Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 38.818 *

/ Totale documenti scaricati: 24.219.312 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile




/ Documenti disponibili: 38.818 *

/ Totale documenti scaricati: 24.219.312 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 38.818 *

/ Totale documenti scaricati: 24.219.312 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 38.818 *

/ Totale documenti scaricati: 24.219.312 *


Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 38.818 *

/ Totale documenti scaricati: 24.219.312 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20%

ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023 | Informazione Utile



Store Certifico: Promo -25% su tutti i Prodotti fino al 31 Luglio e puoi diventare subito Cliente Fidelity ***/*** per i futuri acquisti.

/ Documenti disponibili: 38.818 *

/ Totale documenti scaricati: 24.219.312 *

Slide background
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 38.818 *

/ Totale documenti scaricati: 24.219.312 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 38.818 *

/ Totale documenti scaricati: 24.219.312 *


Vedi Abbonamenti Promo 2022

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.


Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2022
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 38.818 *

/ Totale documenti scaricati: 24.219.312 *

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021

* Dati da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
CEM4: certifico machinery directive

Il software per Direttiva macchine

da Marzo 2000

Promo Anniversary 21°
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021
Slide background
Certifico 2000/2020: Informazione Utile

Tutta la Documentazione presente è elaborata

o selezionata dalla nostra redazione su Standards riconosciuti.

Vedi i nostri abbonamenti e prodotti







Europe, Rome

Circolare INL n. 8 del 18 aprile 2018

ID 16151 | | Visite: 1439 | News SicurezzaPermalink: https://www.certifico.com/id/16151

Circolare n. 8 del 18 aprile 2018

Tirocini formativi e di orientamento - indicazioni operative per il personale ispettivo

...

La Commissione Centrale di coordinamento dell’attività di vigilanza, riunitasi lo scorso 8 febbraio, ha inserito i tirocini tra gli ambiti principali di intervento per l’attività di vigilanza dell’Ispettorato nazionale del lavoro per l’anno 2018.

Al riguardo, appare opportuno fornire indicazioni operative che, alla luce dell’adozione delle nuove linee guida approvate in Conferenza permanente Stato Regioni il 25 maggio 2017, possano essere utili al corretto inquadramento dei tirocini, in particolare di quelli extracurriculari.

Va premesso che la programmazione di tali interventi presuppone l’attivazione di apposite sinergie con i competenti uffici della Regione. Ciò al fine di individuare, attraverso l’analisi dei dati disponibili, possibili fenomeni di elusione quali, ad esempio, il ricorso sistematico ai tirocini da parte di taluni soggetti ospitanti o l’attivazione di un numero dei tirocini particolarmente elevato in rapporto all’organico aziendale.

Nuove linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento

Come anticipato, in data 25 maggio 2017 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha approvato le nuove “linee guida in materia di tirocini di formazione e di orientamento” che hanno inteso aggiornare ed integrare il contenuto delle linee guida approvate il 24 gennaio 2013 e superare le criticità emerse nei primi anni di attuazione delle discipline regionali.

Peraltro, le linee guida del 2017 tengono conto della raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 10 marzo 2014, che definisce a livello europeo il tirocinio come “un periodo di pratica lavorativa di durata limitata, retribuita o no, con una componente di apprendimento e formazione, il cui obiettivo è l’acquisizione di un’esperienza pratica e professionale finalizzata a migliorare l’occupabilità e facilitare la transizione verso un’occupazione regolare”.

Oggetto delle nuove linee guida sono, unicamente, i tirocini cosiddetti extracurriculari (formativi, di orientamento, di inserimento/reinserimento lavorativo), mentre sono esclusi i tirocini curriculari, i tirocini previsti per l’accesso alle professioni ordinistiche nonché i periodi di pratica professionale, i tirocini transnazionali svolti all’estero o presso un ente sovranazionale, i tirocini per soggetti extracomunitari promossi all’interno delle quote di ingresso, che sono regolati dall’accordo 99/CSR del 5 agosto 2014.

Inoltre, resta ferma la speciale disciplina, attualmente vigente, in tema di tirocini finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione delle persone prese in carico dal servizio sociale, professionale e/o dai servizi sanitari, che sono regolati dall’accordo 7/CSR del 22 gennaio 2015.

Va tuttavia ricordato che, in materia, le Regioni hanno competenza legislativa esclusiva in forza dell’articolo 117, comma 4, della Costituzione, come peraltro ribadito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 287/2012 e che, allo stato attuale, non tutte le Regioni hanno recepito i contenuti delle linee guida adottate nel 2017 in Conferenza Stato/Regioni (fra quelle che hanno provveduto Lazio, Calabria, Sicilia, Basilicata, Veneto, Lombardia, Marche Piemonte, Liguria, Molise e Provincia autonoma di Trento). Pertanto, per le Regioni che non hanno ancora provveduto, la disciplina di riferimento resta quella adottata a seguito dell’approvazione delle linee guida del 2013.

Ciò premesso, le presenti indicazioni hanno una valenza orientativa dell’attività di vigilanza e sono finalizzate ad assicurare il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni su tutto il territorio nazionale.

Riqualificazione del rapporto di tirocinio

L’attività di vigilanza in materia è principalmente finalizzata alla verifica della genuinità dei rapporti formativi atteso che, in termini generali, l’organizzazione dell’attività dei tirocinanti – benché finalizzata all’apprendimento on the Job – può presentare aspetti coincidenti con i profili dell’etero- direzione che tipicamente connotano i rapporti di lavoro subordinato. È pertanto necessario che la verifica ispettiva valuti complessivamente le modalità di svolgimento del tirocinio in modo tale da poter ritenere l’attività del tirocinante effettivamente funzionale all’apprendimento e non piuttosto all’esercizio di una mera prestazione lavorativa.

Sotto tale profilo, quindi, può risultare dirimente anche la verifica dell’osservanza della normativa regionale, nel cui ambito viene svolto il tirocinio tenendo presente che la stessa potrebbe anche discostarsi dai principi stabiliti dalle linee guida adottate in Conferenza Stato/Regioni nel 2017.

In termini generali il personale ispettivo, ove riscontri la violazione delle disposizioni regionali che regolano l’istituto o in caso di mancanza dei requisiti propri del tirocinio, fermo restando un accertamento in concreto della reale natura del rapporto intercorso tra le parti, potrà ricondurre il tirocinio alla forma comune di rapporto di lavoro, ossia il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, così come previsto dall’articolo 1 del D.Lgs. n. 81/2015.

A titolo esemplificativo possono ricorrere le seguenti ipotesi di violazione della normativa regionale:

- tirocinio attivato in relazione ad attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo, in quanto attività del tutto elementari e ripetitive;
- tirocinio attivato con un soggetto che non rientra nelle casistiche indicate dalla legge regionale e che, esemplificando, le linee guida indicano al punto 1 lettere da a) ad e) (soggetti in stato di disoccupazione, beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, lavoratori a rischio di disoccupazione, soggetti già occupati che siano in cerca di altra occupazione, soggetti disabili e svantaggiati);
- tirocinio di durata inferiore al limite minimo stabilito dalla legge regionale;
- tirocinio attivato da soggetto promotore che non possiede i requisiti previsti dalla legge regionale;
- totale assenza di convezione tra soggetto ospitante e soggetto promotore;
- totale assenza di PFI;
- coincidenza tra soggetto promotore e soggetto ospitante;
- tirocinio attivato per sostituire lavoratori subordinati nei periodi di picco delle attività e personale in malattia, maternità o ferie;
- tirocinio attivato per sopperire ad esigenze organizzative del soggetto ospitante. Ciò può pertanto avvenire, a titolo esemplificativo, nei casi in cui il buon andamento dell’unità produttiva è demandato al solo tirocinante (es. unico cameriere all’interno di un pubblico esercizio) oppure nei casi in cui quest’ultimo svolga in maniera continuativa ed esclusiva un’attività essenziale e non complementare all’organizzazione aziendale e sia in essa perfettamente inserito;
- tirocinio attivato con un soggetto che abbia avuto un rapporto di lavoro subordinato o una collaborazione coordinata e continuativa con il soggetto ospitante negli ultimi due anni;
- tirocinio attivato con un soggetto con il quale è intercorso un precedente rapporto di tirocinio, fatte salve eventuali proroghe o rinnovi nel rispetto della durata massima prevista dalla legge regionale;
- tirocinio attivato in eccedenza rispetto al numero massimo consentito ex lege;
- impiego del tirocinante per un numero di ore superiore rispetto a quello indicato nel PFI in modo continuativo e sistematico durante l’arco temporale di svolgimento del rapporto. La sistematicità, a titolo esemplificativo, può ricorrere ove il tirocinante venga impiegato per un numero di ore superiore di almeno il 50% rispetto a quello stabilito dal PFI;
- difformità tra quanto previsto dal PFI in termini di attività previste come oggetto del tirocinio e quanto effettivamente svolto dal tirocinante presso il soggetto ospitante;
- corresponsione significativa e non episodica di somme ulteriori rispetto a quanto previsto nel PFI.

Appare, quindi, evidente che l’attivazione di un tirocinio per attività che non necessitano di un periodo formativo o l’assenza di uno degli elementi essenziali – quali ad esempio la convenzione di tirocinio o il Piano formativo individuale – come pure la violazione dei requisiti soggettivi previsti in capo al tirocinante, al soggetto ospitante e al promotore, si configurano come irregolarità che di per sé compromettono la natura formativa del rapporto, rendendo di fatto più agevole la ricostruzione della fattispecie in termini di rapporto di lavoro.

Allo stesso modo, anche in assenza di violazioni specifiche della normativa regionale, particolare valore assumerà, ai fini della ricostruzione della fattispecie in termini di rapporto di lavoro, l’assoggettamento del tirocinante alle medesime regole vigenti per il personale dipendente in relazione, in particolare, alla gestione delle presenze e all’organizzazione dell’orario (si pensi ad esempio alla sussistenza di forme di autorizzazione preventiva per le assenze assimilabili alla richiesta di ferie o all’organizzazione delle attività in turni in modo tale che il tirocinante integri “team” di lavoro), oppure l’imposizione al tirocinante di standard di rendimento periodici, rilevati mediante i sistemi di misurazione utilizzati per i lavoratori, in funzione del raggiungimento degli obiettivi produttivi aziendali.
Il superamento della durata massima del tirocinio stabilita dalla legge regionale comporta, invece peculiari conseguenze sanzionatorie. In tali casi, infatti, la prosecuzione di fatto del rapporto, non più coperto dalla comunicazione preventiva afferente ad un tirocinio scaduto ex lege, non potrà che essere ricondotta ad una prestazione lavorativa che, se connotata dagli indici della subordinazione, comporterà l’applicazione della maxisanzione.
Nel caso in cui, diversamente, il superamento della durata del tirocinio prevista nel PFI risulti comunque inferiore alla durata massima stabilita dalla legge regionale, sussistendo tutti gli ulteriori requisiti di regolarità del rapporto formativo, la fattispecie andrà ricondotta ad una semplice proroga eventualmente sanzionabile solo ai sensi dell’articolo 9 bis D.L. n. 510/1996 (conv. da L. n. 608/1996).

Apparato sanzionatorio regionale

Le linee guida del 2017 hanno previsto la possibilità di recepire uno specifico apparato sanzionatorio in funzione della sanabilità o meno delle violazioni della normativa regionale.

In proposito è prevista l’intimazione alla cessazione del tirocinio, pena l’interdizione per il soggetto promotore e/o ospitante ad attivarne altri nei successivi 12/18 mesi, per le seguenti violazioni definite non sanabili relative:
- ai soggetti titolati alla promozione;
- alle caratteristiche soggettive e oggettive richieste al soggetto ospitante del tirocinio;
- alla proporzione tra organico del soggetto ospitante e numero di tirocini;
- alla durata massima del tirocinio;
- al numero di tirocini attivabili contemporaneamente;
- al numero o alle percentuali di assunzione dei tirocinanti ospitati in precedenza;
- alla convenzione richiesta ed al relativo piano formativo.

Diversamente sono soggette, in una prima fase, a semplice invito alla regolarizzazione e, in caso di successivo inadempimento alla medesima procedura di intimazione ed interdizione, le seguenti ipotesi sanabili:

- inadempienza dei compiti richiesti ai soggetti promotori e ai soggetti ospitanti e ai rispettivi tutor;
- violazioni della convenzione o del piano formativo, nel caso in cui la durata residua del tirocinio consenta di ripristinare le condizioni per il conseguimento degli obiettivi stabiliti;
- violazioni della durata massima del tirocinio, quando al momento dell’accertamento non sia ancora superata la durata massima stabilita dalla norma regionale.

Laddove le leggi regionali di riferimento abbiano recepito le linee guida sul punto, il personale ispettivo che abbia, nel corso degli accertamenti, riscontrato le irregolarità – sanabili e non sanabili – di cui sopra, provvederà a segnalarle al competente ufficio della Regione. Allo stesso modo, il personale ispettivo avrà cura di comunicare – così come espressamente stabilito dalle linee guida del 2017 – l’adozione dei provvedimenti di riqualificazione.

Risulta, inoltre, possibile che il personale ispettivo riscontri l’attivazione di un tirocinio da parte di un soggetto che risulti interdetto dalla Regione o la prosecuzione del rapporto di tirocinio per il quale abbia ricevuto intimazione alla cessazione; in tali casi si procederà alla riqualificazione del rapporto in lavoro subordinato a tempo indeterminato, in coerenza con quanto rappresentato nel paragrafo precedente

Ulteriori sanzioni amministrative

Giova ricordare che permangono, anche in vigenza delle nuove linee guida, alcune sanzioni amministrative per l’inadempimento di ulteriori obblighi connessi al rapporto di tirocinio.

Innanzitutto, il tirocinio è soggetto a comunicazione obbligatoria al Centro per l’impiego. L’adempimento è a carico del soggetto ospitante, sebbene nulla osta a che la comunicazione sia effettuata in sua vece dal soggetto promotore, peraltro già tenuto a provvedere alle assicurazioni obbligatorie. Da tale obbligo sono, tuttavia, escluse le ipotesi di tirocinio consistenti in un’esperienza prevista all’interno di un percorso formale di istruzione o di formazione, la cui finalità non è direttamente quella di favorire l’inserimento lavorativo, bensì di affinare il processo di apprendimento e di formazione (tirocini curriculari). Pertanto, come già chiarito dal Ministero del lavoro con nota n. 440 del 4 gennaio 2007 e successivamente con nota n. 4746 del 14 febbraio 2007, non sono oggetto di comunicazione i tirocini promossi da soggetti ed istituzioni formative a favore dei propri studenti ed allievi frequentanti, per realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro.

Inoltre, l’art. 1 comma 35 L. n. 92/2012 prevede che la mancata corresponsione dell'indennità di cui alla lettera d) del comma 34, indicata formalmente nel PFI, comporta a carico del trasgressore l'irrogazione di una sanzione amministrativa da 1.000 a 6.000 euro.

Disciplina previgente

Per quanto riguarda le Regioni che attualmente non hanno ancora recepito le linee guida 2017 con proprio atto normativo trova ancora applicazione, come già chiarito, la disciplina regionale già adottata.

Conseguentemente, il personale ispettivo, nelle attività di controllo aventi ad oggetto i rapporti di tirocinio extracurriculari, dovrà fare riferimento alla legge regionale vigente nel proprio territorio di competenza fermo restando, nel caso di soggetto ospitante multilocalizzato, la possibilità di applicare la normativa della Regione ove è ubicata la sede legale (art. 2, comma 5 ter, D.L. n. 76/2013, conv. da L. n. 99/2013).

...

Fonte: INL

Collegati

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Circolare INL n. 8 del 18 aprile 2018.pdf)Circolare INL n. 8 del 18 aprile 2018
 
IT662 kB137

Tags: Sicurezza lavoro

Ultimi inseriti

Apr 25, 2024 39

Decreto 29 ottobre 1997

Decreto 29 ottobre 1997 Approvazione di prototipi di apparecchiature per l'accertamento dell'osservanza dei limiti di velocita' e loro modalita' di impiego. (GU n.292 del 16.12.1997) Collegati[box-note]D.Lgs 285/1992 | Codice della StradaD.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495Decreto 13 giugno… Leggi tutto
Linea guida reportistica Piano Industria 4 0
Apr 25, 2024 35

UNI PdR / Linea guida reportistica Piano Industria 4.0

UNI PdR / Linea guida reportistica Piano Industria 4.0 ID 21762 | 25.04.2024 / In consultazione pubblica fino al 24.05.2024 Linea guida per una adeguata e sistematica reportistica per Investimenti in beni strumentali, materiali e immateriali, e incentivi di cui al Piano… Leggi tutto
UNI EN 17799 2024   Requisiti protezione dei dati personali nei trattamenti
Apr 25, 2024 36

UNI EN 17799:2024 - Requisiti protezione dei dati personali nei trattamenti

UNI EN 17799:2024 - Requisiti protezione dei dati personali nei trattamenti ID 21761 | 25.04.2024 / In allegato Preview UNI EN 17799:2024 Requisiti per la protezione dei dati personali nei trattamenti La norma specifica dei requisiti di base per dimostrare la conformità dei trattamenti di dati… Leggi tutto
Apr 25, 2024 38

Regolamento (UE) 2019/2152

in News
Regolamento (UE) 2019/2152 ID 21759 | 25.04.2024 Regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativo alle statistiche europee sulle imprese, che abroga dieci atti giuridici nel settore delle statistiche sulle imprese (Testo rilevante ai fini del SEE) GU L… Leggi tutto
Apr 25, 2024 26

Decreto Legislativo 6 settembre 1989 n. 322

in News
Decreto Legislativo 6 settembre 1989 n. 322 ID 21758 | 25.04.2024 Decreto Legislativo 6 settembre 1989 n. 322 - Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Entrata in vigore del… Leggi tutto
Norme armonizzate Direttiva imbarcazioni diporto 12 2017
Apr 25, 2024 37

Decisione di esecuzione (UE) 2024/1197

Decisione di esecuzione (UE) 2024/1197 / Norme armonizzate imb. da diporto Aprile 2024 ID 21757 | 25.04.2024 Decisione di esecuzione (UE) 2024/1197 della Commissione, del 23 aprile 2024, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2022/1954 per quanto riguarda le norme armonizzate per i sistemi… Leggi tutto
Nuovo Sistema Dispositivi Medici su Misura   Guida utilizzo
Apr 24, 2024 40

Nuovo Sistema Dispositivi Medici su Misura - Guida all’utilizzo

Nuovo Sistema Dispositivi Medici su Misura - Guida all’utilizzo ID 21755 | 24.04.2024 Il nuovo sistema informativo “Dispositivi Medici su Misura” ha lo scopo di consentire, ai soggetti individuati dal Decreto del Ministro della salute 9 giugno 2023, l’accesso diretto al Sistema per la trasmissione… Leggi tutto

Ultimi Documenti Abbonati

Linea guida reportistica Piano Industria 4 0
Apr 25, 2024 35

UNI PdR / Linea guida reportistica Piano Industria 4.0

UNI PdR / Linea guida reportistica Piano Industria 4.0 ID 21762 | 25.04.2024 / In consultazione pubblica fino al 24.05.2024 Linea guida per una adeguata e sistematica reportistica per Investimenti in beni strumentali, materiali e immateriali, e incentivi di cui al Piano… Leggi tutto
UNI EN 17799 2024   Requisiti protezione dei dati personali nei trattamenti
Apr 25, 2024 36

UNI EN 17799:2024 - Requisiti protezione dei dati personali nei trattamenti

UNI EN 17799:2024 - Requisiti protezione dei dati personali nei trattamenti ID 21761 | 25.04.2024 / In allegato Preview UNI EN 17799:2024 Requisiti per la protezione dei dati personali nei trattamenti La norma specifica dei requisiti di base per dimostrare la conformità dei trattamenti di dati… Leggi tutto
Nuovo Sistema Dispositivi Medici su Misura   Guida utilizzo
Apr 24, 2024 40

Nuovo Sistema Dispositivi Medici su Misura - Guida all’utilizzo

Nuovo Sistema Dispositivi Medici su Misura - Guida all’utilizzo ID 21755 | 24.04.2024 Il nuovo sistema informativo “Dispositivi Medici su Misura” ha lo scopo di consentire, ai soggetti individuati dal Decreto del Ministro della salute 9 giugno 2023, l’accesso diretto al Sistema per la trasmissione… Leggi tutto
Uso essenziale sostanze chimiche
Apr 24, 2024 51

Comunicazione CE 22.04.2024 - Linee guida "uso essenziale" sostanze chimiche

Comunicazione CE 22.04.2024 - Linee guida "uso essenziale" sostanze chimiche ID 21752 | 24.04.2024 / In allegato La Commissione definisce i principi per limitare le sostanze chimiche più nocive agli usi essenziali.Il 22 aprile 2024 la Commissione ha adottato criteri e principi guida per ciò che… Leggi tutto
Interpello ambientale 19 04 2024   Progetti di competenza statale VIA
Apr 23, 2024 87

Interpello ambientale 19.04.2024 - Progetti di competenza statale VIA

Interpello ambientale 19.04.2024 - Progetti di competenza statale VIA ID 21748 | 23.04.2024 / In allegato Testo interpello Ambientale L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che… Leggi tutto
Interpello ambientale 19 04 2024   Fase preliminare PAUR
Apr 23, 2024 105

Interpello ambientale 19.04.2024 - Fase preliminare PAUR

Interpello ambientale 19.04.2024 - Fase preliminare PAUR ID 21747 | 23.04.2024 / In allegato Testo interpello Ambientale L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di… Leggi tutto