Decreto Legislativo 3 settembre 2020 n. 119

Decreto Legislativo 3 settembre 2020 n. 119
Attuazione dell’articolo 1 della direttiva (UE) 2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso
(GU Serie Generale n.227 del 12-0...
Il gruppo di prodotti "dispositivi per il trattamento di immagini, materiali consumabili e servizi di stampa" comprende: - dispositivi per il trattamento di immagini, vale a dire prodotti commercializzati per uso domestico o professionale, o entrambi, la cui funzione è una delle seguenti, o entrambe:
a) produrre immagini stampate sotto forma di documento cartaceo o foto attraverso un processo di marcatura a partire da un'immagine digitale, proveniente da un'interfaccia di rete o da una scheda o da una copia cartacea attraverso un processo di scansione o di copia;
b) produrre un'immagine digitale a partire da una copia cartacea attraverso un processo di scansione o di copia. Sono esclusi dall'ambito di applicazione:
a) duplicatori digitali,
b) affrancatrici,
c) apparecchi fax;
- materiali consumabili, vale a dire prodotti sostituibili essenziali per il funzionamento del prodotto per il trattamento di immagini. Possono essere sostituiti o rigenerati da parte dell'utilizzatore finale o del fornitore di servizi durante il normale utilizzo e la durata di vita utile del prodotto per il trattamento di immagini. I materiali consumabili che rientrano nell'ambito di applicazione del presente documento comprendono contenitori e cartucce.
Per contenitore si intende un prodotto sostituibile dall'utilizzatore finale, che contiene toner o inchiostro e che si inserisce o si svuota in un dispositivo per il trattamento di immagini. I contenitori non contengono componenti integrati o parti mobili essenziali per il funzionamento dell'apparecchio di trattamento di immagini. I contenitori possono anche essere denominati flaconi o serbatoi.
Per cartuccia (inchiostro/toner) si intende un prodotto sostituibile dall'utilizzatore finale che si inserisce in un dispositivo per il trattamento di immagini, la cui funzione è connessa alla stampa e che include componenti integrati o parti mobili essenziali per il funzionamento dell'apparecchio di trattamento di immagini, oltre alla semplice funzione di contenere l'inchiostro o il toner. Le cartucce possono essere anche chiamate moduli.
Le cartucce e i contenitori possono essere:
- di nuova fabbricazione (prodotte da fabbricanti di apparecchiature originali (OEM, original equipment manufacturers) e non-OEM, comprese le contraffazioni)
- rigenerati (da OEM e non-OEM)
- ricaricati (da OEM e non OEM);
- servizi di stampa, vale a dire contratti di servizio il cui prezzo è legato alla quantità di pagine stampate. Tali contratti possono comprendere la fornitura di prodotti per il trattamento di immagini e/o materiali consumabili, la manutenzione, le attività del fine vita e l'ottimizzazione della produzione di documenti dell'organizzazione.
Fonte: CE
Collegati

Attuazione dell’articolo 1 della direttiva (UE) 2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso
(GU Serie Generale n.227 del 12-0...

(Decreto MIPAAF n. 140119 el 25 marzo 2022)
Interventi per la realizzazione di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo nei settori agric...
Regolamento (UE) 2019/552 della Commissione, del 4 aprile 2019, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per ...
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024