1. Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192
1.1 Il titolo del decreto legislativo n. 192 del 2005 (Rendimento energetico nell'edilizia) è stato modificato:
Nuovo titolo modificato dal c. 2 dell'Art. 1 del Decreto Legislativo 10 giugno 2020 n. 48 (GU Serie Generale n.146 del 10-06-2020)
- Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell’edilizia, e della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia.
Precedente:
- Attuazione della direttiva direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia (G.U. 23 settembre 2005, n. 222)
1.2 Varie le modifiche al testo Artt. 1, 2, 3, 4 (obbligo punti di ricarica elettrica), 4-ter, 6, 7 (Esercizio e manutenzione degli impianti termici), 8, 9, 17, allegato A.
1.3 Introduzione Art. 3bis Strategia di ristrutturazione a lungo termine, con il quale è adottato, entro trenta giorni dall’entrata in vigore, la strategia di lungo termine per sostenere la ristrutturazione del parco nazionale di edifici residenziali e non residenziali, sia pubblici che privati, al fine di ottenere un parco immobiliare decarbonizzato e ad alta efficienza energetica entro il 2050.
1.4 Introduzione dell’articolo 4 -quater, viene istituito, presso ENEA, il Portale Nazionale sulla prestazione energetica degli edifici.
1.5 Abrogazioni
Sono abrogate le disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192, di seguito indicate:
a) articolo 3, commi 1 e 2;
b) articolo 4 -ter , comma 2;
c) articolo 6, comma 6 -bis ;
d) articolo 10, comma 3;
e) articolo 11;
f) articolo 13, comma 3.
1.6 Abrogazione del D.PR. n. 74/2013 - Importante
Il D. Lgs. 10 giugno 2020 n 48 (GU n.146 del 10-06-2020) ha introdotto con l'Art. 4 comma 1 -quinquies. nel decreto legislativo n. 192 del 2005, la previsione inerente un DPR che dovrà armonizzare e aggiornare le modalità di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione, accertamento e ispezione degli impianti termici degli edifici, alla cui emanazione è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74.
D. Lgs. 10 giugno 2020 n 48
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Art. 4. Adozione di criteri generali, di una metodologia di calcolo e requisiti della prestazione energetica
1 -quinquies. Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, acquisita l’intesa della Conferenza unificata, sono armonizzate nonché aggiornate, anche ai sensi di quanto previsto dagli articoli 14 e 15 della direttiva 2010/31/UE, come modificati dall’articolo 1 della direttiva (UE) 2018/844, le modalità di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione, accertamento e ispezione degli impianti termici degli edifici, nonché le disposizioni in materia di requisiti, soggetti responsabili e criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti e degli organismi cui affidare i compiti di ispezione degli impianti stessi.
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