Richiesta di intervento ispettivo
ID 16810 | | Visite: 2104 | Documenti Sicurezza Enti | Permalink: https://www.certifico.com/id/16810 |
Richiesta di intervento ispettivo / Modulo INL 31
ID 16810 | 09.06.2022 / In allegato Modulo
Il Modulo “INL 31 - Richiesta di intervento ispettivo” è utilizzabile dai lavoratori che intendono denunciare violazioni contrattuali/patrimoniali in relazione alla propria posizione lavorativa.
Il modello difatti può essere presentato al fine di richiedere e denunciare:
- regolarizzazione il rapporto non “in nero” ma svolto con modalità diverse da quelle indicate nel contratto (il lavoratore dovrà indicare il periodo, luogo di lavoro, soggetto che esercitava il potere direttivo/ di controllo sul lavoro, elementi in base ai quali il rapporto deve essere considerato subordinato, modalità e misura della retribuzione, eventuali testimoni):
- spettanze economiche relative a retribuzioni (indicate/non indicate in busta paga) non ricevute (il lavoratore dovrà indicare il periodo) 13°/ 14° mensilità (indicare annualità) T.F.R. (il lavoratore dovrà indicare il periodo) straordinari/ore non registrati in busta paga e non pagati (il lavoratore dovrà indicare il periodo ed eventuali soggetti che possano testimoniare sulla effettiva durata della prestazione di lavoro e gli straordinari) retribuzioni relative a prestazioni di lavoro registrate con altro titolo (trasferte, rimborsi, indennità varie)
- altre irregolarità quali orari e tempi di lavoro, pause e riposi, videosorveglianza, etc.
Per le prestazioni a carattere assistenziale quali assegni nucleo familiare, trattamento economico astensione/congedo di maternità, trattamento di malattia, qualora non emergano fattispecie di carattere strettamente sanzionatorio, la richiesta sarà trasmessa all’INPS ovvero il richiedente sarà invitato a rivolgersi alla sede dell’Istituto previdenziale territorialmente competente.
Ai sensi del D.Lgs. 23/04/2004, n. 124 “nelle ipotesi di richieste di intervento ispettivo all’Ispettorato territoriale del lavoro dalle quali emergano elementi per una soluzione conciliativa della controversia, l’Ispettorato del lavoro territorialmente competente può, mediante un proprio funzionario, anche con qualifica ispettiva, avviare il tentativo di conciliazione sulle questioni segnalate”.
Non sono accolte richieste anonime presentate a mezzo posta, email, fax o telefono, fatte salve alcune limitate eccezioni in cui emerga con palese e incontrovertibile evidenza la particolare gravità e attendibilità dei fatti denunciati.
Inoltre, la semplice presentazione agli uffici di una richiesta di intervento non comporta per l’amministrazione l’obbligo di dare necessariamente corso alla verifica ispettiva, a meno che i fatti denunciati non siano di natura penale.
...
Fonte: INL
Collegati