Regolamento (CE) n.1107/2009

Regolamento (CE) N. 1107/2009 / Prodotti fitosanitari testo consolidato Novembre 2022
ID 4325 | Update news 05.12.2022
Regolamento (CE) N. 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobr...
ID 16501 | 27.04.2022 / In allegato Sentenza CP n. 7874/2022
La Corte di Cassazione Penale, Sez. III, con sentenza n. 7874 del 4 marzo 2022 ha stabilito che la mancanza dell’apposita cartellonistica con indicazione dei codici EER e l’errato stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi sono sottoposti a sanzione penale in quanto sussumibili nell’ipotesi di cui all’art. 29-quattuordecies, comma 3, lettera b) del Dlgs. 152/2006.
Difatti, ha confermato la condanna alla pena di 5.000 euro di ammenda – per il reato di cui all’art. 29-quattuordecies, comma 3, lettera b), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – nei confronti del titolare di un impianto esercente l’attività di gestione di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi per la violazione delle prescrizioni contenute nell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), relativamente alla mancanza dell’apposita cartellonistica con indicazione dei codici EER, nonché all’errato stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi (di cui al EER 13 08 02* – oli esauriti, altre emulsioni).
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Art. 29-quattuordecies, comma 3, lettera b) Dlgs. 152/2006
Sanzioni
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Chiarimenti in merito all'iscrizione all'Albo da parte degli intermediari esteri
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Fonte: Albo Nazionale Gestori ambientali
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