// Documenti disponibili n: 46.233
// Documenti scaricati n: 35.952.886
Determinazione del limite fra l'alta e la bassa tensione negli impianti elettrici.
(GU n.149 del 01.07.1955)
________
Art. 1. Un impianto elettrico funzionante a corrente alternata e' ritenuto a bassa tensione quando la tensione del sistema e' uguale o minore a 400 volt efficaci; in caso contrario e' ritenuto ad alta tensione. Il presente articolo sostituisce e annulla l'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto 25 novembre 1940, n. 1969.
Art. 2. Il valore-limite di 400 volt e' sostituito ai diversi valori-limite attualmente definiti da provvedimenti di legge o di governo nell'intento di distinguere le linee e gli impianti elettrici a corrente alternata funzionanti a bassa tensione da quelli funzionanti ad alta tensione ad ogni effetto e quali che siano i termini adottati per designare detti impianti e le rispettive tensioni. Sara' ritenuta bassa tensione anche la tensione di 500 volt concatenata, limitatamente alle reti di distribuzione esistenti e ai toro ampliamenti, quando esse siano destinate al servizio di stabilimenti industriali e casi similari, alimentate da proprie cabine di trasformazione, fintanto che tale tensione sara' consentita in base alle disposizioni della legge 8 marzo 1949, numero 105.

UNI EN 13203-6:2018
Apparecchi a gas domestici per la produzione di acqua calda - Parte 6: Valutazione del consumo di energia delle pompe di ...
della Commissione, del 2 agosto 2017, che stabilisce orientamenti in materia di gestione del sistema di trasmissione dell'energia elettrica
GU L 220, 25.8.2017
Artico...

Decisione di esecuzione (UE) 2021/1067 della Commissione, del 17 giugno 2021, relativa all'uso armonizzato dello spettro radio nella banda d...
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024