionata dalla normativa sui rifiuti di “sfalci e potature derivanti dalla manutenzione di parchi, giardini e aree cimiteriali, nonché derivanti da attività agricole e agro-industriali”.

1. Le disposizioni dell’articolo 41 della nuova norma in merito a “sfalci e potature derivanti dalla manutenzione di parchi, giardini e aree cimiteriali, nonché derivanti da attività agricole e agro-industriali” sono incongruenti rispetto della Direttiva 2008/98/CE con la conseguente disapplicazione, da parte del Giudice in caso di giudizio, delle disposizioni normative contenute nell’articolo 41;

2. L’esclusione di questi materiali vegetali dalla normativa sui rifiuti opera se e solo se questi materiali sono:

a)      naturali;
b)      non pericolosi;
c)      utilizzati in agricoltura o per la produzione di energia;
d)      mediante processi o metodi che non danneggino l’ambiente né mettano in pericolo la salute umana;

3. Questi materiali vegetali, a causa della loro provenienza urbana, di norma non sono né naturali né non pericolosi e quindi inclusi nella norma sui rifiuti;

4. Per poter escludere dalla norma sui rifiuti sfalci e potature di provenienza urbana bisogna accertare e dichiarare la contemporanea presenza di tutte le condizioni riportate al punto 2.

Il provvedimento entra in vigore il 25-8-2016.

"Art. 41 Modifica all'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di esclusione dalla gestione dei rifiuti

1. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' sostituita dalla seguente: «f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del presente articolo, la paglia, gli sfalci e le potature provenienti dalle attivita' di cui all'articolo 184, comma 2, lettera e), e comma 3, lettera a), nonche' ogni altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso destinati alle normali pratiche agricole e zootecniche o utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente ne' mettono in pericolo la salute umana»."

TUA | Testo Unico Ambiente

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Tags: Ambiente Rifiuti

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