// Documenti disponibili n: 46.261
// Documenti scaricati n: 36.001.772
Raccomandazione (UE) 2022/495 della Commissione del 25 marzo 2022 relativa al monitoraggio della presenza di furano e di alchil furani negli alimenti
GU L 100/60 del 28.3.2022
...
Gli Stati membri dovrebbero, con la partecipazione attiva degli operatori del settore alimentare, monitorare il furano, il 2-metilfurano e il 3-metilfurano negli alimenti, in particolare in caffè, alimenti per bambini in vasetti (compresi gli alimenti per bambini in contenitori, tubetti e sacchetti), zuppe pronte, patatine, succhi di frutta, cereali per la prima colazione, biscotti, cracker e pane croccante.
Per garantire che i campioni siano rappresentativi, gli Stati membri dovrebbero seguire le procedure di campionamento di cui all’allegato, parte B, del regolamento (CE) n. 333/2007 della Commissione. Anche gli operatori del settore alimentare dovrebbero applicare questa procedura di campionamento o una procedura di campionamento equivalente, garantendo che il campione sia rappresentativo.
Per l’analisi del furano, del 2-metilfurano e del 3-metilfurano in caffè e alimenti per bambini in vasetti, gli Stati membri e gli operatori del settore alimentare dovrebbero utilizzare un metodo che soddisfi i criteri seguenti:
|
Parametro |
Criterio |
|
Specificità |
Nessuna interferenza di matrice o spettro |
|
Bianchi di campo |
Inferiore al limite di rilevazione (LOD) |
|
Ripetibilità (RSDr) |
0,66 volte l’RSDR come derivata dall’equazione di Horwitz (modificata) |
|
Riproducibilità (RSDR) |
Come derivata dall’equazione di Horwitz (modificata) |
|
Recupero |
80 – 110 % |
|
Limite di rilevazione (LOD) |
Tre decimi del LOQ |
|
Limite di quantificazione (LOQ) |
Per il caffè: non superiore a 20 μg/kg Per gli alimenti per bambini in vasetti: 5 μg/kg |
Se il metodo di analisi utilizzato consente la determinazione di alchil furani diversi dal 2-metilfurano e dal 3-metilfurano, gli Stati membri e gli operatori del settore alimentare dovrebbero determinare tali alchil furani.
Gli Stati membri e gli operatori del settore alimentare dovrebbero fornire all’EFSA i risultati del monitoraggio entro il 30 giugno di ogni anno, in linea con le prescrizioni contenute negli orientamenti dell’EFSA sulla descrizione standardizzata del campione (SSD) per gli alimenti e i mangimi e con gli ulteriori obblighi di informazione specifici di tale Autorità.
[...]
Collegati
Regolamento (UE) n. 944/2013 della Commissione, del 2 ottobre 2013, recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1...

Update news 27 nov. 2019
L'ECHA ha rilasciato il 18 novembre 2019 il database dei Centri di notifica antiveleni. Gli Stati membri che desiderano ...
IV adeguamento al progresso tecnico e scientifico Regolamento (CE) 1272/2008 CLP
Regolamento (UE) N. 487/2013 DELLA COMMISSIONE dell’8 maggio 2013 recante modifica, ai fini ...
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024