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Europe, Rome

Decreto 4 maggio 2022 - Elenco medici autorizzati Dlgs 101/2020

ID 16634 | | Visite: 6441 | Decreti Sicurezza lavoroPermalink: https://www.certifico.com/id/16634

Decreto 4 maggio 2022

Decreto 4 maggio 2022 / Elenco medici autorizzati sorveglianza sanitaria Dlgs 101/2020 / Consolidato 01.08.2024

ID 16634 | 01.08.2024 / In allegato Decreto aggiornato modifiche apportate dal Decreto interministeriale del 23 luglio 2024

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell’università e della ricerca del 4 maggio 2022 che, in attuazione dell’articolo 138, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, disciplina le modalità di iscrizione nell'elenco dei medici autorizzati incaricati della sorveglianza sanitaria secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia di protezione dai rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti, nonché i contenuti della formazione e dell'aggiornamento professionale

Entrata in vigore: 1° gennaio 2023

Modifiche:

- Decreto interministeriale del 23 luglio 2024 - Modifiche al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della Salute e il Ministro dell’università e della ricerca del 4 maggio 2022 che disciplina le modalità di iscrizione nell'elenco dei medici autorizzati incaricati della sorveglianza sanitaria secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia di protezione dai rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti, nonché i contenuti della formazione e dell'aggiornamento professionale

...

In rosso modiche apportate dal Decreto interministeriale del 23 luglio 2024:

Articolo 1 (Oggetto e finalità)

1. In attuazione dell'articolo 138, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, il presente decreto disciplina le modalità di iscrizione nell’elenco dei medici autorizzati incaricati della sorveglianza sanitaria secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia di protezione dai rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti, nonché i contenuti della formazione e dell'aggiornamento professionale.
2. L'elenco dei medici autorizzati contiene, per ciascuno degli iscritti, il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale, la data ed il numero di iscrizione.

Articolo 2 (Requisiti per l'iscrizione)

1. All'elenco dei medici autorizzati di cui all'articolo 1 possono essere iscritti, previa domanda da presentare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, coloro che:
a) siano cittadini italiani o di Stati membri dell'unione Europea. Possono altresì essere iscritti i familiari dei cittadini italiani non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'unione Europea, che siano tuttavia titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; ovvero i cittadini di Paesi terzi che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
b) godano dei diritti politici e che non abbiano riportato una condanna per reati contro la pubblica amministrazione e contro la fede pubblica, e che non risultino essere stati interdetti;
c) siano in possesso dei titoli di studio e delle attestazioni previste dall'articolo 8;
d) siano dichiarati abilitati allo svolgimento dei compiti di sorveglianza sanitaria della radioprotezione dalla competente commissione di cui all'articolo 3;
e) non siano stati cancellati dall'elenco dei medici autorizzati negli ultimi cinque anni.

Articolo 3 (Commissione per l'iscrizione nell'elenco dei medici autorizzati)

1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, è istituita la commissione per l'iscrizione nell'elenco dei medici autorizzati.
2. La Commissione è composta da laureati esperti in materia di sorveglianza sanitaria della protezione dalle radiazioni ionizzanti, di cui:
a) due componenti designati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui uno con funzioni di presidente;
b) un componente designato dal Ministero della salute;
c) un componente designato dal Ministero dell'università e della ricerca tra i professori universitari di ruolo;
d) un componente designato dall'istituto superiore di sanità;
e) un componente designato dall'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);
f) due componenti designati dall'ispettorato Nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN).
3. Le funzioni di segreteria della commissione sono assicurate dal personale della Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
4. I componenti della commissione, nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati. Per ogni componente effettivo è nominato un supplente.

Articolo 4 (Compiti della commissione)

1. La commissione di cui all'articolo 3, all'esito della valutazione nel merito tecnico e scientifico, adotta le deliberazioni relative all'abilitazione per l'iscrizione nell'elenco dei medici autorizzati anche in base alla verifica della validità e idoneità della documentazione esibita dagli interessati ai fini dell'abilitazione.
2. La commissione esprime proposte o pareri nel merito della sospensione e della cancellazione dall'elenco e sottopone all'esame di abilitazione i richiedenti che vi siano stati ammessi.
3. La commissione esprime pareri in merito ai ricorsi di cui all'articolo 145 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101.
4. Le deliberazioni della commissione sono valide in presenza della metà più uno dei componenti e sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del presidente.
5. Le deliberazioni della commissione sono definitive.

Articolo 5 (Accertamento della capacità tecnica e professionale)

1. L'abilitazione di cui all'articolo 2, lettera d), è conseguita dal richiedente all'esito del superamento di un esame i cui contenuti sono definiti all'articolo 9.
2. In base all'esito dell'esame di cui al precedente comma 1, il richiedente viene considerato "abilitato" o "non abilitato".

Articolo 6 (Modalità per l'ammissione e lo svolgimento dell'esame di abilitazione)

1. Con la domanda di ammissione all'esame di abilitazione per l'iscrizione nell'elenco dei medici autorizzati, da presentare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo le modalità individuate con decreto del Direttore generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero, il candidato deve dimostrare il possesso, anche nei modi e nelle forme stabilite dalla normativa vigente, di tutti i requisiti previsti dall'articolo 2, lettere a), b) ed e) e dei titoli di studio e professionali indicati alla lettera c), nonché di aver provveduto al pagamento della tassa d'esame, da versare per ciascuna sessione.
2. Le sessioni d'esame si svolgono con cadenza annuale e vengono ammessi i candidati che abbiano presentato domanda entro il 31 dicembre del precedente anno solare.
3. Gli esami di abilitazione si svolgono a Roma e la sede e la data di convocazione sono comunicate agli interessati almeno quindici giorni prima dello svolgimento delle prove. In presenza di particolari e comprovate esigenze, con decreto del Direttore generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero, possono essere stabilite modalità telematiche per lo svolgimento dell'esame di abilitazione.
4. La mancata presentazione, per qualunque motivo, all'esame di abilitazione è considerata come rinuncia.
5. L'esame di abilitazione per l'accertamento del possesso da parte del richiedente dei requisiti di preparazione verte sulle materie ed argomenti relativi alle attribuzioni e compiti del medico autorizzato ed indicate al successivo articolo 9.

Articolo 7 (Iscrizione negli elenchi)

1. Coloro che sono stati dichiarati abilitati dalla commissione di cui all'articolo 3 possono essere iscritti nell'elenco previa domanda, in bollo, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo le modalità individuate con decreto del Direttore generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero, nonché previo pagamento della tassa di concessione governativa nella misura prevista dalle disposizioni vigenti.

Articolo 8 (Titoli di studio e professionali per l'ammissione all'esame di abilitazione)

1. Per l'ammissione all'esame di abilitazione per l'iscrizione nell'elenco nominativo dei medici autorizzati è richiesto:
a) il possesso della laurea in medicina e chirurgia;
b) il possesso della qualifica di medico competente ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
c) il conseguimento di un corso di formazione post-universitaria, corrispondente almeno al corso di perfezionamento universitario, con verifica di apprendimento, in materia di prevenzione dagli effetti dell’esposizione alle radiazioni ionizzanti, della durata minima di 40 ore di didattica frontale e con la previsione di una parte pratica di 30 giorni lavorativi, erogato da Università, dagli Albi professionali dei medici o dalle associazioni di categoria dei medici o da associazioni scientifico-professionali di categoria nell’ambito radioprotezionistico, ovvero il conseguimento di un corso di studio di specializzazione in medicina del lavoro

Articolo 9 (Contenuto dell'esame di abilitazione)

1. Il candidato deve dimostrare di possedere un'adeguata conoscenza dei problemi generali di prevenzione, di diagnostica precoce e di terapia relativi alle malattie da lavoro, nonché dei problemi particolari connessi con i vari impieghi e le possibili esposizioni dei lavoratori alle radiazioni ionizzanti, sia di origine artificiale che naturale, in ambito di radiobiologia, radiopatologia, radiotossicologia, medicina legale e di igiene e sicurezza del lavoro con radiazioni. È richiesta altresì un'adeguata conoscenza dei problemi particolari di igiene della popolazione nei confronti dei rischi da radiazioni ionizzanti, sia di origine artificiale che naturale e delle disposizioni legislative e regolamentari concernenti la relativa tutela.
2. Il candidato deve inoltre dimostrare di conoscere gli elementi essenziali della sorveglianza fisica della protezione.

Articolo 10 (Aggiornamento professionale)

1. I medici autorizzati sono tenuti all'aggiornamento professionale mediante la partecipazione a corsi di formazione in materia di radioprotezione medica nell'ambito della formazione continua di cui all'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, a partire dal triennio formativo successivo all'entrata in vigore del presente decreto.
2. I crediti specifici in materia di radioprotezione medica devono rappresentare almeno il 30% dei crediti ECM previsti al comma 3 dell’articolo 38 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 in materia di prevenzione dagli effetti delle esposizioni alle radiazioni ionizzanti.
3. L’aggiornamento professionale, nell’ambito del programma di educazione continua in medicina (ECM) di cui all’Accordo 2 febbraio 2017, concluso ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento “La formazione continua nel settore salute” e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2017, è assicurato mediante corsi tenuti da istituti universitari, dagli Albi professionali dei medici o dalle associazioni scientifiche o di categoria dei medici autorizzati,
4. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, la commissione nazionale per la formazione continua dà esecuzione alle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3.

Articolo 11 (Cancellazioni e sospensione)

1. La cancellazione dall'elenco dei medici autorizzati si determina:
a) per disposizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ai sensi del comma 2 dell'articolo 143 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101;
b) in caso di esercizio dell'attività durante i periodi di sospensione;
c) su domanda dell'iscritto.
2. La sospensione dall'elenco dei medici autorizzati è disposta su segnalazione degli organi di vigilanza ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101. 

Articolo 12 (Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore a partire dal 1° gennaio 2023.
2. Fino all'entrata in vigore del presente decreto si applica la disciplina di cui all'allegato XXI del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101.

________

Decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101

Art. 138 co.2 Elenco dei medici autorizzati

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'universita' e della ricerca, da emanarsi entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalita' di iscrizione nell'elenco di cui al comma 1, i contenuti della formazione e dell'aggiornamento professionale dei medici autorizzati, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) indicazione dei titoli di studio e professionali richiesti ai fini dell'iscrizione nell'elenco dei medici autorizzati;
b) previsione di una formazione post-universitaria corrispondente almeno al master di secondo livello ovvero ad una scuola di specializzazione che comprendano una parte pratica corrispondente a 40 giorni lavorativi;
c) previsione dei contenuti tecnico-scientifici della prova di esame fermo restando che la stessa dovra' contemplare anche la risoluzione di un caso pratico;
d) aggiornamento professionale assicurato mediante corsi tenuti da istituti universitari, dagli Albi professionali o dalle associazioni di categoria equivalente a 150 crediti ECM ogni tre anni;
e) previsione dell'impossibilita' dell'iscrizione nell'elenco per chi abbia riportata una condanna per reati contro la pubblica amministrazione e contro la fede pubblica, fermo restando che possono essere iscritti a detto elenco coloro che godono dei diritti politici e che non risultano interdetti;
f) indicazione degli obblighi informativi dei soggetti presso i quali il tirocinio e' svolto;
g) indicazione delle modalita' di presentazione della domanda di iscrizione nell'elenco e della modalita' secondo cui avviene l'iscrizione e delle cause di cancellazione dall'elenco;
h) previsione della composizione della commissione di esame con designazione dei suoi componenti nelle seguenti proporzioni:
1) due componenti designati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
2) un componente designato dal Ministero della salute;
3) un componente designato dall'Istituto superiore di sanita';
4) un componente designato dall'INAIL;
5) un componente designato dal Ministero dell'Universita';
6) due componenti designati dall'ISIN; fermo il ruolo del presidente in capo ad uno dei componenti designati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
i) definizione dei compiti della commissione preposta a deliberare sull'iscrizione nell'elenco, fermo restando che alla stessa spetta di esprimere proposte e pareri in merito alla sospensione e alla cancellazione dagli elenchi;
l) individuazione nella sede del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in Roma del luogo di svolgimento degli esami finalizzati ad ottenere l'iscrizione;
m) annualita' della sessione d'esami ed equiparazione a rinuncia della mancata presentazione del candidato all'esame nella data stabilita.

Fonte: MLPS

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