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ID 17003 | 04.07.2022
La disciplina della sorveglianza radiometrica prevista per l’importazione di rottami o altri materiali metallici di risulta, semilavorati metallici e prodotti finiti in metallo, di cui all’articolo 72 e all’Allegato XIX del Decreto Legislativo n. 101/2020, è stata di recente novellata dall’articolo 40 del Decreto legge n. 17/2022, convertito in Legge n. 34/2022.
Ai sensi del comma 3-bis del suddetto articolo 72, le nuove disposizioni in materia si applicano a decorrere dal 1° luglio 2022.
Considerato che, com’è noto, dallo scorso 9 giugno, il messaggio IM è stato sostituito dai tracciati definiti dalla normativa unionale, al fine della corretta compilazione del tracciato stesso, si rende noto che il dichiarante è tenuto ad indicare nell’apposito spazio di testo libero (data element 12 04 000 00004) il codice certificato 04AO “Attestazione dell'avvenuta sorveglianza radiometrica (D.Lgs n.31 luglio 2020, n.101, art.72 comma 2 e ss.mm.ii)", come adeguatamente aggiornato alla normativa in vigore.
La mancata indicazione nella dichiarazione doganale del documento sopra richiamato, in relazione all’importazione di rottami o altri materiali metallici di risulta, ne impedirà la registrazione e tale misura sarà gradualmente estesa anche ai prodotti semilavorati metallici indicati nell’Allegato 2 dell’Allegato XIX sopra specificato.
La principale novità introdotta dalle previsioni normative indicate in premessa è quella secondo la quale, a partire dal prossimo 1° luglio, possono essere oggetto della sorveglianza radiometrica anche i prodotti finiti in metallo specificatamente elencati nel suddetto Allegato 2 e che siano importati nei grandi centri di importazione di metallo o presso i principali nodi di transito indicati nell’Allegato 3 dell’Allegato XIX citato.
Come previsto dalla norma, i criteri di selettività per l’attività di controllo dei prodotti finiti in metallo sono stabiliti con Protocollo d’intesa tra questa Agenzia e le Autorità competenti di cui all’articolo 8 del citato Decreto Legislativo n. 101/2020, tenendo conto dell’esigenza di assicurare fluidità ai traffici commerciali.
Il Protocollo d’intesa sopra richiamato è in corso di perfezionamento.
Nell’ipotesi in cui i prodotti finiti in metallo in questione, importati nei grandi centri di importazione di metallo o presso i principali nodi di transito di cui sopra, siano da sottoporre a sorveglianza radiometrica - sulla base dei criteri selettivi individuati nell’ambito del citato Protocollo di Intesa -, gli operatori economici sono tenuti a farsi parte diligente ai fini dell’acquisizione del relativo documento di attestazione di avvenuta sorveglianza radiometrica (denominato IRME90).
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Fonte: Agenzia delle accise, dogane e monopoli
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