~ 2000 / 2026 ~
// Documenti disponibili n: 47.470
// Documenti scaricati n: 38.345.193
// Documenti disponibili n: 47.470
// Documenti scaricati n: 38.345.193
Determinazione del limite fra l'alta e la bassa tensione negli impianti elettrici.
(GU n.149 del 01.07.1955)
________
Art. 1. Un impianto elettrico funzionante a corrente alternata e' ritenuto a bassa tensione quando la tensione del sistema e' uguale o minore a 400 volt efficaci; in caso contrario e' ritenuto ad alta tensione. Il presente articolo sostituisce e annulla l'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto 25 novembre 1940, n. 1969.
Art. 2. Il valore-limite di 400 volt e' sostituito ai diversi valori-limite attualmente definiti da provvedimenti di legge o di governo nell'intento di distinguere le linee e gli impianti elettrici a corrente alternata funzionanti a bassa tensione da quelli funzionanti ad alta tensione ad ogni effetto e quali che siano i termini adottati per designare detti impianti e le rispettive tensioni. Sara' ritenuta bassa tensione anche la tensione di 500 volt concatenata, limitatamente alle reti di distribuzione esistenti e ai toro ampliamenti, quando esse siano destinate al servizio di stabilimenti industriali e casi similari, alimentate da proprie cabine di trasformazione, fintanto che tale tensione sara' consentita in base alle disposizioni della legge 8 marzo 1949, numero 105.
+ID 4779 | News e Documenti aggiornati 27/06/2019
Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, in materia di sicurezza degli impianti.
Entrata in vigore del d...

(conforme alla direttiva 2009/28/CE (*) e alla decisione 2009/442/CE della Commissione del 30 giugno 2009)
L’Italia ha posto ...

ID 5591 | Update news 07.11.2025
Timeline CEI 0-16:
CEI 0-16; V5:2025-10
CEI 0-16:2025 (Versione consolidata)
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024